Sentenza 26 aprile 2006
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 47 ord. pen., laddove non consente l'affidamento in prova al servizio sociale, in assenza di un formale provvedimento di cumulo, nel caso di una pluralità di pene da espiare, il cui cumulo materiale supera il limite di tre anni di pena inflitta; ciò in quanto è riservato al legislatore stabilire il limite del contemperamento tra le esigenze di retribuzione e quelle di rieducazione e risocializzazione del reo, attraverso le forme alternative alla detenzione, in base ai presupposti determinati normativamente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/04/2006, n. 16271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16271 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 26/04/2006
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 1507
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 046952/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ET LA, N. IL 02/06/1958;
avverso ORDINANZA del 21/10/2005 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Viglietta G. che ha chiesto il rigetto del ricorso e la dichiarazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta. RITENUTO IN FATTO
Il 21 ottobre 2005 il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare avanzate da TT CL, su rilievo che la pena da espiare complessivamente superava rispettivamente i tre e i due anni e che le condizioni di salute di TT non erano gravi. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il difensore di fiducia, TT, il quale lamenta: a) erronea applicazione dell'art. 47 ord. pen., essendo stata considerata ostativa la pena inflitta, pur in assenza di un formale provvedimento di cumulo;
b) erronea applicazione per gli stessi motivi dell'art. 47 ter ord. pen., comma 1 bis;
c) carenza di motivazione in ordine alla ritenuta incompatibilità tra le patologie acclarate dal ricorrente e il regime carcerario. Solleva inoltre questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 ord. pen., e degli artt. 73 e 76 c.p., in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., poiché non consente di ritenere ammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale in caso di pluralità di pene da espiare, il cui cumulo materiale, pur in assenza di un formale provvedimento, comporta il superamento del limite di tre anni di pena inflitta.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. Con riferimento al primo motivo di doglianza, il Collegio osserva che l'art. 671 c.p.p., attribuisce al Giudice il potere di applicare "in executivis" l'istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall'art. 81 c.p.. Peraltro, la possibilità di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva ha carattere sussidiario e suppletivo rispetto alla sede di cognizione, stante il carattere più completo dell'accertamento e la mancanza dei limiti imposti dall'art. 671 c.p.p., (Sez. 6, 8.5.2000, sent. 00 225, ric. P.G. in proc.
Mastrangelo e altri, riv. 216142).
L'applicazione della continuazione appartiene, quindi, alla competenza del Giudice dell'esecuzione - e non, come sostenuto dal ricorrente del Tribunale di sorveglianza - e presuppone l'istanza di parte e la verifica della sussistenza del medesimo disegno criminoso.
2. Relativamente alla seconda censura mossa dal ricorrente il Collegio e alla dedotta questione di legittimità costituzionale il Collegio evidenzia quanto segue.
L'affidamento in prova al servizio sociale, configurato come misura alternativa alla detenzione, tende alla rieducazione del condannato attraverso un trattamento fuori dell'ambiente carcerario, peraltro preceduto da un iniziale periodo di osservazione e si iscrive nell'ampia categoria delle "misure condizionate di sorveglianza assistita".
Mutuato dall'istituto del probation di cui ripete i tratti essenziali - pur discostandosi dai diversi modelli configurati negli ordinamenti stranieri per la sua collocazione in sede penitenziaria - l'affidamento in prova al servizio sociale costituisce, nell'ambito delle misure alternative alla pena detentiva, la sola che fa venire meno ogni rapporto del condannato con l'istituzione carceraria, prospettandosi quale trattamento in libertà che si sostituisce alla detenzione.
Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. Un. 27 febbraio 2002, n. 10530, ric. Martola, rv. 220877) hanno affermato, sulla base delle sentenze della Corte Costituzionale n. 185 del 1985 e n. 146 del 2001, che la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale costituisce una pena essa stessa, alternativa alla detenzione o se si vuole una modalità di esecuzione della pena, ovvero una misura restrittiva di esecuzione penale. Hanno, inoltre, sottolineato, richiamando l'insegnamento della sentenza della Consulta n. 343 del 1987, che le prescrizioni inerenti all'affidamento, investendo con incisive norme di condotta l'intera attività del condannato e comportando significative limitazioni all'esercizio di una serie di diritti costituzionalmente garantiti, hanno carattere sanzionatorio - afflittivo, al pari di ogni conseguenza restrittiva discendente da una condanna penale, sì che non è dubbio che esse rientrino a pieno titolo tra quelle restrizioni della libertà personale la cui imposizione l'art. 13 Cost., circonda di particolari cautele. Tanto premesso sulla natura dell'istituto, è da osservare che nessuna disposizione di legge sancisce il diritto del condannato ad ottenere la concessione di tale beneficio penitenziario per un numero indeterminato di volte in relazione a ciascuna delle singole condanne riportate.
Inoltre, dalla lettura logico - sistematica delle diverse previsioni è possibile ricavare un principio di natura esattamente opposta, in quanto è imposta la revoca del beneficio in conseguenza della sopravvenienza di nuovi titoli in misura tale da eccedere il limite stabilito dalla legge.
Alla luce dei principi sinora esposti, la dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 ord. pen., per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., è, pertanto, manifestamente infondata, essendo riservati all'insindacabile discrezionalità e apprezzamento del legislatore il doveroso contemperamento tra le esigenze di retribuzione e quelle di rieducazione e risocializzazione del reo attraverso le opportune forme alternative alla detenzione in presenza dei presupposti normativamente sanciti e predeterminati.
3. Con riguardo alla terza doglianza è da osservare che il presupposto per la detenzione domiciliare, tenuto conto della pena residua e della natura dei reati, deve intendersi, ex art. 47 ter ord. pen., comma 1 ter, la sussistenza di una condizione che, ai sensi degli artt. 146 e 147 c.p., consenta al Giudice il rinvio dell'esecuzione della pena per gravi ragioni di salute. Il provvedimento impugnato, con motivazione compiuta e logica, ha illustrato le ragioni del diniego fondate sulla base degli accertamenti peritali, cui il ricorrente ha opposto generiche considerazioni, senza contrastare il giudizio medico - legale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 aprile 2006. Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2006