CASS
Sentenza 2 agosto 2023
Sentenza 2 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/08/2023, n. 23650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23650 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 7371-2021 proposto da: DI EL FE, domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato Cristiano BERTONCINI;
- ricorrente -
contro BPER SPA, e per essa la mandataria BPER Credit Management S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato Gennaro Fattore;
- controricorrente -
Oggetto OPPOSIZIONE ESECUZIONE Inammissibilità del ricorso ex art. 366, co. 1, n. 6), c.p.c. R.G.N. 7371/2021 Cron. Rep. Ud. 21/03/2023 Udienza Pubblica Civile Sent. Sez. 3 Num. 23650 Anno 2023 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME Data pubblicazione: 02/08/2023 2 nonché contro DI EL TOMMASO, SIROLLI DOMENICA, EQUITALIA CENTRO SPA, SOGET;
- intimati -
Avverso la sentenza n. 1250/2020 della Corte d’appello de L’Aquila, depositata il 28/09/2020; udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 21/03/2023 dal Consigliere Dott. Stefano Giaime GUIZZI. FATTI DI CAUSA 1. NA Di LA ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 1250/20, del 28 settembre 2020, della Corte d’appello de L’Aquila, che – respingendone il gravame avverso la sentenza n. 306/17, del 28 luglio 2017, del Tribunale di Lanciano – ha confermato, ancorché sulla base di diversa motivazione, il rigetto dell’opposizione all’esecuzione dallo stesso proposta nei confronti della società BPER Banca S.p.a. (già Banca Popolare di Lanciano e Sulmona). 2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di aver subito il pignoramento immobiliare di un compendio di beni – dei quali afferma di essere comproprietario, unitamente alla madre, CA LI, e al fratello, MA Di LA – che assume gravati da uso civico, come risultante da documentazione proveniente dal Comune di Paglieta e dalla Regione Abruzzo. Promossa, per tale ragione, opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., l’adito Tribunale di Lanciano – dopo aver disposto la sospensione della procedura esecutiva – all’esito del giudizio di merito dichiarava sia il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo la questione da devolversi al Commissario 3 liquidatore per gli usi civici, sia la carenza di legittimazione attiva dell’opponente. Esperito gravame dal Di LA, il giudice di appello – pur ritenendo la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario e la legittimazione dell’opponente – rigettava l’opposizione. Esito al quale perveniva sul rilievo che, nella specie, il pignoramento non avesse riguardato terreni fruibili dalla generalità dei consociati (in quanto gravati, appunto, da usi civici), bensì gli immobili costruiti su di essi e destinatati ad uso abitativo, come tali ormai censiti al catasto urbano del Comune di Paglieta. 3. Avverso la sentenza della Corte abruzzese ha proposto ricorso per cassazione il Di LA, sulla base – come detto – di unico motivo. 3.1. Esso denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766. Assume il ricorrente che l’assimilabilità del bene gravato da uso civico a quello demaniale ne comporta, tra l’altro, l’impignorabilità, salvo che lo stesso non sia stato oggetto di provvedimento di sclassificazione anteriormente al pignoramento, e sempre che quest’ultimo sia eseguito nei confronti di colui in favore del quale sia stata riconosciuta la sclassificazione, dovendo, inoltre, escludersi che questa possa avvenire “de facto” (è citata Cass. Sez. 3, sent. 28 settembre 2011, n. 19792). In particolare, in tale ultima prospettiva – ovvero, quella che nega l’ammissibilità di una tacita sclassificazione – si evidenzia come nessun rilievo possa assumere, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la determinazione dirigenziale del 27 febbraio 2009 che autorizzava il Comune di Paglieta alla cessione, al di LA, del compendio immobiliare “de quo”, fermo 4 restando, oltretutto, che essa recava una specifica condizione di efficacia (facente carico al Comune di stipulare l’atto di alienazione, in favore del Di LA, entro due anni) poi non verificatasi. D’altra parte, e conclusivamente, il ricorrente censura la sentenza impugnata anche là dove ammette il pignoramento della sola proprietà superficiaria dei beni pignorati. Rileva, infatti, al riguardo il ricorrente, da un lato, che opere e impianti realizzati senza titolo su un suolo assoggettato a vincolo demaniale civico ne seguono la stessa sorte, nonché, dall’altro, che la decisione impugnata finisce per ammettere un inammissibile trasferimento del possesso, dal momento che il Di LA era soltanto possessore dei cespiti pignorati. 