Sentenza 23 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/12/2002, n. 18258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18258 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2002 |
Testo completo
O 4 L 7 L 3 O . B N ) E , E 1 E 9 C N 9 INNOM18258 /0 2 O A I P Z I A 1 - D R 1 REPUBBLICA ITALIANA T E S I . C G L I E 9 R D U A I E D G 6 E 4 T E . LA CORTE SUP EMA DI CASSAZIONE N T N E T Oggetto S . T R S A I ( SEZIONE SECONDA CIVILE опрагізісты Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: a decuto migiuntivo Dott. Rafaele CORONA Presidente R.G.N. 17953/01 - Cron. 43033 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere- Dott. Giandonato NAPOLETANO Rel. Consigliere Rep. Consigliere Ud. 15/03/02 Dott. Rosario DE JULIO Consigliere C.C. Dott. Francesco Paolo FIORE ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: AL GI, AL PP, PI IGNAZIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA RODI 32, presso SANSONE, che li lo studio dell'avvocato SOLDANO difende, giusta delega in atti;
т ricorrenti и contro в и COND PALAZZO GAMBARDELLA VIA F MANZO 44, in persona ч dell'Amm.re pro tempore Sig.CRISCUOLO TEODORO, elettivamente domiciliato in ROMA VLE G CESARE 8 presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PRUNAS, difeso dagli avvocati AMERICO MONTERA, ANDREA 2002 CRISCUOLO, giusta delega in atti;
437 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 987/00 del Giudice di pace di SALERNO, depositata il 15/05/00; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 15/03/02 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore UCCEusFulvio Harda GESQ che ha concluso Generale Dott. Elisabet Corte Vinammissibile il ricorso con le chiede che la conseguenze di legge. т и в а ч -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Giudice di Pace di Salerno, decidendo sulla opposizione proposta, con atto di citazione noti- ficato il 28 aprile 1999, da ON AN, ON GI e IN IA, ved. ON avverso il decreto ingiuntivo di pagamento della somma di £. 600.000, oltre agli interessi legali, a favore del Condominio Palazzo Gambardella di Via F. Manzo, n.c. 44, in Salerno per quote di contributi dovuti per il servizio centralizzato di riscalda- mento in relazione ai mesi di novembre e dicembre 1998 e gennaio 1999, con sentenza resa in data 15 maggio 2000 ha rigettato l'opposizione. Avverso tale decisione i soccombenti AN ON, GI ON ed GN IN, ved. . ON hanno proposto ricorso per cassazione, т е affidandosi ad un unico motivo. Resiste con в и controricorso il Condominio Palazzo Gambardella di ч Via F. Manzo, n.c. 44, in Salerno. Il P.M., cui gli atti sono stati trasmessi ai sensi dell'art. 375, co. 2°, cod. proc. civ., ha concluso per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE motivo formulato i ricorrenti Con l'unico 3 censurano la sentenza impugnata per omessa ed insufficiente motivazione, violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. e dell'art. 111 Cost. nonché per assenza di motivi in fatto ed in diritto, adducendo omessa la che il Giudice di Pace ha del tutto essendosi motivazione della decisione adottata, limitato ad affermare che "i fatti di causa ampiamente provati e suffragati da molteplici e persistenti pronunciamenti della Suprema Corte inducono a ritenere legittime e fondate le richieste avanzate dall'Amministratore del Condo- mino del Palazzo Gambardella". Pertanto, sostengono i ricorrenti, essendo stata omessa l'esposizione dei motivi fatto e й diritto della decisione ed essendo stato violato и l'art. 111 Cost., secondo il quale tutti i щ и provvedimenti giurisdizionali devono essere ч motivati, la sentenza impugnata deve ritenersi nulla. Il ricorso, pur ammissibile, in quanto sorretto dalla denuncia della violazione di norme processuali, è, tuttavia, manifestamente infondato, poiché frutto dell'erroneo convincimento che la motivazione delle ragioni di diritto della decisione impugnata si esaurisca nelle espressioni 4 motivo riportate nel merito in esame. Invece, dette espressioni costituiscono la conclusione di una motivazione rinvenibile nella parte finale dello "svolgimento del processo", nella quale, al termine di un'approfondita ed ampia esposizione delle contrapposte tesi, il Giudice di Pace, facendo riferimento a giurisprudenza di questa Suprema Corte, accoglie la tesi del Condominio opposto, ritenendo gli opponenti obbligati a contribuire integralmente al servizio centralizzato di riscaldamento sul rilievo che per l'installazione di impianti autonomi si richiede l'unanime consenso dei condomini. Tale motivazione, insindacabile nel merito in considerazione della non impugnabilità delle ит sentenze del Giudice di Pace rese secondo equità щ per violazione di norme sostanziali di rango и inferiore a quelle costituzionali, è sufficiente a ч sorreggere la sentenza impugnata. È noto, invero, che le sentenze rese dal giudice di расе secondo equità possono essere sindacate in cassazione per ragioni attinenti alla motivazione solo quando la motivazione manchi del tutto o quando sia apparente o affetta da radicale, insanabile contraddittorietà (cfr. Cass., SS.UU. 15 5 ottobre 1999, n. 716). Conclusivamente, il ricorso va rigettato per manifesta infondatezza. ESENTE D ARTT. 46 tuttavia, Ricorrono, giusti motivi per (IST.N compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, addì 15 marzo 2002, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile. ye Puviducte He consigliere est. Grafolienn IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITAT DIC 2002IN CANCELLERIA Roma CANCEL IL CANCELLERE C1 Francescatania 6