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Sentenza 12 gennaio 2023
Sentenza 12 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/01/2023, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da OL IL, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 5/5/2022 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi i difensori avv. IU Milicia e avv. IU Gervasi che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 830 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 01/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato la ordinanza cautelare emessa in data 14.2.2022 dal giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di IL OL con la quale a questi è stata applicata la misura della custodia in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis cod. proc. pen. in quanto partecipe con la dote di "sgarro" di una articolazione locale della 'ndrangheta operante nel comune di Stilo e zone limitrofe e confederata alla OS "TA" operante in RO e zone limitrofe, capeggiata da AN OL, almeno a partire dall'anno 2013 con condotta permanente fino al luglio 2020. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di IL OL deducendo: 2.1. Con il primo motivo carenza della motivazione con riferimento alla rilevanza indiziaria delle intercettazioni eteroaccusatorie di IU RI a carico del ricorrente;
omessa o illogica valutazione degli elementi di prova contrari (costituiti da giudicato penale e dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia) alla versione dell'intercettato; travisamento della prova con riferimento alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia EL riguardanti il "macellaio" di Stilo ed utilizzazione di elemento di prova mai acquisito. Il coinvolgimento del ricorrente nella vicenda che lo ha attinto si basa essenzialmente sulla chiamata in reità del RI nell'ambito delle conversazioni captate intervenute con suo padre IO. Rimane inspiegata la inidoneità delle captazioni a coinvolgere il RI nella stessa ipotesi associativa e, invece, la loro sufficienza a giustificare la medesima accusa nei confronti del ricorrente, questione che avrebbe dovuto valere per saggiare la affidabilità di tali dichiarazioni anche per le deduzioni difensive contenute nella memoria depositata al Tribunale. Tale insufficienza perbene, specificamente, alla affermazione secondo la quale ZO TA, quale rappresentante del locale viciniore di RO, avrebbe generato il patto federativo tra la locale originaria di RO e quella derivata di Stilo. Il Tribunale ha illogicamente superato l'accertamento definitivo della estromissione del TA dalla locale di RO sin dal 2002, sulla base della continuità delle successive frequentazioni mafiose dello stesso TA, nonostante a questi non sia contestato alcunché in relazione alla costituzione e direzione del locale di Stilo. Inoltre, illogica è la smentita del Tribunale circa la rilevanza delle dichiarazioni del EL sulla inesistenza del locale di ‘ndrangheta di Stilo, anticipando arbitrariamente negli anni 2008/2009 il 2 periodo temporale di tale affermazione rispetto alla successiva costituzione del locale ad opera del TA. Ancora, del tutto privo di fondamento è l'assunto del Tribunale secondo il quale l'appartenenza di AN OL alla 'ndrangheta è confermata dalle dichiarazioni del EL sul macellaio di Stilo frequentemente incontrato in compagnia di RU Andrea "incaricato di portare novità e imbasciate per conto del sodalizio criminoso riconducibile a quest'ultimo", autoevidente rispetto al contenuto del verbale che il ricorso riporta. 2.2. Con il secondo motivo vizio di omessa o manifestamente illogica motivazione in ordine agli argomenti esposti con la memoria difensiva e degli elementi di prova acquisiti con le indagini difensive in ordine a punti rilevanti del ragionamento indiziario. In particolare, con riguardo: - alle dichiarazioni di TO EL a confutazione della attendibilità delle informazioni provenienti dal RI e, segnatamente, alla inverosimiglianza della doppia affiliazione, questione del tutto ignorata dal Tribunale;
- alla confutazione della tesi sulla indicazione da parte del ricorrente dei territori di competenza della OS nell'intercettazione ambientale del 21.4.2013 ore 11:24:00 all'interno della Fiat Grande Punto Tg DV534WF, non avendo il Tribunale tenuto conto della coincidenza dei possedimenti terrieri in capo alla famiglia OL con quelli indicati nella conversazione;
