Sentenza 8 marzo 1999
Massime • 1
In tema d'accertamento della filiazione legittima o naturale, dall'art. 17 disp. att. cod. civ. (abrogato dall'art. 73 della legge n. 218 del 1995) si ricava che, quando preteso genitore e preteso figlio appartengono a Stati diversi, si debbono applicare contestualmente entrambe le normative e la filiazione può essere dichiarata solo in presenza di presupposti previsti da entrambe le legislazioni. Ne consegue che il giudice italiano nell'esaminare tali presupposti deve valutare la compatibilità del diritto straniero con quello nazionale e, nel caso in cui una norma del primo non sia applicabile per contrasto con l'ordine pubblico internazionale italiano, deve applicare solo quelle norme che promanano dalla legge italiana (nella specie, la S.C. ha escluso l'applicabilità alla materia dei principi del diritto marocchino e musulmano che non conoscono l'istituto del riconoscimento della filiazione naturale ed addirittura puniscono penalmente la donna che abbia concepito al di fuori del matrimonio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/03/1999, n. 1951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1951 |
| Data del deposito : | 8 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - Consigliere -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OR NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SABOTINO 46, presso l'avvocato GIUSEPPE ISGRÒ, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AD FA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE ASOLONE 8, presso l'avvocato LORUSSO CAPUTI MARIO, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso notificato;
- controricorrente -
avverso il decreto della Corte d'Appello di ROMA, Sezione Minori, depositato il 28/4/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/98 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Isgrò, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Lorusso, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
UG OR con atto del 1 luglio 1996 proponeva reclamo contro il decreto del Tribunale per i Minorenni di Roma che aveva dichiarato ammissibile l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, promossa nei suoi confronti da IA AK nell'interesse del figlio minore NI AK.
Il reclamante tra l'altro lamentava il difetto di giurisdizione del giudice adito atteso che sia il minore che la donna erano di nazionalità marocchina;
la violazione dell'art. 17 disp. prel. c.c.;
l'incapacità di agire della donna nella specie, giacché nel suo ordinamento manca una azione analoga a quella esperita. Contestava comunque il fondamento della domanda. Resisteva la AK. La Corte di Roma respingeva la impugnazione. Precisava di dovere fare riferimento ad entrambi gli ordinamenti, italiano e marocchino, e quindi che la pronuncia sulla paternità di cui si discute ben poteva essere richiesta dalla madre in questione, sia perché la sua legislazione nazionale prevede una parità di diritti tra madre e padre nei confronti del figlio analoga a quella italiana, e siaperché comunque ai sensi dell'art. 16 delle disp. prel. al C.C., lo straniero è ammesso al godimento dei diritti civili spettanti al cittadino italiano.
Contro questa decisione vi è ricorso per Cassazione con due motivi da parte dello OR. Resiste con controricorso la AK. MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo del suo ricorso UG OR lamenta la violazione degli artt. 16 e 17 disp. prel., al C.C. e della legge straniera dichiarata applicabile al caso. Lamenta, altresì, la omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia. Sostiene che la Corte di merito, dopo aver espressamente affermato la necessità di applicare alla fattispecie entrambe le legislazioni nazionali in questione, ha, quindi, contraddicendosi, applicato solo quella italiana. Ciò sarebbe conseguente alla erronea applicazione della regola dell'art. 16 disp. prel. al c.c., giacché la tutela che essa promette allo straniero è espressamente subordinata alla prova della reciprocità. Prova che in alcun modo sarebbe stata data, e che sarebbe per di più esclusa dagli atti, data la sicura assenza nell'ordinamento marocchino della possibilità di dare luogo ad una dichiarazione di filiazione fuori del matrimonio. Questa comunque, sulla quale il giudice di secondo grado non avrebbe motivato. 2) Osserva la Corte che l'art. 20 delle disp. prel. al C.C., designando la legge che regola i "rapporti tra genitori e figli", presuppone che il rapporto di filiazione sia accertato. Consegue che tutto quanto attiene all'accertamento della filiazione, sia essa legittima oppure naturale, rimane estraneo alla previsione di tale norma e ricade nella disciplina generale dei rapporti di famiglia, alla quale si riferiva l'art. 17, già portatore del principio per il quale i rapporti di famiglia sono regolati dalle norme dello Stato al quale le parti appartengono, prima della sua abrogazione da parte dell'art. 73 della l. n. 218 del 1995, e reso applicabile alle fattispecie relative alle cause antecedenti il 1 settembre 1995, dal comb. disp. artt. 72 e 74 della stessa legge.
Da ciò consegue, come esattamente ha premesso la Corte di merito, e come la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito, che, allorquando preteso genitore e preteso figlio appartengono a Stati diversi, come nella specie è pacifico, si debbono applicare contestualmente entrambe le normative, cosicché la filiazione può essere dichiarata solo in presenza dei presupposti previsti da entrambe le legislazioni (vedi Cass. n. 2350 del 1990). 2a) La sentenza impugnata è pervenuta per l'appunto a questa conclusione, ma seguendo un itinerario giuridico che ha determinato un esatto rilievo da parte del ricorrente.