4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la società BPER Credit Management S.p.a., quale mandataria della società BPER Banca, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. Sono rimasti, invece, solo intimati MA Di LA, CA Siriolli, la società SOGET S.p.a. e l’Agenzia delle Entrate e Riscossione. 6. Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo Sostituto, ha rassegnato conclusioni scritte, nel senso del rigetto del ricorso. Entrambe le parti private hanno depositato memoria. 7. Il ricorso è deciso in esito all’udienza pubblica del 21 marzo 2023, svoltasi in forma camerale, ai sensi dell’art. 23, comma 8- bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 5 18 dicembre 2020, n. 176, non essendo pervenuta alcuna richiesta di trattazione “in presenza”. RAGIONI DELLA DECISIONE 8. Il ricorso è inammissibile. 9. Tale esito – delle cui ragioni si dirà appena di seguito – esime questo Collegio dal dover rilevare il difetto di contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione, soggetto subentrato alla società Equitalia Centro S.p.a., secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, che reputano, per l’appunto, non necessario tale incombente in caso di inammissibilità del proposto ricorso (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 22 marzo 2010, n. 6826, Rv. 612077-01). 10. Quanto, invece, alle ragioni della inammissibilità dell’impugnazione in esame, deve rilevarsi come essa non discenda dal fatto che il ricorrente Di LA si è qualificato, espressamente, come soggetto non proprietario dei beni pignorati, circostanza che pure lo priverebbe della legittimazione a proporre l’opposizione (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 8 ottobre 1965, n. 2109, Rv. 314016-01; Cass. Sez. 1, sent. 30 ottobre 1968, n. 974, Rv. 332357-01; Cass. Sez. 3, sent. 8 aprile 1971, n. 1052, Rv. 351069-01; Cass. Sez. 3, sent. 28 luglio 1997, n. 7059, Rv. 506317-01; Cass. Sez. 3, ord. 19 aprile 2010, n. 9202, Rv. 612645-01; Cass. Sez. 3, sent. 4 aprile 2017, n. 8684, Rv. 643706-01; Cass. Sez. 3, sent. 12 luglio 2022, n. 21976, non massimata). Invero, come rilevato anche dal Procuratore Generale presso questa Corte, poiché sulla questione relativa alla legittimazione del ricorrente si è, ormai, formato un giudicato (visto che la 6 positiva statuizione sul punto, da parte del giudice di appello, non è stata oggetto di alcun ricorso incidentale condizionato), siffatta circostanza preclude il rilievo officioso, in questa sede, della carenza di legittimazione del Di LA (cfr., tra le molte, Cass. Sez. 5, sent. 24 dicembre 2020, n. 29505, Rv. 660293-01). Nondimeno, l’impugnazione che si esamina è, egualmente, inammissibile, atteso che il suo unico motivo non risulta formulato nel rispetto dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. Difatti, nulla viene specificato, in ricorso, circa l’esatto contenuto né della determinazione dirigenziale del 27 febbraio 2009, che avrebbe autorizzato il Comune di Paglieta alla cessione, al di LA, dei beni gravati dall’uso civico, né dei documenti che qualificano soggetti ad uso civico i terreni (e gli immobili) espropriati, non precisando l’odierna impugnazione quale sia il contenuto di tale uso civico, e con esso il tempo della sua costituzione, oltre che i beneficiari dello stesso. Il ricorrente, dunque, non ha provveduto ad assolvere quell’onere di “puntuale indicazione” del documento (o atto) su cui si fonda il ricorso (cfr. Cass. Sez. Un, ord. 18 marzo 2022, n. 8950, Rv. 664409-01), che è richiesto dall’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., pur nell’interpretazione “non formalistica” di tale norma che – in base al testé citato arresto delle Sezioni Unite di questa Corte – s’impone alla luce della sentenza della Corte EDU SU e altri c. Italia, del 28 ottobre 2021. 11. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo. 12. In ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste, a carico del ricorrente, l’obbligo di versare, se dovuto secondo l’accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198- 7 01), l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna NA Di LA a rifondere, alla società BPER S.p.a., e per essa alla mandataria BPER Credit Management S.p.a., le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 5.500,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari, in ipotesi, a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, all’esito di udienza pubblica della Sezione
