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Sentenza 15 aprile 2026
Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/04/2026, n. 13713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13713 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) FA ON nato a [...] il [...] 2) LI VA nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 3 marzo 2025 dalla Corte d'appello di Catanzaro Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fabrizio Vanorio, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
lette le richieste del difensore della parte civile, Avv. Francesco Colotta, che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi;
lette le richieste del difensore, Avv. VA ON Cirimeli, che ha chiesto, in via principale, l'annullamento senza rinvio per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste;
in via subordinata, l'annullamento della sentenza impugnata con l'eliminazione delle statuizioni civili e, in via ulteriormente subordinata, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 6 Num. 13713 Anno 2026 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 12/02/2026 RILEVATO IN FATTO 1.ON FA e VA IL ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che, in riforma della sentenza di condanna degli imputati per il reato di cui all'art. 372 cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato loro ascritto e confermato, ai sensi dell'art. 578 cod. pen., le statuizioni civili. Deducono due motivi di ricorso, ulteriormente illustrati con i motivi aggiunti. 1.1. Violazione degli artt. 129, comma 2, e 578 cod. proc. pen., nonché plurimi vizi della motivazione relativa alla conferma delle statuizioni civili e alla omessa assoluzione degli imputati. In primo luogo, si deduce il carattere apparente della motivazione con cui la Corte di appello ha valutato le censure relative sia alle contraddizioni e alla inattendibilità dei testi a carico, ovvero NA, LA e Gerundino, che alla inattendibilità della persona offesa. A fronte delle specifiche doglianze dedotte in appello, la Corte territoriale si è, infatti, limitata ad affermarne l'infondatezza, richiamando la motivazione del primo giudice, reputata logica ed esauriente, e ribadendo l'attendibilità del racconto della persona offesa. La sentenza, inoltre, ha omesso di valutare una prova decisiva per escludere la falsità delle dichiarazioni rese dai ricorrenti, ovvero la sentenza civile, passata in giudicato, con la quale è stata rigettata la domanda della parte civile RS. La Corte ha, inoltre, omesso di valutare l'ulteriore doglianza relativa alla carenza del dolo in ragione del c.d. "vero soggettivo", posto che i due imputati avevano reso nel giudizio civile delle deposizioni in forma dubitativa fondate sui loro ricordi. 1.2. Violazione degli artt. 578 e 541 cod. proc. pen. in relazione alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, in quanto «manca una pronuncia di condanna penale che ne costituisca il fondamento». Nel motivo si richiamano anche le ragioni dedotte in appello a sostegno della inattendibilità dei testi a carico ovvero: 1) le ragioni di astio della teste Gerundino verso la controparte di RS (Basile) e la suocera di FA;
2) il fatto che le dichiarazioni rese dal teste NA fossero relative a circostanze dallo stesso apprese da RS;
e) il carattere confuso delle dichiarazioni di LA. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimento ha un valore assorbente rispetto all'esame del secondo motivo. 2 2. Va preliminarmente richiamata l'ermeneusi dell'art. 578, comma 1, cod. proc. pen., come risultante dalle pronunce delle Sezioni Unite e della Corte costituzionale. Tale norma si limita a stabilire che, quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione (o per amnistia), decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. La Corte costituzionale, nell'escludere la contrarietà di tale disposizione al principio della presunzione di innocenza, di cui agli artt. 6 CEDU, 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 e 48 CDFUE, norme interposte rispetto agli artt. 117 e 11 Cost., con la sentenza n. 182 del 2021, ha affermato che, a differenza di quanto richiesto dall'art. 578-bis cod. proc. pen., l'art. 578 cod. proc. pen. richiede, non un giudizio di «colpevolezza penale» dell'imputato, ma l'accertamento della configurabilità della fattispecie civilista dell'illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.), applicando, nella valutazione del nesso di causalità tra la condotta e l'evento, il criterio civilistico del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente". All'indomani di tale pronuncia, la giurisprudenza di legittimità si è interrogata sulla permanente validità dei principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite "Tettamanti", che, con riferimento al rapporto tra prescrizione del reato e assoluzione dell'imputato, hanno individuato un doppio criterio di giudizio: i) quello dell'"evidenza" della prova di innocenza, che, a fronte del maturare della prescrizione del reato, consente al giudice di pronunciare sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc pen. sulla base di una mera "constatazione", ossia di una percezione ictu °cui/ delle risultanze degli atti, senza alcun ulteriore accertamento o approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274); ii) nel solo caso previsto dall'art. 578 cod. proc. pen., quello dettato dall'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., consentendo, così, il proscioglimento nel merito dell'imputato, con prevalenza rispetto alla causa estintiva del reato, anche in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273). In particolare, con riferimento a tale seconda ipotesi e alle interferenze tra la disciplina dettata dall'art. 129 cod. proc. pen. e quella dettata dall'art. 578 cod. proc. pen., le Sezioni Unite "Tettamanti" hanno affermato che non sussiste alcuna ragione per la quale in sede di appello, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 578 cod. proc. pen., non debba prevalere la formula assolutoria nel merito rispetto alla causa di estinzione del reato, non solo nel caso di acclarata piena prova di innocenza, ma anche in 3 presenza di prove ambivalenti, con l'applicazione, secondo il principio del favor rei, della regola probatoria di cui al secondo comma dell'art. 530 del codice di rito. Stante l'apparente disomogeneità tra le due interpretazioni dell'art. 578 cod. proc. pen., è stata rimessa alle Sezioni Unite la questione di particolare importanza relativa al criterio di giudizio che il giudice dell'impugnazione deve adottare e, in particolare, se possa pronunciare l'assoluzione nel merito anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, sulla base della regola di giudizio processual-penalistica dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", ovvero debba far prevalere la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, pronunciandosi sulle statuizioni civili secondo la regola processual-civilistica del "più probabile che non". Le Sezioni Unite, ponendosi in linea di continuità con la sentenza "Tettamanti", hanno nuovamente ribadito che, in tal caso, il giudice dell'impugnazione non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili sulla base del criterio di giudizio indicato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è, comunque, tenuto, stante la presenza della parte civile, e in assenza di una rinuncia alla prescrizione, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880). Ad avviso del Supremo Consesso, infatti, la presenza della parte civile apre ad una cognizione piena sull'accusa penale, consentendo il proscioglimento nel merito dell'imputato secondo il canone di giudizio dettato dall'art. 530, commi 1 e 2, cod. proc. pen. Si è, infatti, chiarito che la sentenza n. 182 del 2021, quale sentenza interpretativa di rigetto, pone un vincolo negativo di interpretazione, impedendo che, una volta esaurita la vicenda penale con la declaratoria di prescrizione del reato, l'accertamento della responsabilità civile da parte del giudice penale possa comportare, sia pure incidenter tantum, una affermazione di responsabilità penale dell'imputato in violazione del principio della presunzione di innocenza. In altre parole, al giudice dell'impugnazione si richiede un giudizio bifasico: in primo luogo, in virtù della presenza della parte civile, stante la cognizione piena di cui è investito, dovrà valutare i motivi di impugnazione agli effetti penali e, in particolare, a fronte della prescrizione del reato, verificare se sussistono cause di proscioglimento nel merito anche ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod., proc. pen.; solo una volta esclusa tale possibilità e dichiarata la prescrizione del reato, dovrà valutare se confermare o meno le statuizioni civili secondo la regola processual- civilistica del "più probabile che non" ex artt. 2043, 2054 e 2059 cod. civ. 4 I due criteri di giudizio non sono, dunque, tra loro confliggenti, ma complementari, attenendo, il primo, al rapporto tra prescrizione e proscioglimento nel merito, e il secondo, alla sola valutazione della domanda risarcitoria e della conferma delle statuizioni civili, una volta dichiarata la prescrizione del reato. La legittimità costituzionale e convenzionale del "diritto vivente", come cristallizzato dalla sentenza delle Sezioni Unite "Calpitano" è stata recentemente confermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 2 del 2026 (depositata il 16/1/2026). Il Giudice delle Leggi ne ha, in primo luogo, escluso la contrarietà con l'interpretazione dell'art. 578 cod. proc. pen. adottata dalla sentenza n. 182 del 2021 in cui, richiamandosi il principio di diritto affermato dalla sentenza "Tettamanti", si era già affermato che tale precedente non consente al giudice dell'impugnazione penale, che, dopo aver dichiarato l'estinzione del reato, esamina la domanda risarcitoria, di formulare un giudizio sulla colpevolezza dell'imputato, «essendogli affidato unicamente un apprezzamento contenuto nei confini della responsabilità civile». La Corte costituzionale ha, inoltre, escluso la contrarietà del diritto vivente, costituito dalla pronuncia delle Sezioni Unite "Calpitano", al secondo aspetto del diritto alla presunzione di innocenza di cui all'art. 6, par. 2, CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo dopo la sentenza n. 182 del 2021, in particolare la sentenza della Grande Camera della Corte EDU dell'Il giugno 2021, EA e AM c. Regno Unito, che non impedisce al giudice penale di pronunciarsi sull'azione risarcitoria dopo che l'imputato sia stato prosciolto. Ha, infatti, osservato, che l'interpretazione dell'art. 578, comma 1, cod. proc. pen., maturata nel diritto vivente, non determina alcuna lesione di tale diritto, restando separati e non confondibili i due piani di giudizio attinenti, rispettivamente, alla valutazione dell'esistenza e rilevanza penale del fatto e della sua commissione da parte dell'imputato, e alla decisione sul diritto al risarcimento del danno scaturente dal medesimo fatto. 3. La Corte territoriale non si è attenuta a tali criteri di giudizio e con una motivazione estremamente sintetica, fondata su una mera adesione alle argomentazioni del primo Giudice, senza valutare nel merito, agli effetti penali, le doglianze formulate dai ricorrenti, in particolare quella relativa alla incidenza sulla valutazione di falsità delle dichiarazioni rese dagli imputati del giudicato civile di rigetto della domanda presentata dalla parte civile, ha dichiarato la prescrizione del reato. Così facendo, ha omesso di valutare se gli elementi di criticità prospettati dai ricorrenti incidessero o meno, a sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., sulla "tenuta" del quadro probatorio, come valutato dal primo Giudice. 5 4. Alla luce di quanto sopra esposto, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro. Così deciso il 12 febbraio 2026
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fabrizio Vanorio, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
lette le richieste del difensore della parte civile, Avv. Francesco Colotta, che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi;
lette le richieste del difensore, Avv. VA ON Cirimeli, che ha chiesto, in via principale, l'annullamento senza rinvio per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste;
in via subordinata, l'annullamento della sentenza impugnata con l'eliminazione delle statuizioni civili e, in via ulteriormente subordinata, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 6 Num. 13713 Anno 2026 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 12/02/2026 RILEVATO IN FATTO 1.ON FA e VA IL ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che, in riforma della sentenza di condanna degli imputati per il reato di cui all'art. 372 cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato loro ascritto e confermato, ai sensi dell'art. 578 cod. pen., le statuizioni civili. Deducono due motivi di ricorso, ulteriormente illustrati con i motivi aggiunti. 1.1. Violazione degli artt. 129, comma 2, e 578 cod. proc. pen., nonché plurimi vizi della motivazione relativa alla conferma delle statuizioni civili e alla omessa assoluzione degli imputati. In primo luogo, si deduce il carattere apparente della motivazione con cui la Corte di appello ha valutato le censure relative sia alle contraddizioni e alla inattendibilità dei testi a carico, ovvero NA, LA e Gerundino, che alla inattendibilità della persona offesa. A fronte delle specifiche doglianze dedotte in appello, la Corte territoriale si è, infatti, limitata ad affermarne l'infondatezza, richiamando la motivazione del primo giudice, reputata logica ed esauriente, e ribadendo l'attendibilità del racconto della persona offesa. La sentenza, inoltre, ha omesso di valutare una prova decisiva per escludere la falsità delle dichiarazioni rese dai ricorrenti, ovvero la sentenza civile, passata in giudicato, con la quale è stata rigettata la domanda della parte civile RS. La Corte ha, inoltre, omesso di valutare l'ulteriore doglianza relativa alla carenza del dolo in ragione del c.d. "vero soggettivo", posto che i due imputati avevano reso nel giudizio civile delle deposizioni in forma dubitativa fondate sui loro ricordi. 1.2. Violazione degli artt. 578 e 541 cod. proc. pen. in relazione alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, in quanto «manca una pronuncia di condanna penale che ne costituisca il fondamento». Nel motivo si richiamano anche le ragioni dedotte in appello a sostegno della inattendibilità dei testi a carico ovvero: 1) le ragioni di astio della teste Gerundino verso la controparte di RS (Basile) e la suocera di FA;