La Corte di merito, dopo aver precisato la necessità di individuare i presupposti della azione in parola sulla base delle due legislazioni nazionali, ha, tuttavia, ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 16 delle preleggi. Con ciò dimenticando che l'abilitazione che essa fonda per lo straniero a godere dei diritti che spettano al cittadino italiano, oltre ad essere subordinata alla condizione di reciprocità, non si estende, comunque, ai diritti attinenti i rapporti di famiglia, considerati espressamente, come si è detto, dal successivo art. 17, applicabile alla vicenda. Come mostra anche il secondo comma di tale articolo, il quale dopo aver stabilito che uno straniero compie validamente un atto per il quale sia incapace secondo il suo diritto, ma sia però capace il cittadino italiano, esclude che tale ampliamento della capacità in questione possa aver luogo con riguardo ai rapporti di famiglia. Per i quali, perciò, si ribadisce la vigenza della legge nazionale delle parti nel senso precisato (ancora, Cass. n. 2350 del 1990 e n. 731 del 1982). L'errore, tuttavia, esattamente denunciato dal ricorrente, non travolge la statuizione, come il medesimo pretende. 2c) L'applicazione che deve farsi, pertanto, della regola dell'abrogato art. 17, e, dunque, la necessità di accertare i presupposti del riconoscimento del diritto controverso sulla base di entrambe le legislazioni, marocchina ed italiana, dà luogo, secondo le regole ordinarie, all'esame da parte del giudice italiano della compatibilità del diritto straniero che attraverso siffatta operazione, entrerebbe, nei limiti del caso concreto, nel nostro ordinamento.
2d) Orbene, si afferma, da parte di quegli stesso che richiede un tale inserimento, che il diritto marocchino e musulmano non conoscono l'istituto del riconoscimento del rapporto di filiazione naturale. Per di più, si sostiene, sempre dalla stessa parte, la donna marocchina che chiedesse siffatta dichiarazione, confessando un concepimento che la sua legge punisce come crimine obbligherebbe il giudice a procedere di ufficio penalmente nei suoi confronti. Ritiene la Corte che una norma che si ispira ad un rifiuto assoluto di protezione della filiazione naturale, della quale esclude ogni rilievo, se non al fine di determinare addirittura una conseguenza sanzionatoria nei confronti del genitore, non possa essere inserita nel nostro ordinamento, per contrasto con un principio di ordine pubblico internazionale italiano, che alla filiazione naturale assegna comune rilievo e tutela.
Il nostro ordinamento riconnette al fatto della procreazione la posizione di figlio ed il relativo status, a tutela di una fondamentale esigenza della persona, dalla quale deriva il diritto alla affermazione pubblica di tale posizione. L'evoluzione dell'istituto verso la parificazione con la posizione del figlio legittimo consente di riportare lo stato di figlio ad un concetto unitario, dentro il quale si specificano le ulteriori indicazioni di figlio naturale e di figlio legittimo. Se, dunque, per l'ingresso di una normativa straniera sulla materia non è certo richiesto che essa riproduca una tale parificazione di posizioni e di tutela, contrastano tuttavia con i principi fondamentali che riguardano la persona nel nostro ordinamento le regole che negano giuridicità ad una qualunque specie di filiazione.
Consegue che non essendo possibile l'inserimento della norma straniera in questione per contrasto con l'ordine pubblico internazionale italiano, resta applicabile alla controversia, dei due regimi astrattamente utilizzabili, solo quelle che promana dalla legge italiana. Come la Corte di merito ha concluso, sia pure in base ad una argomentazione che, per le ragioni dette, deve essere in parte corretta.
Perdono rilievo, pertanto, le censure mosse dal ricorrente alla interpretazione della legge straniera, e non hanno pregio le conseguenti doglianze relative alla omessa valutazione del problema della clausola di reciprocità.
Il motivo, pertanto, non può essere accolto.
3) Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l violazione e la falsa applicazione degli artt. 273 e 274 c.c. nonché la omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Sostiene che l'interesse del minore è stato ma valutato e che non è stata considerata la situazione nella quale si troverebbe il bambino una volta che l'azione fosse data ed accolta. Egli sarebbe pur sempre rifiutato da un padre che non lo riconosce come figlio con ogni ulteriore penosità che deriverebbe dalla sua nazionalità. Afferma pure che la possibile pretestuosità della azione non è stata sostanzialmente esaminata.
3a) Osserva la Corte che l'argomentazione del ricorrente finisce con il concludere per la necessità di rigettare, per mancanza di interesse del minore, qualunque azione di dichiarazione di ammissibilità del diritto in questione, giacché tali controversie presuppongono il rifiuto del riconoscimento da parte di uno dei pretesi genitori.
La censura, dunque, non ha fondamento giuridico per questa parte, e non ha pregio nella parte in cui afferma una omissione di motivazione. La sentenza impugnata ha adeguatamente motivato, rilevando, anzitutto, che la relazione, essenzialmente sessuale per ammissione dello stesso ricorrente, vi è stata, nel periodo del possibile concepimento. E tanto basta per la finalità della azione in questione.
Il motivo è, dunque, anch'esso infondato.
4) Il ricorso deve essere, in conclusione, respinto. La correzione della motivazione della sentenza impugnata che si è resa necessaria, per le ragioni dette, giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di Cassazione. In Roma il 12 novembre 1998.
Depositata in Cancelleria il 8/3/1999.