Cass. civ., sez. I, sentenza 08/03/1999, n. 1951
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Sentenza 8 marzo 1999

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In tema d'accertamento della filiazione legittima o naturale, dall'art. 17 disp. att. cod. civ. (abrogato dall'art. 73 della legge n. 218 del 1995) si ricava che, quando preteso genitore e preteso figlio appartengono a Stati diversi, si debbono applicare contestualmente entrambe le normative e la filiazione può essere dichiarata solo in presenza di presupposti previsti da entrambe le legislazioni. Ne consegue che il giudice italiano nell'esaminare tali presupposti deve valutare la compatibilità del diritto straniero con quello nazionale e, nel caso in cui una norma del primo non sia applicabile per contrasto con l'ordine pubblico internazionale italiano, deve applicare solo quelle norme che promanano dalla legge italiana (nella specie, la S.C. ha escluso l'applicabilità alla materia dei principi del diritto marocchino e musulmano che non conoscono l'istituto del riconoscimento della filiazione naturale ed addirittura puniscono penalmente la donna che abbia concepito al di fuori del matrimonio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 08/03/1999, n. 1951
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1951
    Data del deposito : 8 marzo 1999

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