- alla confutazione della valenza significativa del potere mafioso dell'interessamento del ricorrente alle vicende coniugali di GE con riferimento alla dedotta risalente stretta qualità amicale del rapporto tra i due e della conoscenza del fatto solo un anno dopo da parte di AN OL. 2.3. Con il terzo motivo inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 416- bis cod. pen. in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato. La ordinanza non chiarisce se e in che modo si sarebbe concretizzata l'esteriorizzazione della autonoma forza intimidatrice della supposta OS OL;
né specificato come e perché i reati oggetto di vari procedimenti fossero riconducibili ad un comune programma associativo;
né, ancora, quali siano i legami strutturali della ipotizzata OS con la 'ndrangheta dalla quale deriverebbe. 2.4. Con il quarto motivo, erronea applicazione dell'art. 416-bis cod. pen. in relazione alle caratteristiche del vincolo organizzativo ed alla sua connessione con la forza intimidatrice nonché alla partecipazione del ricorrente alla locale di Stilo. La ordinanza incentra la sua motivazione sulla ipotesi secondo la quale la consorteria sfrutterebbe il metus promanante dal soggetto apicale e dalle relazioni di costui con individui di analoga caratura, più che sul vincolo 3 organizzativo tra i sodali. Cosicché il giudizio di sintesi sugli elementi a carico del ricorrente riproduce essenzialmente le risultanze relative alla posizione del soggetto in posizione apicale, AN OL. Gli elementi che, invece, attingono direttamente il ricorrente non individuano un ruolo definito in seno alla consorteria, né sono compatibili con la collocazione temporale della operatività della associazione in epoca successiva al luglio 2010. 3. Sono stati depositati motivi aggiunti con particolare riguardo al primo, terzo e quarto motivo di ricorso con relativi allegati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. E' preliminare la considerazione del terzo e quarto motivo, incentrati sul tema della esistenza della contestata associazione mafiosa facente capo a AN OL. 3. La lunga esposizione volta a desumere la sussistenza della OS OL di Stilo, parte dalla considerazione della posizione di ZO TA quale accertato partecipe della OS di RO almeno fino al 2002 (v. pg. 4 della ordinanza impugnata) per valorizzare i rapporti e le cointeressenze con gli OL e di questi con altri esponenti di ndrangheta quali AT CR (ucciso nel 2016) e AN SO (ucciso nel 2016). Si considerano, poi, le vicende collegate all'omicidio di IU AC e al ferimento di LL GE nel 2012 ( v. pg.6 e ss., ibidem) per i sospetti a carico di AN OL e la vicenda dell'omicidio di LL GE, avvenuto il 17.1.2015, per il quale AN OL è stato condannato all'ergastolo, dalla quale si inferisce la collocazione della famiglia OL nei contesto 'ndranghetistico di Stile federato con la consorteria dei Tavernití(v. pg. 15, ibidem). Si passa poi a considerare la vicenda del tentato omicidio di ZO TA verificatosi nel 2002, la visita a questi, nell'occasione, da parte di AN OL, le frequentazioni tra quest'ultimo ed il TA, la partecipazione dello OL al matrimonio di ET TA nel 2013 per avvalorare l'intraneità degli OL al contesto ndranghetistico della OS di RO. Nell'ambito del delineato contesto sono valorizzate le captazioni del 2013 che vedono quale protagonista IU RI, genero di AN OL in colloquio con suo padre IO (v. pg. 19 e ss., ibidem). E' questi che parla del legame del suocero con la OS di RO dei TA, del pericolo che questi, scampato all'operazione "Crimine", fosse a rischio per altrui 4 propalazioni. Quindi si consideravano i medesimi colloqui per appurare l'affiliazione della famiglia OL alla "locale di Stilo", ritenuta confederata con la "locale di RO" ( v. pg. 21 e ss., ibidem) alla quale erano stati affiliati sia GE OL che l'attuale ricorrente al quale sarebbe stata attribuito lo "sgarro" per due volte, in relazione alle due cosche di Stilo e RO;
