CASS
Sentenza 9 ottobre 2023
Sentenza 9 ottobre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/10/2023, n. 40979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40979 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UC TT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EN SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 40979 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: SESSA EN Data Udienza: 11/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 8.9.2022 la Corte di Appello di Bologna ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di CE AT, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di furto aggravato dal mezzo fraudolento. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce la carenza e manifesta illogicità della motivazione nonché inosservanza o erronea applicazione dell'art. 99 c.p. 2.2.Col secondo motivo deduce la carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante della speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 c.p. 2.3.Col terzo motivo deduce l'improcedibilità dell'azione penale per remissione di querela. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi in virtù del comma 2 dell'art. 94 del d.lgs. n. 150/22 per tutti i ricorsi proposti fino al 30 giugno 2023, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per la intervenuta remissione della querela;
il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. Deve ritenersi intervenuta la remissione della querela alla stregua dì quanto emerge dal verbale dell'udienza svoltasi davanti al giudice monocratico di Bologna, sicché, essendo il reato di furto aggravato dal mezzo fraudolento divenuto procedibile a querela in virtù del d.lgs. 150/2022 - cd. Riforma Cartablkia - si deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.340, comma 4, cod. proc. pen. che prevede che le spese del procedimento sono a carico del querelato, e non risulta che le parti abbiano diversamente convenuto.
P.Q.M.
2 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 11/7/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere EN SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 40979 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: SESSA EN Data Udienza: 11/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 8.9.2022 la Corte di Appello di Bologna ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di CE AT, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di furto aggravato dal mezzo fraudolento. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce la carenza e manifesta illogicità della motivazione nonché inosservanza o erronea applicazione dell'art. 99 c.p. 2.2.Col secondo motivo deduce la carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante della speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 c.p. 2.3.Col terzo motivo deduce l'improcedibilità dell'azione penale per remissione di querela. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi in virtù del comma 2 dell'art. 94 del d.lgs. n. 150/22 per tutti i ricorsi proposti fino al 30 giugno 2023, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per la intervenuta remissione della querela;
il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. Deve ritenersi intervenuta la remissione della querela alla stregua dì quanto emerge dal verbale dell'udienza svoltasi davanti al giudice monocratico di Bologna, sicché, essendo il reato di furto aggravato dal mezzo fraudolento divenuto procedibile a querela in virtù del d.lgs. 150/2022 - cd. Riforma Cartablkia - si deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.340, comma 4, cod. proc. pen. che prevede che le spese del procedimento sono a carico del querelato, e non risulta che le parti abbiano diversamente convenuto.
P.Q.M.
2 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 11/7/2023.