Sentenza 9 febbraio 1999
Massime • 1
Stante il principio per cui la verifica della legitimatio ad causam va rilevata d'ufficio in ogni e stato del processo, deve essere dichiarata, anche in sede di legittimità, la carenza di legittimazione attiva dell'Inps ad agire in materia di obbligazioni contributive (ad esclusione dell'eventuale contribuzione residua dovuta per le forme di assicurazione non comprese nel regime speciale) nascenti da rapporto di lavoro subordinato con enti locali, poiché i dipendenti, ai sensi dell'art. 5 R.D.L. 3 marzo 1938 n. 680, convertito in legge 9 gennaio 1939 n. 41, devono essere iscritti alla C.P.D.E.L. che è forma di previdenza esclusiva dell'assicurazione generale obbligatoria. Resta irrilevante l'eventuale nullità del rapporto di pubblico impiego instaurato in violazione delle norme regolanti l'assunzione presso gli enti locali, operando, ai sensi dell'art. 2126 cod. civ., l'equiparazione del rapporto invalido a quello valido.
Commentario • 1
- 1. Appalto di servizi o servizio pubblico?Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 30 marzo 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/1999, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott.Sergio Lanni Presidente
" Ettore Mercurio Consigliere
" Guglielmo Simoneschi "
" Raffaele Foglia "
Pasquale Picone "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS - in persona del Presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza, n. 17, presso gli Avv.ti Giuseppe Iovino e Leonardo Lironcurti che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in calce al ricorso;
ricorrente contro
UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 2 Di LUCCA - ZONA DELLA VALLE DEL SERCHIO successore ex lege dell'UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 51 - MEDIA VALLEDEL SERCHIO - in persona dei direttore generale in carica elettivamente domiciliata in Roma, via Zanardelli, n. 6, presso l'Avv. Luigi Fiorillo, rappresentata e difesa dall'Avv. Oronzo Mazzotta in virtù di procura speciale a margine dei controricorso;
ed ora d'ufficio domicil. Presso la Cancell. Corte di Cassazione, controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Lucca n^ 704 in data 5 settembre 1995 (R.G.6070193).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadeil27.10.1998 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito l'Avv. Antonino Sgroi per delega;
udito il P.M. in persona dei Sostituto Procuratore Generale dott. Orazio Frazzini, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Il Pretore di Lucca, decidendo sulle due cause riunite promosse dall'Unità Sanitaria Locale n.
5 - Media Valle del Serchio - alla quale è subentrata successivamente l'Unità Sanitaria Locale n. 2 di Lucca - Zona della Valle del Serchio -, la prima per l'accertamento dell'inesistenza dei credito contributivo preteso dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Inps - e l'altra per opporsi al decreto che le ingiungeva il pagamento allo stesso istituto diL1.076.852.635 per contributi previdenzialì e assistenziali e somme aggiuntive relative al periodo 1.1.1981-31.8.1985, ha accertato che i contributi non erano dovuti ed ha revocato il decreto ingiuntivo.
La questione era insorta perché l'Inps, con verbale di accertamento del novembre 1989, aveva considerato di natura subordinata - tesi disattesa dal Pretore - alcuni rapporti di lavoro con soggetti che avevano operato per conto dell'U.S.L., rapporti che erano stati, invece, qualificati come libero-professionali.
L'appello dell'Inps è stato respinto dal Tribunale di Lucca con la motivazione che non erano significativi, ai fini della qualificazione dei rapporti come di lavoro subordinato, elementi quali il rispetto di un orario di lavoro, la retribuzione fissa, la continuità e personalità della prestazione, mentre altri elementi (la qualificazione data al rapporto dalle parti nelle convenzioni stipulate;
l'esclusione di oneri economici per l'amministrazione in caso di malattia, l'assicurazione contro gli infortuni a carico dei lavoratori, la libertà di recesso, salvo preavviso, l'assenza di potere disciplinare) deponevano in senso contrario, cosicché non era emersa l'essenza della subordinazione e, cioè, l'assoggetta mento al potere del datore di lavoro di controllare intrinsecamente lo svolgimento della prestazione. Aggiungeva il Tribunale che il rapporto di prestazione d'opera professionale, sia pure con i connotati della para subordinazione, era perfettamente ammissibile per i lavoratori non appartenenti alla categoria professionale dei medici e che la legge n. 207/1985, nel disporre l'inquadramento nei ruoli regionali anche dei personale in servizio con rapporto convenzionale, non aveva attribuito rilievo all'anzianità pregressa, escludendo perciò la natura subordinata dei rapporto per il periodo antecedente.