ancora, era considerata -sempre nell'ambito delle captazioni in parola, la vicenda del passaggio di AN SO alla OS RU, vicenda per la quale il ricorrente rimproverava il fratello del SO, CE per il comportamento tenuto nei confronti del padre AN. Quindi si considerano le frequentazioni del ricorrente con AN SO dopo la sua scarcerazione del 2014 (essendo detenuto dal 2010) parlando di riavvicinamento fino all'uccisione del SO 2016 (rimasta irrisolta) ( v. pg. 24 e ss., ibidem). Si considera poi la captazione del 21.4.2013 tra il ricorrente ed un rom che si valorizza nel senso che il primo indica la zona di influenza della sua OS e la vicenda del pestaggio di Andrea LE per ragioni sentimentali nell'ambito del quale si individua l'intervento, qualificato mafioso, del ricorrente (v. pg. 26 e ss., ibidem). Si prosegue considerando quella parte delle captazioni tra RI e suo padre sulle conseguenze della operazione "Crimine" sugli assetti mafiosi per ribadire la collocazione mafiosa degli OL (v. pg. 31 e ss., ibidem). Infine, si considerano alcune ipotesi di reato che coinvolgono gli OL (v. pg. 45 e ss., ibidem): l'estorsione in danno di IL per l'assunzione di GE OL nel 2011; il pascolo abusivo perseguito dagli OL (vicende del 2013); il danneggiamento della casa rurale del sindaco di Stilo, Miriello (2018) per sospetti sugli OL. 4. Ritiene questa Corte che la lunga disamina del variegato compendio non giustifichi, innanzitutto, la ritenuta esistenza della consorteria mafiosa operante, in maniera autonoma, sul territorio di Stilo, capeggiata da AN OL e partecipata dai suoi prossimi congiunti, tra i quali l'attuale ricorrente (v. pg. 59 della ordinanza). 5. Il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è configurabile - con riferimento ad una nuova articolazione periferica (c.d. "locale") di un sodalizio mafioso radicato nell'area tradizionale di competenza - anche in difetto della commissione di reati- fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice, qualora emerga il collegamento della nuova struttura territoriale con quella "madre" del sodalizio di riferimento, ed il modulo organizzativo (distinzione di ruoli, rituali di affiliazione, imposizione di rigide regole interne, sostegno ai sodali in carcere, ecc.) presenti i tratti distintivi del predetto sodalizio, lasciando ciò presagire il pericolo per l'ordine pubblico(Sez. 5, n. 28722 del 24/05/2018; Demasi, Rv. 273093) 5 risiedendo l'essenziale connotazione delle forme di "delocalizzazione" della cosche storiche, anche nelle aree storicamente controllate dall'associazione principale, nella "intrinseca, e non implicita," forza di intimidazione derivante dal collegamento con le componenti centrali dell'associazione mafiosa, dalla riproduzione sul territorio delle strutture organizzative dell'associazione principale, dall'avvalimento della fama criminale conseguita, nel corso di decenni, nei territori di storico e originario insediamento, senza che sia necessaria la effettiva esteriorizzazione di tale forza di intimidazione (Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811). 6. Non esaurisce il necessario thema probandum sulla realizzazione del dato strutturale ed organizzativo l'attribuzione a AN OL della caratura criminale ‘ndranghetistica non essendo chiariti - al di là delle parole del RI, ritenuto estraneo alla compagine - i termini del rapporto federativo della OS di Stilo con quella di RO dei TA. Né soccorrono al riguardo le dichiarazioni del collaboratore di giustizia AN EL (v. pg. 63 e ss., ibidem) che - non solo nega l'esistenza per obiettive ragioni territoriali della locale di Stilo negli anni 2008/2009 - ma ancora una volta si incentra sulla caratura criminale di AN OL ricollegandolo al sodalizio criminale facente capo a Andrea RU. 7. Nella ricostruzione avallata dal Tribunale - rispetto alla già esigua compagine associativa strettamente familiare - manca l'individuazione di una struttura associativa riconducibile a AN OL alla quale non può sopperire la ipotesi federativa tra la OS TA e quella OL né, tantomeno la sua aura 'ndranghetistica. In mancanza della sufficiente individuazione del fondamentale dato, non valgono la lunga serie di inferenze che non vanno oltre la caratura criminale di AN OL e le sue contiguità 'ndranghetistiche. 