Sentenza 18 marzo 2009
Massime • 1
L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata dallo stesso soggetto che, in precedenza e a breve distanza di tempo, ha invano richiesto la concessione della detenzione domiciliare, costituisce riproposizione di una richiesta già rigettata a norma dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., ove non risultino deduzioni apprezzabili come elementi di novità.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 1216 del 13https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1216 Anno 2013 Presidente: BARDOVAGNI PAOLO Relatore: CAPOZZI RAFFAELE SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) PUGGIONI GIOVANNI N. IL 18/02/1979 avverso la sentenza n. 175/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI, del 29/02/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFEVLE CAPOZZI; lette/spontite le conclusioni del PG Dott. (5-“I L f, Data Udienza: 13/11/2012 N. 15444/1Z-RUOLO N. 20 C.C.N.P. (1978) RITENUTO IN FATTO 1.Con decreto del 29 febbraio 2012, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha dichiarato “de plano” inammissibile, ai sensi dell'art. 666 comma 2 cod. proc. pen., l'istanza con la quale PUGGIONI Giovanni ha chiesto il beneficio …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/03/2009, n. 15961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15961 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 18/03/2009
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco Maria - Consigliere - N. 1145
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 040418/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OBILI ISAIA, N. IL 01/01/1937;
avverso DECRETO del 23/09/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. BUA Francesco, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
Impugna con ricorso del 20 ottobre 2008 Obili Isaia l'ordinanza emessa il 23.09.2008 dal Tribunale di Sorveglianza di Cagliari con la quale è stata dichiarata inammissibile la sua istanza volta alla concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale a mente dell'art. 666 c.p.p., comma 2, in relazione all'art.678 c.p.p., sui rilievo che detta istanza costituirebbe la riproposizione di precedente domanda relativa alla misura della detenzione in carcere (quindi meno ampia di quella precedentemente richiesta) rigettata con ampia motivazione dallo stesso Tribunale il precedente 6.5.2008.
A sostegno della doglianza il ricorrente denuncia violazione dell'art. 666 c.p.p., comma 2, dell'art. 111 Cost., comma 7 in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. b) e c). Deduce in particolare l'impugnante che la misura richiesta e cioè quella dell'affidamento in prova al servizio sociale, ha caratteristiche diverse e distinte dalla detenzione domiciliare, di guisa che erroneamente ha fatto ricorso il giudice a qua all'art. 666 c.p.p., comma 2. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha presentato le sue conclusioni per l'odierna Camera di consiglio chiedendo, motivatamente, il rigetto del ricorso.
Il gravame è infondato.
L'affidamento in prova al servizio sociale di cui all'art. 47 O.P. è la misura alternativa ai carcere di portata e contenuti più ampi tra quelle contemplale dalla normativa carceraria, di guisa che, in relazione ad essa, la misura della detenzione domiciliare di cui all'art. 47 ter O.P. richiede requisiti e condizioni comunque compresi per l'utile delibazione della prima misura. Ne consegue che il rigetto della richiesta volta alla fruizione della detenzione domiciliare contiene in sè ragioni sufficienti per il rigetto della misura più ampia, perché riconosciuta l'assenza di requisiti minimi rispetto a quelli ben più incisivi necessari per quest'ultima. Ciò premesso rileva la Corte che, in tema di incidente di esecuzione, l'art. 666 c.p.p., comma 2, nella parte in cui consente ai giudice la pronuncia di inammissibilità qualora l'istanza costituisca una mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione (Cass., Sez. 3, 05/12/2003, n. 5195). Tale principio peraltro trova applicazione nella ipotesi, altresì, in cui l'istanza sia una mera riproposizione, perché basata sui medesimi elementi, di una richiesta già rigettata (art. 666 c.p.p., comma 2) ancorché integranti diversità della "causa petendi", se il diverso elemento dedotto non rivesta carattere di novità. In dette fattispecie infatti questa Corte ha osservato che tale ulteriore requisito, benché non testualmente previsto dalla disposizione citata, risulta desumibile dal principio di efficienza processuale (Cass., Sez. 3, 30/09/2004, n. 44415). Deve pertanto conclusivamente affermarsi che integra riproposizione di una richiesta già rigettata come tale sottoposta al regime di cui all'art. 666 c.p.p., comma 2 la proposizione di istanza volta alla concessione della misura dell'affidamento in prova ai sensi dell'art. 47 O.P. allorché in precedenza, a distanza di breve tempo, l'istante aveva inutilmente proposto istanza per la concessione della detenzione domiciliare, in assenza di deduzioni apprezzabili come elementi di novità. Il ricorsa va pertanto rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2009