Sentenza 18 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/04/2001, n. 5656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5656 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITA 1 565 6/0 1 Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R. G. 353/99 Cron. N 12223 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.-Presidente- 1.Dott. Marino Donato Santojanni 2. " IN Mileo -Consigliere- Ud. 9.02.2001 3. ET ME -Consigliere- 4. TR OC -Consigliere- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 5.: Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti L. 6000 SENTENZA 1.8 APR 2001 sul ricorso proposto IL CANCELLIERE DA FALCONE US, elettivamente domiciliato in Roma, VIA US FERRARI N°12 Viale Angelico 39. presso lo studio dell'Avv. Simona Capriolo, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Maria Muscolo del foro di Milano come da procura in calce al ricorso Ricorrente 710
CONTRO
I.S.P. International Scientific Pubbilications S.a.S., in perso- na del suo legale rappresentante dott. Elisabetta Piccin, elettiva- mente domiciliata in Roma, Viale Mazzini 146, presso lo studio dell'Avv. Ezio Spaziani Testa, che, in via disgiunta e congiunta 2 con l'Avv. Gustavo Armellini del foro di Padova, la rappresenta e difende per procura a margine del controricorso Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 8007/98 del Tribunale del La- voro di Milano del 21.5.1998/30.6.1998 nella causa iscritta al n. 931 R.G. dell'anno 1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9.02.2001 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Sergio Smedile per il ricorrente e l'Avv. Gustavo Armellini per la resistente;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. IN Nardi che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, depositato il 30.11.1988, US NE conve- niva dinanzi al Pretore del Lavoro di Padova la I.S.P. Internatio- nal Scientific Pubblications S.a.S. chiedendo la risoluzione del contratto di agenzia per inadempimento della stessa, il risarci- mento dei danni, nonché il pagamento di provvigioni indirette e di altre spettanze per circa £. 407 milioni. La ISP costituendosi contestava le avverse richieste e proponeva domanda riconvenzionale per inadempimento del NE. Dichiarata la propria incompetenza per territorio da parte del giudice adito, la causa veniva riassunta dinanzi al Pretore di Mi- lano, il quale all'esito, espletata consulenza tecnica di ufficio, con sentenza 19.7.1997 riconosceva violata l'esclusiva della zona 3 relativamente alle provvigioni di £. 10.252.710, riconosceva al- 7 • tresì il credito di £. 75.600 per provvigioni riguardanti abbona- menti a riviste, respingeva per il resto il ricorso. Tale decisione, appellata dal NE, veniva parzialmente ri- formata dal Tribunale di Milano con sentenza 21.5.199/30.6.1998, che così provvedeva: 1) condannava l'appellata a pagare all'appellante l'ulteriore somma di £. 13.998.300, con interessi e rivalutazione;
2) poneva a carico della società appellata metà delle spese primo grado, con com- pensazione della restante metà; 3) poneva a carico dell'appellata 2/3 delle spese di consulenza tecnica di ufficio;
4) condannava l'appellata a pagare 1/3 delle spese di appello, con la compensa- zione dei restanti due terzi;
5) confermava nel resto la sentenza impugnata. Il Tribunale in particolare riteneva che spettassero al NE, in aggiunta agli importi riconosciuti dal Pretore per le vendite ef- fettuate da agenti diversi dallo stesso NE nella zona a questi riservata in esclusiva, le provvigioni per le vendite in occasione di congressi a clienti con sede operativa in Milano. Il Tribunale, nell'escludere il riconoscimento di provvigioni per le vendite a clienti, residenti a [...]e aventi sede operativa in luoghi diversi, osservava che era rilevante il luogo ove il poten- ziale cliente operava, trattandosi di pubblicazioni scientifiche ri- spetto alle quali era ovvio che il medico fosse contattato nell'ambulatorio o nell'ospedale ove operava. 