8. A maggior ragione, non trova adeguata giustificazione la ritenuta partecipazione del ricorrente alla supposta associazione, oggetto del primo e secondo motivo di ricorso. A parte la isolata notizia proveniente dal RI, la ordinanza non dà conto della necessaria individuazione del ruolo partecipativo del ricorrente secondo l'autorevole orientamento per il quale l'affiliazione rituale può costituire grave indizio della condotta partecipativa, ove la stessa risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime d'esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione, essendo stato incluso, tra gli indici valutabili dal giudice, la qualità 6 dell'adesione ed il tipo di percorso che l'ha preceduta, la dimostrata affidabilità criminale dell'affiliando, la serietà del contesto ambientale in cui la decisione è maturata, il rispetto delle forme rituali, con riferimento, tra l'altro, ai poteri di chi propone l'affiliando, di chi lo presenta e di chi officia il rito, la tipologia del reciproco impegno preso e la misura della disponibilità pretesa od offerta. (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 02). Come pure non si dà conto della condotta di partecipazione alla ipotizzata associazione di tipo mafioso, la quale si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U , Sentenza n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01). Non solo manca qualsiasi connotazione probante della pretesa affiliazione e dell' ipotizzato riconoscimento di essa da parte della OS federata, ma le isolate ed eterogenee vicende che vedono protagonista il ricorrente, risultano prive di una sostanziale saldatura alla ipotesi associativa mafiosa non esplicitando una effettiva manifestazione del suo programma, quanto - invece e ancora una volta - emanazione di una aura criminale ora del padre, ora dello stesso ricorrente. 9. Il duplice difetto delle ragioni indiziarie a carico del ricorrente impone l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata e di quella emessa in data 14/2/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria. 10. Ne consegue l'immediata liberazione del ricorrente se non detenuto per altra causa. 11. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. 7
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché l'ordinanza in data 14/2/2022 emessa dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria. Dispone l'immediata liberazione di OL IL se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso il 1/12/2022.
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi i difensori avv. IU Milicia e avv. IU Gervasi che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 830 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 01/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato la ordinanza cautelare emessa in data 14.2.2022 dal giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di IL OL con la quale a questi è stata applicata la misura della custodia in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis cod. proc. pen. in quanto partecipe con la dote di "sgarro" di una articolazione locale della 'ndrangheta operante nel comune di Stilo e zone limitrofe e confederata alla OS "TA" operante in RO e zone limitrofe, capeggiata da AN OL, almeno a partire dall'anno 2013 con condotta permanente fino al luglio 2020. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di IL OL deducendo: 2.1. Con il primo motivo carenza della motivazione con riferimento alla rilevanza indiziaria delle intercettazioni eteroaccusatorie di IU RI a carico del ricorrente;
omessa o illogica valutazione degli elementi di prova contrari (costituiti da giudicato penale e dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia) alla versione dell'intercettato; travisamento della prova con riferimento alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia EL riguardanti il "macellaio" di Stilo ed utilizzazione di elemento di prova mai acquisito. Il coinvolgimento del ricorrente nella vicenda che lo ha attinto si basa essenzialmente sulla chiamata in reità del RI nell'ambito delle conversazioni captate intervenute con suo padre IO. Rimane inspiegata la inidoneità delle captazioni a coinvolgere il RI nella stessa ipotesi associativa e, invece, la loro sufficienza a giustificare la medesima accusa nei confronti del ricorrente, questione che avrebbe dovuto valere per saggiare la affidabilità di tali dichiarazioni anche per le deduzioni difensive contenute nella memoria depositata al Tribunale. Tale