Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/04/2026, n. 13713
CASS
Sentenza 15 aprile 2026

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  • Accolto
    Violazione degli artt. 129, comma 2, e 578 cod. proc. pen.

    La corte territoriale non si è attenuta ai criteri di giudizio stabiliti dalla giurisprudenza, omettendo di valutare nel merito, agli effetti penali, le doglianze dei ricorrenti e, in particolare, l'incidenza del giudicato civile di rigetto della domanda della parte civile sulla valutazione di falsità delle dichiarazioni rese dagli imputati. Ha dichiarato la prescrizione del reato senza valutare se gli elementi di criticità prospettati dai ricorrenti incidessero o meno sulla "tenuta" del quadro probatorio.

  • Altro
    Violazione degli artt. 578 e 541 cod. proc. pen.

    Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo di ricorso, che comporta l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/04/2026, n. 13713
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13713
    Data del deposito : 15 aprile 2026

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