2) il fatto che le dichiarazioni rese dal teste NA fossero relative a circostanze dallo stesso apprese da RS;
e) il carattere confuso delle dichiarazioni di LA. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimento ha un valore assorbente rispetto all'esame del secondo motivo. 2 2. Va preliminarmente richiamata l'ermeneusi dell'art. 578, comma 1, cod. proc. pen., come risultante dalle pronunce delle Sezioni Unite e della Corte costituzionale. Tale norma si limita a stabilire che, quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione (o per amnistia), decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. La Corte costituzionale, nell'escludere la contrarietà di tale disposizione al principio della presunzione di innocenza, di cui agli artt. 6 CEDU, 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 e 48 CDFUE, norme interposte rispetto agli artt. 117 e 11 Cost., con la sentenza n. 182 del 2021, ha affermato che, a differenza di quanto richiesto dall'art. 578-bis cod. proc. pen., l'art. 578 cod. proc. pen. richiede, non un giudizio di «colpevolezza penale» dell'imputato, ma l'accertamento della configurabilità della fattispecie civilista dell'illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.), applicando, nella valutazione del nesso di causalità tra la condotta e l'evento, il criterio civilistico del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente". All'indomani di tale pronuncia, la giurisprudenza di legittimità si è interrogata sulla permanente validità dei principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite "Tettamanti", che, con riferimento al rapporto tra prescrizione del reato e assoluzione dell'imputato, hanno individuato un doppio criterio di giudizio: i) quello dell'"evidenza" della prova di innocenza, che, a fronte del maturare della prescrizione del reato, consente al giudice di pronunciare sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc pen. sulla base di una mera "constatazione", ossia di una percezione ictu °cui/ delle risultanze degli atti, senza alcun ulteriore accertamento o approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274); ii) nel solo caso previsto dall'art. 578 cod. proc. pen., quello dettato dall'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., consentendo, così, il proscioglimento nel merito dell'imputato, con prevalenza rispetto alla causa estintiva del reato, anche in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273). In particolare, con riferimento a tale seconda ipotesi e alle interferenze tra la disciplina dettata dall'art. 129 cod. proc. pen. e quella dettata dall'art. 578 cod. proc. pen., le Sezioni Unite "Tettamanti" hanno affermato che non sussiste alcuna ragione per la quale in sede di appello, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 578 cod. proc. pen., non debba prevalere la formula assolutoria nel merito rispetto alla causa di estinzione del reato, non solo nel caso di acclarata piena prova di innocenza, ma anche in 3 presenza di prove ambivalenti, con l'applicazione, secondo il principio del favor rei, della regola probatoria di cui al secondo comma dell'art. 530 del codice di rito. Stante l'apparente disomogeneità tra le due interpretazioni dell'art. 578 cod. proc. pen., è stata rimessa alle Sezioni Unite la questione di particolare importanza relativa al criterio di giudizio che il giudice dell'impugnazione deve adottare e, in particolare, se possa pronunciare l'assoluzione nel merito anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, sulla base della regola di giudizio processual-penalistica dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", ovvero debba far prevalere la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, pronunciandosi sulle statuizioni civili secondo la regola processual-civilistica del "più probabile che non". Le Sezioni Unite, ponendosi in linea di continuità con la sentenza "Tettamanti", hanno nuovamente ribadito che, in tal caso, il giudice dell'impugnazione non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili sulla