insufficienza perbene, specificamente, alla affermazione secondo la quale ZO TA, quale rappresentante del locale viciniore di RO, avrebbe generato il patto federativo tra la locale originaria di RO e quella derivata di Stilo. Il Tribunale ha illogicamente superato l'accertamento definitivo della estromissione del TA dalla locale di RO sin dal 2002, sulla base della continuità delle successive frequentazioni mafiose dello stesso TA, nonostante a questi non sia contestato alcunché in relazione alla costituzione e direzione del locale di Stilo. Inoltre, illogica è la smentita del Tribunale circa la rilevanza delle dichiarazioni del EL sulla inesistenza del locale di ‘ndrangheta di Stilo, anticipando arbitrariamente negli anni 2008/2009 il 2 periodo temporale di tale affermazione rispetto alla successiva costituzione del locale ad opera del TA. Ancora, del tutto privo di fondamento è l'assunto del Tribunale secondo il quale l'appartenenza di AN OL alla 'ndrangheta è confermata dalle dichiarazioni del EL sul macellaio di Stilo frequentemente incontrato in compagnia di RU Andrea "incaricato di portare novità e imbasciate per conto del sodalizio criminoso riconducibile a quest'ultimo", autoevidente rispetto al contenuto del verbale che il ricorso riporta. 2.2. Con il secondo motivo vizio di omessa o manifestamente illogica motivazione in ordine agli argomenti esposti con la memoria difensiva e degli elementi di prova acquisiti con le indagini difensive in ordine a punti rilevanti del ragionamento indiziario. In particolare, con riguardo: - alle dichiarazioni di TO EL a confutazione della attendibilità delle informazioni provenienti dal RI e, segnatamente, alla inverosimiglianza della doppia affiliazione, questione del tutto ignorata dal Tribunale;
- alla confutazione della tesi sulla indicazione da parte del ricorrente dei territori di competenza della OS nell'intercettazione ambientale del 21.4.2013 ore 11:24:00 all'interno della Fiat Grande Punto Tg DV534WF, non avendo il Tribunale tenuto conto della coincidenza dei possedimenti terrieri in capo alla famiglia OL con quelli indicati nella conversazione;
- alla confutazione della valenza significativa del potere mafioso dell'interessamento del ricorrente alle vicende coniugali di GE con riferimento alla dedotta risalente stretta qualità amicale del rapporto tra i due e della conoscenza del fatto solo un anno dopo da parte di AN OL. 2.3. Con il terzo motivo inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 416- bis cod. pen. in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato. La ordinanza non chiarisce se e in che modo si sarebbe concretizzata l'esteriorizzazione della autonoma forza intimidatrice della supposta OS OL;
né specificato come e perché i reati oggetto di vari procedimenti fossero riconducibili ad un comune programma associativo;
né, ancora, quali siano i legami strutturali della ipotizzata OS con la 'ndrangheta dalla quale deriverebbe. 2.4. Con il quarto motivo, erronea applicazione dell'art. 416-bis cod. pen. in relazione alle caratteristiche del vincolo organizzativo ed alla sua connessione con la forza intimidatrice nonché alla partecipazione del ricorrente alla locale di Stilo. La ordinanza incentra la sua motivazione sulla ipotesi secondo la quale la consorteria sfrutterebbe il metus promanante dal soggetto apicale e dalle relazioni di costui con individui di analoga caratura, più che sul vincolo 3 organizzativo tra i sodali. Cosicché il giudizio di sintesi sugli elementi a carico del ricorrente riproduce essenzialmente le risultanze relative alla posizione del soggetto in posizione apicale, AN OL. Gli elementi che, invece, attingono direttamente il ricorrente non individuano un ruolo definito in seno alla consorteria, né sono compatibili con la collocazione temporale della operatività della associazione in epoca successiva al luglio 2010. 