4 Lo stesso Tribunale condivideva la ritenuta non violazione della zona in danno del NE relativamente alle vendite effettuate ad informatori medici, aventi sede di lavoro fuori Milano, e fatturate a case farmaceutiche di Milano, in quanto la mera fat- turazione non aveva nulla a che fare con l'esclusiva, riferibile al luogo di operatività dell'informatore farmaceutico che aveva pattuito l'ordine, e quindi all'agente del luogo, tanto più che la clausola contrattuale indicava l'incarico come conferito per la vendita a privati consumatori. Il Tribunale, infine, non ravvisava gli estremi del grave inadem- pimento nella condotta della ISP né fondata la domanda di risar- cimento danni proposta dal NE, perché priva di qualsiasi supporto probatorio, mentre riteneva che il recesso ex art. 2119 cod. civ., intimato dalla società allo stesso NE in relazione a inadempimenti di questi, non fosse stato espressamente impu- gnato. Contro la sentenza ricorre per cassazione il NE con due mo- tivi, ai quali resiste la ISP con controricorso, illustrato con me- moria ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente, nel lamentare violazione e falsa applicazione degli artt. 1743 e 1748 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., sostiene che erroneamente il Tribunale ha escluso il diritto dell'agente alle provvigioni per vendite a clienti con residenza a Milano, ma con sede operativa in altri luoghi, 5 nonché per le vendite ad informatori farmaceutici residenti fuori Milano e fatturate a case farmaceutiche con sede a Milano. Con riguardo al primo profilo il ricorrente rileva che il contratto non prevedeva alcuna deroga, nel senso di escludere il diritto alla provvigione su clienti aventi sede operativa in zona diversa da quella assegnata all'agente, ma prevedeva il diritto di esclusiva per tutte le vendite a privati consumatori, sicché occorreva avere riguardo al luogo di residenza. Con riguardo alle vendite effettuate ad informatori farmaceutici, lo stesso ricorrente contesta la decisione del Tribunale osservan- residenzado che nessun rilevo assumeva il luogo di dell'informatore, dovendo considerarsi come unico riferimento il destinatario del documento fiscale (la fattura). I rilievi esposti non hanno pregio giuridico e vanno disattesi. Con riferimento al primo profilo, concernente le vendite effet- tuate a clienti residenti anagraficamente a Milano e con sede ope- rativa fuori Milano, va osservato che correttamente il Tribunale ha ritenuto rilevante, ai fini della zona, il luogo dove il poten- ziale cliente opera. Trattandosi, invero, di pubblicazioni scientifiche, è evidente che nel caso di specie il medico veniva contattato nell'ambulatorio o nell'ospedale dove esercitava la propria attività, poiché le ven- dite in questione venivano effettuate da altri agenti nell'ambito del territorio nel quale i medici operavano, non rientrante nella zona esclusiva del NE. In questi casi il criterio di collega- mento con l'ambito territoriale dello stesso NE non era co- stituito dalla residenza anagrafica del cliente, del tutto scollegata con la operatività, e tale accertamento di fatto, effettuato dal Tribunale, è insindacabile in sede di legittimità. L'assunto del ricorrente, secondo il quale si dovrebbe avere ri- guardo al luogo di residenza del cliente, non può essere condivi- so, in quanto è pacifico che l'esclusiva si riferisce al luogo dove il contratto può avere la sua esecuzione. L'art. 1748-2° comma- cod. civ. prevede, infatti, il diritto dell'agente alla provvigione, anche per gli affari conclusi direttamente dal preponente, ma specifica che deve trattarsi di quegli affari che devono avere esecuzione nella zona riservata all'agente, anche se questa Corte ha più volte affermato che la circostanza dell'esecuzione nella zona non va intesa in senso restrittivo ravvisandosi in tutti i casi in cui il preponente abbia invaso in concreto l'ambito operativo dell'agente inserendosi nella sfera di azione di quest'ultimo. In ogni caso la richiamata norma intende tutelare l'agente da ogni invasione del preponente, che si traduca in una sottrazione di affari e in una indebita appropriazione dei risultati dell'opera or- ganizzatrice e promozionale dello stesso agente. Con indagine di fatto, ampiamente motivata, il Tribunale ha escluso che si sia verificata una invasione della zona esclusiva dell'agente da parte del preponente, risultando conclusi i con- tratti nel luogo dove notoriamente operavano i clienti (ambulato- rio, ospedale) diverso da quello anagrafico degli stessi e quindi I nel cerro vigente all'epoca вирибозо ні 7 al di fuori del raggio di azione del NE. Altrettanto correttamente il Tribunale ha affermato, con riguardo alle vendite ad informatori medici con fatturazione