La cassazione della sentenza è domandata dall'inps sulla base di un unico motivo di ricorso, ulteriormente illustrato con memoria. Ha resistito con controricorso l'Unità Sanitaria Locale n. 2 di Lucca.
Motivi della decisione l. Con l'unico motivo di ricorso, l'inps deduce la violazione di norme di diritto (art. 2094 e 2222 c.c., 73 d.P.R. 20 dicembre 1979,n. 761, 3 legge 20 maggio 1985, n. 207), nonché la sussistenza di vizi della motivazione.
Il ricorrente premette che, a seguito dell'emanazione della legge n.833 dei 1978, istitutiva dei servizio sanitario nazionale, le
Unità sanitarie locali "ereditarono" ope legis anche i rapporti di prestazione d'opera professionale in atto presso gli enti locali, formalmente qualificati come rapporti di lavoro autonomo, ma tuttavia indispensabili al fine di garantire l'erogazione dei servizi socio-sanitari in settori importanti e delicati (assistenza sanitaria, medicina dei lavoro, ecc.), a tal punto e tanto diffusi sul territorio nazionale che il legislatore, con l'art. 73 del d.P.R. n.761 del 1979, sotto la rubrica rapporti convenzionali in atto", ne dispose la conferma per un triennio, conferma poi reiterata con le leggi n. 16 del 1983 e n. 18 del 1984, fino a quando, con l'art 3della legge n. 207 del 1985, venne disposta la sistemazione del personale precario delle
U.S.L. con inquadramento nei ruoli regionali.
Illustra, quindi, il contenuto delle convenzioni-tipo, dalle quali, ad avviso dei ricorrente, scaturivano le obbligazioni tipiche del rapporto di lavoro subordinato (inserimento nell'organizzazione dell'ente, rispetto di un orario di lavoro, osservanza delle direttive dei dirigenti sanitari, utilizzo dei locali e dei mezzi del datore di lavoro, percezione di un compenso orario senza l'assunzione di alcun rischio), come riconosciuto anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo la quale la denominazione di convenzione era stata usata solo per mascherare l'irregolarità dell'assunzione, nonché da quella della Corte di Cassazione.
In conclusione, secondo l'istituto ricorrente, la sentenza impugnata è pervenuta alla qualificazione del rapporto come di lavoro autonomo in violazione di norme ed esprimendo una motivazione insufficiente ed illogica, specie nella parte in cui aveva desunto argomenti per escludere la subordinazione dai contenuti della legge n. 207 del1985, finalizzata semplicemente alla sistemazione di personale precario.
2. La Corte deve, in primo luogo, rilevare di ufficio che l'inps è privo di legittimazione ad agire ed a contraddire (c.d. legitimatio ad causam attiva e passiva) in materia di obbligazioni contributive nascenti dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con enti locali, in quanto i dipendenti devono essere iscritti ad una forma di previdenza esclusiva dell'assicurazione generale obbligatoria, con correzione sui punto della motivazione della sentenza impugnata il cui dispositivo è conforme al diritto (art.384, comma secondo, C.P.C.). Secondo la giurisprudenza della Corte, la cosiddetta legitimatio ad causam è espressione del principio dettato dall'art 81 c. p. c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio ed al fine di prevenire una sentenza inutiliter data- la verifica anche d'ufficio in ogni stato e grado dei processo (con il solo limite della formazione dei giudicato interno sulla questione), ed in via preliminare al merito, dell'astratta coincidenza dell'attore e dei convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta. Pertanto, nettamente si distingue dall'accertamento in concreto che l'attore e il convenuto siano, da lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio, che è questione diversa, concernente il merito della causa, cosicché deve formare oggetto di specifica censura in sede di impugnazione, non potendo essere sollevata per prima volta in Cassazione (cfr. ex plurimis, Cass. n. 377/1995, 118811995. 2224/1995, 11190/1995, 10181/1996, 6816/1997, 10943/1997). Il dato normativo che viene in rilievo nella fattispecie (dato, peraltro, già verificato in senso conforme dalla giurisprudenza della Corte: Cass. n. 3042/86, 3011/1989, 2661/1994) è rappresentato dall'ordinamento della Cassa di Previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali (R.D.L. 3.3.1938, n. 680, convertito in L. 9.1.1939, n, 41, e successive modificazioni ed integrazioni), che, al terzo comma dell'art. 5 (capo II, titolo I) impone l'iscrizione obbligatoria alla C.P.D.E.L. (alla quale è successivamente subentrato l'Istituto, Nazionale di Previdenza per il Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica - I.N.P.D.A.P. - ai sensi dei d.lgs. n.479 del 1994) degli impiegati, comunque assunti, che siano adibiti a servizi di carattere permanente, anche se l'assunzione sia fatta a tempo determinato o a titolo di supplenza ed anche se i posti rispettivi non siano compresi nelle tabelle organiche (norma da leggere in relazione all'art. 1, in ordine alle funzioni della Cassa, nonché agli art. 23, 24, 27, 32, 33, 46, 47, i quali confermano l'obbligo di iscrizione alla Cassa degli impiegati non di ruolo).
