Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/1999, n. 1105
CASS
Sentenza 9 febbraio 1999

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Stante il principio per cui la verifica della legitimatio ad causam va rilevata d'ufficio in ogni e stato del processo, deve essere dichiarata, anche in sede di legittimità, la carenza di legittimazione attiva dell'Inps ad agire in materia di obbligazioni contributive (ad esclusione dell'eventuale contribuzione residua dovuta per le forme di assicurazione non comprese nel regime speciale) nascenti da rapporto di lavoro subordinato con enti locali, poiché i dipendenti, ai sensi dell'art. 5 R.D.L. 3 marzo 1938 n. 680, convertito in legge 9 gennaio 1939 n. 41, devono essere iscritti alla C.P.D.E.L. che è forma di previdenza esclusiva dell'assicurazione generale obbligatoria. Resta irrilevante l'eventuale nullità del rapporto di pubblico impiego instaurato in violazione delle norme regolanti l'assunzione presso gli enti locali, operando, ai sensi dell'art. 2126 cod. civ., l'equiparazione del rapporto invalido a quello valido.

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    Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 30 marzo 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/1999, n. 1105
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1105
Data del deposito : 9 febbraio 1999

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