3. Sono stati depositati motivi aggiunti con particolare riguardo al primo, terzo e quarto motivo di ricorso con relativi allegati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. E' preliminare la considerazione del terzo e quarto motivo, incentrati sul tema della esistenza della contestata associazione mafiosa facente capo a AN OL. 3. La lunga esposizione volta a desumere la sussistenza della OS OL di Stilo, parte dalla considerazione della posizione di ZO TA quale accertato partecipe della OS di RO almeno fino al 2002 (v. pg. 4 della ordinanza impugnata) per valorizzare i rapporti e le cointeressenze con gli OL e di questi con altri esponenti di ndrangheta quali AT CR (ucciso nel 2016) e AN SO (ucciso nel 2016). Si considerano, poi, le vicende collegate all'omicidio di IU AC e al ferimento di LL GE nel 2012 ( v. pg.6 e ss., ibidem) per i sospetti a carico di AN OL e la vicenda dell'omicidio di LL GE, avvenuto il 17.1.2015, per il quale AN OL è stato condannato all'ergastolo, dalla quale si inferisce la collocazione della famiglia OL nei contesto 'ndranghetistico di Stile federato con la consorteria dei Tavernití(v. pg. 15, ibidem). Si passa poi a considerare la vicenda del tentato omicidio di ZO TA verificatosi nel 2002, la visita a questi, nell'occasione, da parte di AN OL, le frequentazioni tra quest'ultimo ed il TA, la partecipazione dello OL al matrimonio di ET TA nel 2013 per avvalorare l'intraneità degli OL al contesto ndranghetistico della OS di RO. Nell'ambito del delineato contesto sono valorizzate le captazioni del 2013 che vedono quale protagonista IU RI, genero di AN OL in colloquio con suo padre IO (v. pg. 19 e ss., ibidem). E' questi che parla del legame del suocero con la OS di RO dei TA, del pericolo che questi, scampato all'operazione "Crimine", fosse a rischio per altrui 4 propalazioni. Quindi si consideravano i medesimi colloqui per appurare l'affiliazione della famiglia OL alla "locale di Stilo", ritenuta confederata con la "locale di RO" ( v. pg. 21 e ss., ibidem) alla quale erano stati affiliati sia GE OL che l'attuale ricorrente al quale sarebbe stata attribuito lo "sgarro" per due volte, in relazione alle due cosche di Stilo e RO;
ancora, era considerata -sempre nell'ambito delle captazioni in parola, la vicenda del passaggio di AN SO alla OS RU, vicenda per la quale il ricorrente rimproverava il fratello del SO, CE per il comportamento tenuto nei confronti del padre AN. Quindi si considerano le frequentazioni del ricorrente con AN SO dopo la sua scarcerazione del 2014 (essendo detenuto dal 2010) parlando di riavvicinamento fino all'uccisione del SO 2016 (rimasta irrisolta) ( v. pg. 24 e ss., ibidem). Si considera poi la captazione del 21.4.2013 tra il ricorrente ed un rom che si valorizza nel senso che il primo indica la zona di influenza della sua OS e la vicenda del pestaggio di Andrea LE per ragioni sentimentali nell'ambito del quale si individua l'intervento, qualificato mafioso, del ricorrente (v. pg. 26 e ss., ibidem). Si prosegue considerando quella parte delle captazioni tra RI e suo padre sulle conseguenze della operazione "Crimine" sugli assetti mafiosi per ribadire la collocazione mafiosa degli OL (v. pg. 31 e ss., ibidem). Infine, si considerano alcune ipotesi di reato che coinvolgono gli OL (v. pg. 45 e ss., ibidem): l'estorsione in danno di IL per l'assunzione di GE OL nel 2011; il pascolo abusivo perseguito dagli OL (vicende del 2013); il danneggiamento della casa rurale del sindaco di Stilo, Miriello (2018) per sospetti sugli OL. 4. Ritiene questa Corte che la lunga disamina del variegato compendio non giustifichi, innanzitutto, la ritenuta esistenza della consorteria mafiosa operante, in maniera autonoma, sul territorio di Stilo, capeggiata da AN OL e partecipata dai suoi prossimi congiunti, tra i quali l'attuale ricorrente (v. pg. 59 della ordinanza). 5. Il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è configurabile - con riferimento ad una nuova articolazione periferica (c.d. "locale") di un sodalizio mafioso radicato nell'area tradizionale di competenza - anche in difetto della commissione di reati- fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice, qualora emerga il collegamento della nuova struttura territoriale con quella "madre" del sodalizio di riferimento, ed il modulo organizzativo (distinzione di ruoli, rituali di affiliazione, imposizione di rigide regole interne, sostegno ai sodali in carcere, ecc.) presenti i tratti distintivi del predetto sodalizio, lasciando ciò presagire il pericolo per l'ordine pubblico(Sez. 5, n. 28722 del 24/05/2018; Demasi, Rv. 273093) 5 risiedendo l'essenziale connotazione delle forme di "delocalizzazione" della cosche storiche, anche nelle aree storicamente controllate dall'associazione principale, nella "intrinseca, e non implicita," forza di intimidazione derivante dal collegamento con le componenti centrali dell'associazione mafiosa, dalla riproduzione sul territorio delle strutture organizzative dell'associazione principale, dall'avvalimento della fama criminale conseguita, nel corso di decenni, nei territori di storico e originario insediamento, senza che sia necessaria la effettiva esteriorizzazione di tale forza di intimidazione (Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811). 