L'ampiezza della previsione non consente dubbi sul fatto che tutti i rapporti suscettibili di essere qualificati di impiego pubblico determinano l'obbligo contributivo disciplinato dalle richiamate norme e proprio questa è la situazione giuridica prospettata dall'inps, considerato altresì che è divenuta indiscussa in giurisprudenza una nozione di rapporto di pubblico impiego tale da comportarne la coincidenza con il lavoro subordinato prestato alle dipendenze di un ente pubblico non economico e con inserimento nella sua organizzazione pubblicistica (adibito, quindi, in questo senso, ad un servizio di carattere permanente, cioè rientrante, in definitiva, nei fini istituzionali dell'ente pubblico),indipendentemente dalla forma dell'assunzione, dall'esistenza ditermini di durata del rapporto, dallo stato giuridico ed economico(cfr., tra le più recenti, Cass., sez. un., n. 844/1998, 4823/1998). Pertanto, allorché in sede amministrativa (anche con circolari del Ministero dei tesoro) si è precisato che i dipendenti addetti a servizi eccezionali e contingenti, determinati da esigenze occasionali, sono esclusi dal regime speciale dell'iscrizione alla C.P.D.EL e ricadono nel regime generale dell'assicurazione all'INPS, il riferimento è da intendere al lavoro di carattere non subordinato. A tale conclusione si perviene considerando che gli art.10, 11, e 12 della legge n. 520 del 1961, secondo i quali il personale che svolge prestazioni saltuarie, utilizzato per esigenze particolari e temporanee, non ha diritto a trattamenti di previdenza, di quiescenza e all'indennità di licenziamento, sono stati giudicati legittimi dalla Corte Costituzionale solo nella parte in cui presuppongono l'autonomia dei rapporti di lavoro (sentenza n. 121 del 1993; cfr. anche Corte Cost n. 115 dei 1994, con riferimento all'art.
6-bis d.l. n. 9/1993, conv. in I. n. 67193 - norma peraltro abrogata dall'art. 74 d.lgs. n. 29193 - che stabiliva che i contratti degli enti locali qualificati come di opera o per prestazioni professionali non originavano obblighi previdenziali o assistenziali).
Comunque, anche a prescindere da questi rilievi, ai fini della legittimatio ad causam rileva la prospettazione dell'inps, la cui pretesa è puntualmente fondata sulla sussistenza di rapporti di impiego pubblico che le norme considerano presupposto di insorgenza dell'obbligazione contributiva nei confronti di un diverso soggetto giuridico.
