Sentenza 25 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/07/2002, n. 10929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10929 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2002 |
Testo completo
1092920 REPURB LJ ITALIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.23110/1999 ott. Vittorio Glauco EBNER ott. Antonio MERONE Consigliere 28535 Cron. Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere BENINI Consigliere Rep. Dott. Stefano DI BLASI Rel. Consigliere Ud. 11/04/2002 Dott. Antonino ha pronunciato la seguente: Oggetto: Tributi SE N TENZA Procedimento Sentenza di sul ricorso proposto da: -appello Vizi di motivazione- CASA DI CURA S. LUCIA s.r.l., in persona del legale Carenze che non consentono l'esercizio del rappresentante ing. DO D'Angelo, rappresentata e controllo di legittimità. difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'Avv. Vincenzo Colaiacovo, elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, via Piero Foscari n.40; - ricorrente 6 5 7 6 3
contro
E L I V I AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro C pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge;
7 0 5 - controricorrente avversO la sentenza n. 108/6/98 della Commissione Tributaria Regionale di L'Aquila Sez. n. 6, del 27-04- 1998, depositata il 6-10-1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11-04-2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. Sepe Ennio Attilio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con avviso di accertamento n.80/1996 notificato il 20- 02-1996, l'Ufficio Imposte Dirette di Sulmona, rettificava ai fini IRPEF ed ILOR per l'anno 1991, il reddito dichiarato dalla Casa di Cura S. Lucia s.r.l. con sede in Sulmona, recuperando a tassazione taluni costi, ritenuti indeducibili. L'impugnazione della contribuente veniva parzialmente accolta dall'adita Commissione Tributaria Provinciale di L'Aquila che riteneva legittimo l'operato dell'Ufficio solo per il recupero a tassazione di taluni dei costi portati in detrazione. Tanto la contribuente, quanto l'Ufficio impugnavano la decisione nelle statuizioni loro rispettivamente sfavorevoli, e la Commissione Tributaria Regionale 2 dell'Abruzzo, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava gli appelli. Con ricorso notificato 1'11-11-1999 ed affidato а due mezzi, la contribuente ha chiesto la cassazione della decisione di appello. Con controricorso notificato il 13-03-2000 il Ministero delle Finanze ha chiesto il rigetto dell'impugnazione perché inammissibile ed infondata. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente censura l'impugnata decisione per violazione di legge, segnatamente degli artt. 62 e 74 del T.U.I.R., deducendosene l'erroneità sia per non aver fornito la prova della non inerenza delle spese sostenute per il pernottamento in struttura alberghiera di un proprio dipendente, sia pure perché la decisione sarebbe stata assunta sulla base di quanto disposto dall'art. 74 citato, relativo ai contratti di locazione finanziaria, nel caso non invocato, né applicabile. Con il secondo mezzo viene denunciata omessa motivazione e violazione dell'art. 132 c.p.C., in quanto, alla stregua delle argomentazioni contenute in sentenza non si potrebbe dedurre l'iter decisionale seguito. I due mezzi, che, avuto riguardo alla loro intima 3 connessione, vanno esaminati congiuntamente, sono fondati. Ritiene, in vero, il Collegio che la decisione impugnata abbia fatto malgoverno del complesso normativo vigente ed applicabile e che dal relativo contenuto non sia possibile dedurre l'iter logico seguito per giungere alla rassegnata statuizione. La censurata motivazione, infatti, è del seguente letterale tenore: "per quanto riguarda l'appello del contribuente in concreto si rileva che non è stata data alcuna prova sia inerente alle spese per il dipendente sia in merito alla ristrutturazione dell'immobile condotto in affitto e strumentale per l'esercizio dell'attività; manca cioè il contratto di locazione ove si potevano intravedere le condizioni poste inerenti l'ordinaria e straordinaria manutenzione". Trattasi, con tutta evidenza, di motivazione assolutamente inadeguata, che evidenzia il mancato esame dei punti decisivi della controversia, perché, in positivo, non esplicita gli elementi interni al ragionamento del decidente, edr in negativo, omette ogni valutazione critica di elementi, di natura materiale, logica o processuale, che, rimasti estranei al ragionamento dei giudicanti, sarebbero stati idonei a determinare una decisione diversa da quella adottata. 4 Con riferimento alla non inerenza delle spese sostenute per il pernottamento di un dipendente si rileva che i giudici di appello non hanno preso in considerazione, neppure criticamente, che le pacifiche circostanze che il costo era stato sostenuto per un proprio lavoratore subordinato, trovava riscontro documentale nella quietanza acquisita in contabilità e che la struttura alberghiera ospitante era ubicata in Sulmona e cioè nella stessa città ove la società contribuente aveva la propria sede legale e gestiva la Casa di Cura S. Lucia. D'altronde, in merito al recupero a tassazione di spese sopportate per l'ammodernamento e ristrutturazione di locali condotti in affitto e strumentali per l'esercizio dell'attività, la decisione non considera le altrettanto pacifiche circostanze che le spese erano 3 state affrontate per effettuare lavori sull'immobile, condotto in affitto ed utilizzato come sede dell'attività sociale, ed omette del tutto di affrontare la problematica dell'inerenza o meno di tali spese rispetto all'attività espletata dalla società, portando la propria attenzione, esclusivamente, sul contenuto del contratto di locazione stipulato dalla contribuente con la proprietà dell'immobile che, invece, per la sua valenza privatistica oltre che per la caratterizzazione oggettiva e soggettiva del 5 concetto di inerenza, non poteva, da solo, essere considerato decisivo agli effetti decisionali;
in particolare, nel caso in specie, in cui l'atto non era stato neppure prodotto e, quindi, ogni valutazione doveva essere effettuata alla stregua della disciplina predisposta dal Codice Civile. Le riscontrate carenze integrano, quindi, i denunciati vizi e giustificano l'accoglimento del ricorso, tenuto conto che, per l'effetto, la Corte non è posta nelle condizioni di esercitare il doveroso controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, sotteso a verificare se la C.T.R. pervenuta al convincimento sancito in sentenza, con سلام الله ragionamento esauriente, senza salti logici e scevro da errori giuridici e che, d'altronde, le espressioni decisione utilizzate per giustificare 1' adottata evidente sintomo della relativacostituiscono ingiustizia. Conclusivamente il ricorso va accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, cassata l'impugnata sentenza. Il Giudice del rinvio, che si designa in altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, adeguandosi ai richiamati principi, procederà al riesame, valutando gli elementi probatori in atti, e motiverà congruamente l'adottanda decisione. 6 Lo stesso Giudice pronuncerà, pure, sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo. Così deciso in Roma 1'11 Aprile 2002. Il Presidente Ebner Vittorio Glauco Dott. что EstensoreIl Consigliere Relatore, Dott. Antonin Blasi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPORC 25 LUG. 2002 Ogg 7