base del criterio di giudizio indicato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è, comunque, tenuto, stante la presenza della parte civile, e in assenza di una rinuncia alla prescrizione, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880). Ad avviso del Supremo Consesso, infatti, la presenza della parte civile apre ad una cognizione piena sull'accusa penale, consentendo il proscioglimento nel merito dell'imputato secondo il canone di giudizio dettato dall'art. 530, commi 1 e 2, cod. proc. pen. Si è, infatti, chiarito che la sentenza n. 182 del 2021, quale sentenza interpretativa di rigetto, pone un vincolo negativo di interpretazione, impedendo che, una volta esaurita la vicenda penale con la declaratoria di prescrizione del reato, l'accertamento della responsabilità civile da parte del giudice penale possa comportare, sia pure incidenter tantum, una affermazione di responsabilità penale dell'imputato in violazione del principio della presunzione di innocenza. In altre parole, al giudice dell'impugnazione si richiede un giudizio bifasico: in primo luogo, in virtù della presenza della parte civile, stante la cognizione piena di cui è investito, dovrà valutare i motivi di impugnazione agli effetti penali e, in particolare, a fronte della prescrizione del reato, verificare se sussistono cause di proscioglimento nel merito anche ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod., proc. pen.; solo una volta esclusa tale possibilità e dichiarata la prescrizione del reato, dovrà valutare se confermare o meno le statuizioni civili secondo la regola processual- civilistica del "più probabile che non" ex artt. 2043, 2054 e 2059 cod. civ. 4 I due criteri di giudizio non sono, dunque, tra loro confliggenti, ma complementari, attenendo, il primo, al rapporto tra prescrizione e proscioglimento nel merito, e il secondo, alla sola valutazione della domanda risarcitoria e della conferma delle statuizioni civili, una volta dichiarata la prescrizione del reato. La legittimità costituzionale e convenzionale del "diritto vivente", come cristallizzato dalla sentenza delle Sezioni Unite "Calpitano" è stata recentemente confermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 2 del 2026 (depositata il 16/1/2026). Il Giudice delle Leggi ne ha, in primo luogo, escluso la contrarietà con l'interpretazione dell'art. 578 cod. proc. pen. adottata dalla sentenza n. 182 del 2021 in cui, richiamandosi il principio di diritto affermato dalla sentenza "Tettamanti", si era già affermato che tale precedente non consente al giudice dell'impugnazione penale, che, dopo aver dichiarato l'estinzione del reato, esamina la domanda risarcitoria, di formulare un giudizio sulla colpevolezza dell'imputato, «essendogli affidato unicamente un apprezzamento contenuto nei confini della responsabilità civile». La Corte costituzionale ha, inoltre, escluso la contrarietà del diritto vivente, costituito dalla pronuncia delle Sezioni Unite "Calpitano", al secondo aspetto del diritto alla presunzione di innocenza di cui all'art. 6, par. 2, CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo dopo la sentenza n. 182 del 2021, in particolare la sentenza della Grande Camera della Corte EDU dell'Il giugno 2021, EA e AM c. Regno Unito, che non impedisce al giudice penale di pronunciarsi sull'azione risarcitoria dopo che l'imputato sia stato prosciolto. Ha, infatti, osservato, che l'interpretazione dell'art. 578, comma 1, cod. proc. pen., maturata nel diritto vivente, non determina alcuna lesione di tale diritto, restando separati e non confondibili i due piani di giudizio attinenti, rispettivamente, alla valutazione dell'esistenza e rilevanza penale del fatto e della sua commissione da parte dell'imputato, e alla decisione sul diritto al risarcimento del danno scaturente dal medesimo fatto. 3. La Corte territoriale non si è attenuta a tali criteri di giudizio e con una motivazione estremamente sintetica, fondata su una mera adesione alle argomentazioni del primo Giudice, senza valutare nel merito, agli effetti penali, le doglianze formulate dai ricorrenti, in particolare quella relativa alla incidenza sulla valutazione di falsità delle dichiarazioni rese dagli imputati del giudicato civile di rigetto della domanda presentata dalla parte civile, ha dichiarato la prescrizione del reato. Così facendo, ha omesso di valutare se gli elementi di criticità prospettati dai ricorrenti incidessero o meno, a sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., sulla "tenuta" del quadro probatorio, come valutato dal primo Giudice. 5 4. Alla luce di quanto sopra esposto, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro. Così deciso il 12 febbraio 2026