Nessuna rilevanza, infine, può essere attribuita all'eventuale nullità dei rapporto di pubblico impiego perché instaurato in violazione delle norme che regolano le assunzioni alle dipendenze degli enti locali, perché, ai sensi dell'art. 2126 c.c., opera l'equiparazione del rapporto invalido a quello valido, con la conseguenza che restano fermi gli obblighi retributivi e quelli previdenziali discendenti da un rapporto che è suscettibile di essere qualificato ad ogni effetto di pubblico impiego, fino a quando vi è stata data esecuzione (giurisprudenza pacifica: Cass.. sez.un., n. 3465/1998, 8591/1998; Cons. Stato, a.p., n. 1/1992, sez. VI, n. 277/1998). Invero, proprio con riferimento all'iscrizione obbligatoria dei dipendenti di enti locali alla Cassa previdenza enti locali, la giurisprudenza della Corte aveva escluso il diritto all'iscrizione alla predetta cassa, nell'assunto che un rapporto riconducibile allo schema della prestazione di fatto di cui all'art.2126 c.c. fosse di natura privatistica e rientrante, quindi, nell'ambito di operatività del l'assicurazione generale obbligatoria(Cass., n. 5080/1980), ma si tratta di un orientamento, come si è constatato, ormai definitivamente abbandonato nei presupposti che lo avevano determinato.
3. L'accertamento circa la natura autonoma e non subordinata dei rapporti in questione, contenuto nella sentenza impugnata, resta rilevante ai soli fini dell'eventuale contribuzione residua dovuta all'Inps per le forme di assicurazione non comprese nel regime speciale (cfr. Cass., n. 3011/1989, 2661/1994, cit.). Anche in questi limiti il ricorso deve essere rigettato. Secondo i consolidati orientamenti espressi dalla giurisprudenza della Corte, ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato ed autonomo è censurabile in sede di legittimità l'individuazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce apprezzamento di fatto insindacabile, se immune da errori giuridici ed adeguatamente e logicamente motivata, la valutazione del giudice del merito in ordine alle circostanze di fatto che fanno rientrare la prestazione nell'uno o nell'altro (cfr. Cass. n. 9483/1992, 2606/1993, 6919/1994). La sentenza impugnata non si è discostata dai principi di diritto, più volte affermati dalla giurisprudenza della Corte, secondo i quali tutte le attività lavorative possono essere svolte sia in regime di autonomia che di subordinazione ed il rapporto d'opera professionale, secondo il nomen iuris adoperato dalle parti, può essere escluso solo in presenza dei requisito della subordinazione tecnica e gerarchica del prestatore dell'opera, determinata dall'assoggettamento ad un potere direttivo dei datore di lavoro che inerisca all'intrinseco svolgimento della prestazione, mentre altri elementi - quali la collaborazione con inserimento nell'altrui organizzazione, l'osservanza di un determinato orario, )a natura e la continuità dell'attività, l'assenza di rischio economico, la forma della retribuzione - sono irrilevanti ove difetti tale requisito, considerato altresì che l'ordinamento giuridico conosce anche quelle particolari forme di lavoro autonomo comunemente indicate con il termine di N parasubordinazione" (cfr., ex pluirimis, Cass.n. 548/1987, 7699/1990, 1502/1992; 8120/1992, 8862/1997).
Invero, la Corte condivide la considerazione dei ricorrente, secondo cui la legge n. 207 dei 1985, pur avendo conferito ai lavoratori assunti a convenzione il diritto all'inquadramento nei ruoli del pubblico impiego regionale ex nunc, nessun riflesso può avere sulla qualificazione dei rapporti preesistenti. Nondimeno, l'erronea argomentazione adoperata dal giudice dei merito non rivesteun ruolo decisivo ai fini della statuizione, fondata essenzialmente sulla circostanza che le modalità di esecuzione della prestazione non erano tali da concretare quella limitazione di libertà che è l'effetto della subordinazione tecnica e gerarchica. Tanto più chele parti avevano qualificato il rapporto come di lavoro autonomo e la qualificazione, se certamente non è vincolante, assume un certo rilievo quando l'attività lavorativa è caratterizzata da elementi compatibili con l'uno o l'altro rapporto (cfr., in particolare, oltre ai precedenti già richiamati, Cass. n. 41/1989). D'altra parte, il ricorrente, sebbene denunzi vizi della motivazione, non ha indicato quali apprezzamenti di fatto non sono stati compiuti dal giudice di merito o sono inficiati da errori logici di valutazione - a parte l'argomentazione fondata sulla legge n.207/1985 - ma si è limitato a contrapporre il proprio giudizio a quello contenuto nella sentenza impugnata.
4. In ordine al regolamento delle spese, la Corte ritiene che sussistano giusti motivi per compensarle interamente tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate le spese del giudizio di cassazione tra le parti.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 1999.