6. Non esaurisce il necessario thema probandum sulla realizzazione del dato strutturale ed organizzativo l'attribuzione a AN OL della caratura criminale ‘ndranghetistica non essendo chiariti - al di là delle parole del RI, ritenuto estraneo alla compagine - i termini del rapporto federativo della OS di Stilo con quella di RO dei TA. Né soccorrono al riguardo le dichiarazioni del collaboratore di giustizia AN EL (v. pg. 63 e ss., ibidem) che - non solo nega l'esistenza per obiettive ragioni territoriali della locale di Stilo negli anni 2008/2009 - ma ancora una volta si incentra sulla caratura criminale di AN OL ricollegandolo al sodalizio criminale facente capo a Andrea RU. 7. Nella ricostruzione avallata dal Tribunale - rispetto alla già esigua compagine associativa strettamente familiare - manca l'individuazione di una struttura associativa riconducibile a AN OL alla quale non può sopperire la ipotesi federativa tra la OS TA e quella OL né, tantomeno la sua aura 'ndranghetistica. In mancanza della sufficiente individuazione del fondamentale dato, non valgono la lunga serie di inferenze che non vanno oltre la caratura criminale di AN OL e le sue contiguità 'ndranghetistiche. 8. A maggior ragione, non trova adeguata giustificazione la ritenuta partecipazione del ricorrente alla supposta associazione, oggetto del primo e secondo motivo di ricorso. A parte la isolata notizia proveniente dal RI, la ordinanza non dà conto della necessaria individuazione del ruolo partecipativo del ricorrente secondo l'autorevole orientamento per il quale l'affiliazione rituale può costituire grave indizio della condotta partecipativa, ove la stessa risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime d'esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione, essendo stato incluso, tra gli indici valutabili dal giudice, la qualità 6 dell'adesione ed il tipo di percorso che l'ha preceduta, la dimostrata affidabilità criminale dell'affiliando, la serietà del contesto ambientale in cui la decisione è maturata, il rispetto delle forme rituali, con riferimento, tra l'altro, ai poteri di chi propone l'affiliando, di chi lo presenta e di chi officia il rito, la tipologia del reciproco impegno preso e la misura della disponibilità pretesa od offerta. (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 02). Come pure non si dà conto della condotta di partecipazione alla ipotizzata associazione di tipo mafioso, la quale si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U , Sentenza n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01). Non solo manca qualsiasi connotazione probante della pretesa affiliazione e dell' ipotizzato riconoscimento di essa da parte della OS federata, ma le isolate ed eterogenee vicende che vedono protagonista il ricorrente, risultano prive di una sostanziale saldatura alla ipotesi associativa mafiosa non esplicitando una effettiva manifestazione del suo programma, quanto - invece e ancora una volta - emanazione di una aura criminale ora del padre, ora dello stesso ricorrente. 9. Il duplice difetto delle ragioni indiziarie a carico del ricorrente impone l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata e di quella emessa in data 14/2/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria. 10. Ne consegue l'immediata liberazione del ricorrente se non detenuto per altra causa. 11. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. 7
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché l'ordinanza in data 14/2/2022 emessa dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria. Dispone l'immediata liberazione di OL IL se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso il 1/12/2022.