Cass. pen., sez. I, sentenza 18/03/2009, n. 15961
CASS
Sentenza 18 marzo 2009

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L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata dallo stesso soggetto che, in precedenza e a breve distanza di tempo, ha invano richiesto la concessione della detenzione domiciliare, costituisce riproposizione di una richiesta già rigettata a norma dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., ove non risultino deduzioni apprezzabili come elementi di novità.

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  • 1Sentenza Cassazione Penale n. 1216 del 13
    https://www.laleggepertutti.it/

    Penale Sent. Sez. 1 Num. 1216 Anno 2013 Presidente: BARDOVAGNI PAOLO Relatore: CAPOZZI RAFFAELE SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) PUGGIONI GIOVANNI N. IL 18/02/1979 avverso la sentenza n. 175/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI, del 29/02/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFEVLE CAPOZZI; lette/spontite le conclusioni del PG Dott. (5-“I L f, Data Udienza: 13/11/2012 N. 15444/1Z-RUOLO N. 20 C.C.N.P. (1978) RITENUTO IN FATTO 1.Con decreto del 29 febbraio 2012, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha dichiarato “de plano” inammissibile, ai sensi dell'art. 666 comma 2 cod. proc. pen., l'istanza con la quale PUGGIONI Giovanni ha chiesto il beneficio …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 18/03/2009, n. 15961
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15961
Data del deposito : 18 marzo 2009

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