- ricorrente -
contro BPER SPA, e per essa la mandataria BPER Credit Management S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato Gennaro Fattore;
- controricorrente -
Oggetto OPPOSIZIONE ESECUZIONE Inammissibilità del ricorso ex art. 366, co. 1, n. 6), c.p.c. R.G.N. 7371/2021 Cron. Rep. Ud. 21/03/2023 Udienza Pubblica Civile Sent. Sez. 3 Num. 23650 Anno 2023 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME Data pubblicazione: 02/08/2023 2 nonché contro DI EL TOMMASO, SIROLLI DOMENICA, EQUITALIA CENTRO SPA, SOGET;
- intimati -
Avverso la sentenza n. 1250/2020 della Corte d’appello de L’Aquila, depositata il 28/09/2020; udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 21/03/2023 dal Consigliere Dott. Stefano Giaime GUIZZI. FATTI DI CAUSA 1. NA Di LA ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 1250/20, del 28 settembre 2020, della Corte d’appello de L’Aquila, che – respingendone il gravame avverso la sentenza n. 306/17, del 28 luglio 2017, del Tribunale di Lanciano – ha confermato, ancorché sulla base di diversa motivazione, il rigetto dell’opposizione all’esecuzione dallo stesso proposta nei confronti della società BPER Banca S.p.a. (già Banca Popolare di Lanciano e Sulmona). 2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di aver subito il pignoramento immobiliare di un compendio di beni – dei quali afferma di essere comproprietario, unitamente alla madre, CA LI, e al fratello, MA Di LA – che assume gravati da uso civico, come risultante da documentazione proveniente dal Comune di Paglieta e dalla Regione Abruzzo. Promossa, per tale ragione, opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., l’adito Tribunale di Lanciano – dopo aver disposto la sospensione della procedura esecutiva – all’esito del giudizio di merito dichiarava sia il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo la questione da devolversi al Commissario 3 liquidatore per gli usi civici, sia la carenza di legittimazione attiva dell’opponente. Esperito gravame dal Di LA, il giudice di appello – pur ritenendo la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario e la legittimazione dell’opponente – rigettava l’opposizione. Esito al quale perveniva sul rilievo che, nella specie, il pignoramento non avesse riguardato terreni fruibili dalla generalità dei consociati (in quanto gravati, appunto, da usi civici), bensì gli immobili costruiti su di essi e destinatati ad uso abitativo, come tali ormai censiti al catasto urbano del Comune di Paglieta. 3. Avverso la sentenza della Corte abruzzese ha proposto ricorso per cassazione il Di LA, sulla base – come detto – di unico motivo. 3.1. Esso denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766. Assume il ricorrente che l’assimilabilità del bene gravato da uso civico a quello demaniale ne comporta, tra l’altro, l’impignorabilità, salvo che lo stesso non sia stato oggetto di provvedimento di sclassificazione anteriormente al pignoramento, e sempre che quest’ultimo sia eseguito nei confronti di colui in favore del quale sia stata riconosciuta la sclassificazione, dovendo, inoltre, escludersi che questa possa avvenire “de facto” (è citata Cass. Sez. 3, sent. 28 settembre 2011, n. 19792). In particolare, in tale ultima prospettiva – ovvero, quella che nega l’ammissibilità di una tacita sclassificazione – si evidenzia come nessun rilievo possa assumere, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la determinazione dirigenziale del 27 febbraio 2009 che autorizzava il Comune di Paglieta alla cessione, al di LA, del compendio immobiliare “de quo”, fermo 4 restando, oltretutto, che essa recava una specifica condizione di efficacia (facente carico al Comune di stipulare l’atto di alienazione, in favore del Di LA, entro due anni) poi non verificatasi. D’altra parte, e conclusivamente, il ricorrente censura la sentenza impugnata anche là dove ammette il pignoramento della sola proprietà superficiaria dei beni pignorati. Rileva, infatti, al riguardo il ricorrente, da un lato, che opere e impianti realizzati senza titolo su un suolo assoggettato a vincolo demaniale civico ne seguono la stessa sorte, nonché, dall’altro, che la decisione impugnata finisce per ammettere un inammissibile trasferimento del possesso, dal momento che il Di LA era soltanto possessore dei cespiti pignorati. 