Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/1999, n. 9486
CASS
Sentenza 12 maggio 1999

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Ai fini della frode fiscale, non è sufficiente semplicemente indicare nella dichiarazione componenti positivi inferiori al reale o componenti negativi superiori, ma occorre che nel far ciò si utilizzino "documenti attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero" ovvero si pongano in essere "altri comportamenti fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento dei fatti materiali" In tal senso la mera sottofatturazione dei ricavi non costituisce comportamento fraudolento per gli effetti di cui all'art. 4 L. n.516 del 1982, che eccettua tale ipotesi, bensì autonomo reato previsto dall'art.1 della medesima legge, mentre la frode fiscale deve consistere in qualcosa di diverso e ulteriore rispetto alla mera sottofatturazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/1999, n. 9486
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9486
    Data del deposito : 12 maggio 1999

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