4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la società BPER Credit Management S.p.a., quale mandataria della società BPER Banca, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. Sono rimasti, invece, solo intimati MA Di LA, CA Siriolli, la società SOGET S.p.a. e l’Agenzia delle Entrate e Riscossione. 6. Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo Sostituto, ha rassegnato conclusioni scritte, nel senso del rigetto del ricorso. Entrambe le parti private hanno depositato memoria. 7. Il ricorso è deciso in esito all’udienza pubblica del 21 marzo 2023, svoltasi in forma camerale, ai sensi dell’art. 23, comma 8- bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 5 18 dicembre 2020, n. 176, non essendo pervenuta alcuna richiesta di trattazione “in presenza”. RAGIONI DELLA DECISIONE 8. Il ricorso è inammissibile. 9. Tale esito – delle cui ragioni si dirà appena di seguito – esime questo Collegio dal dover rilevare il difetto di contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione, soggetto subentrato alla società Equitalia Centro S.p.a., secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, che reputano, per l’appunto, non necessario tale incombente in caso di inammissibilità del proposto ricorso (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 22 marzo 2010, n. 6826, Rv. 612077-01). 10. Quanto, invece, alle ragioni della inammissibilità dell’impugnazione in esame, deve rilevarsi come essa non discenda dal fatto che il ricorrente Di LA si è qualificato, espressamente, come soggetto non proprietario dei beni pignorati, circostanza che pure lo priverebbe della legittimazione a proporre l’opposizione (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 8 ottobre 1965, n. 2109, Rv. 314016-01; Cass. Sez. 1, sent. 30 ottobre 1968, n. 974, Rv. 332357-01; Cass. Sez. 3, sent. 8 aprile 1971, n. 1052, Rv. 351069-01; Cass. Sez. 3, sent. 28 luglio 1997, n. 7059, Rv. 506317-01; Cass. Sez. 3, ord. 19 aprile 2010, n. 9202, Rv. 612645-01; Cass. Sez. 3, sent. 4 aprile 2017, n. 8684, Rv. 643706-01; Cass. Sez. 3, sent. 12 luglio 2022, n. 21976, non massimata). Invero, come rilevato anche dal Procuratore Generale presso questa Corte, poiché sulla questione relativa alla legittimazione del ricorrente si è, ormai, formato un giudicato (visto che la 6 positiva statuizione sul punto, da parte del giudice di appello, non è stata oggetto di alcun ricorso incidentale condizionato), siffatta circostanza preclude il rilievo officioso, in questa sede, della carenza di legittimazione del Di LA (cfr., tra le molte, Cass. Sez. 5, sent. 24 dicembre 2020, n. 29505, Rv. 660293-01). Nondimeno, l’impugnazione che si esamina è, egualmente, inammissibile, atteso che il suo unico motivo non risulta formulato nel rispetto dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. Difatti, nulla viene specificato, in ricorso, circa l’esatto contenuto né della determinazione dirigenziale del 27 febbraio 2009, che avrebbe autorizzato il Comune di Paglieta alla cessione, al di LA, dei beni gravati dall’uso civico, né dei documenti che qualificano soggetti ad uso civico i terreni (e gli immobili) espropriati, non precisando l’odierna impugnazione quale sia il contenuto di tale uso civico, e con esso il tempo della sua costituzione, oltre che i beneficiari dello stesso. Il ricorrente, dunque, non ha provveduto ad assolvere quell’onere di “puntuale indicazione” del documento (o atto) su cui si fonda il ricorso (cfr. Cass. Sez. Un, ord. 18 marzo 2022, n. 8950, Rv. 664409-01), che è richiesto dall’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., pur nell’interpretazione “non formalistica” di tale norma che – in base al testé citato arresto delle Sezioni Unite di questa Corte – s’impone alla luce della sentenza della Corte EDU SU e altri c. Italia, del 28 ottobre 2021. 11. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo. 12. In ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste, a carico del ricorrente, l’obbligo di versare, se dovuto secondo l’accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198- 7 01), l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna NA Di LA a rifondere, alla società BPER S.p.a., e per essa alla mandataria BPER Credit Management S.p.a., le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 5.500,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari, in ipotesi, a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, all’esito di udienza pubblica della Sezione