a case farma- : ceutiche con sede a Milano, che la provvigione spettasse all'agente di zona dell'informatore e non a quello (nel caso di specie il NE) della casa farmaceutica, costituendo la fattura- zione un adempimento di natura contabile e fiscale e non inci- dendo quindi il luogo della stessa sulla determinazione del diritto alla provvigione. Il Tribunale, peraltro, non ha trascurato di notare che la irrile- vanza della fatturazione ai fini del diritto di esclusiva risulta in- direttamente dalla chiara dizione del contratto, che indica l'incarico come conferito per la vendita a privati consumatori e non a case farmaceutiche. Con il secondo motivo il NE denuncia vizio di motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), nonché violazione e falsa applicazione di norme di legge (artt. 1453, 1455, 1750, 1751 e 2119 cod. civ). Con riguardo al profilo attinente al vizio di motivazione il Fal- cone lamenta la illogicità e contraddittorietà del ragionamento svolto dai giudici di appello, atteso che da un lato il Tribunale ha riconosciuto l'inadempimento della società per somma non esi- gua, dall'altro lato non ha considerato che la violazione in sé, in- dipendentemente dal dato numerico, costituiva grave inadempi- mento, avendo alterato il sinallagma contrattuale in maniera rile- 8 vante. Il NE contesta, poi, la legittimità del recesso ex art. 2119 cod. civ., ritenendo non applicabile, neppure in via analogica, tale norma al rapporto di agenzia;
deduce l'erroneità della pro- nuncia dei giudici di appello, per avere ritenuto non espressa- mente impugnato il recesso intimato dalla società, poiché en- trambe le parti rispettivamente, in via principale e in via ricon- venzionale, avevano proposto domanda di risoluzione per fatto e colpa della controparte. Il ricorrente, infine, si duole del rigetto della domanda di paga- mento di £. 34.936.456 per provvigioni maturate, ritenuta non provata, mentre, a suo avviso, era fondata su precisa documenta- zione predisposta sulla base di tabulato di provenienza della ste- sa società. Le doglianze così formulate non sono fondate e non meritano perciò di essere condivise. Al riguardo si osserva che questa Corte ha affermato che nell'applicare, nell'ambito del rapporto di agenzia, la regola sul recesso per giusta causa dettata dal'art. 2119 cod. civ. in rela- zione al rapporto di lavoro, l'apprezzamento circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa- ossia di un evento che non consente la prosecuzione “anche provvisoria" del rapporto- deve essere compito dal giudice di merito tenendo conto della diversa natura dei rapporti e della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia dello specifico rappor- 9 to;
ed in particolare, mentre l'inadempimento dell'obbligazione retributiva da parte del datore di lavoro può assumere di per sé, ove del tutto accidentale e di breve durata, una gravità suffi- ciente a giustificare le dimissioni per giusta causa del lavoratore, nel rapporto di agenzia la gravità dell'inadempimento dell'obbligazione corrispettiva da parte del preponente va com- misurata in proporzione alle complessive dimensioni economiche del rapporto ed all'incidenza del medesimo inadempimento sull'equilibrio contrattuale delle parti, cosicché, a giustificare un recesso senza preavviso dell'agente, è richiesto un inadempi- mento colpevole di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente medesimo (Cass. sentenza n. 845 del 1 febbraio 1999). All'esposto principio il Tribunale si è attenuto, avendo escluso, con valutazione di merito adeguatamente motivata e quindi non censurabile in sede di legittimità, che l'inadempimento della so- cietà preponente fosse di tale gravità da giustificare la risoluzio- ne del contratto, giacché il credito dell'agente di circa 25 milio- ni andava rapportato alle complessive provvigioni maturate nell'ordine di 200 milioni nell'arco di un anno e all'introito com- plessivo di unmiliardoduecentomilioni, come riconosciuto dallo dunque stesso ricorrente. Correttamente i giudici di appello hanno di- satteso la domanda proposta dal NE di risoluzione del con- tratto per inadempimento della società preponente. Il contratto si sciolse, come ha bene rilevato il Tribunale, con 10 riferimento a lamentati inadempimenti del NE, per recesso ex art. 2119 cod. civ. non espressamente impugnato, sicché in que- sta situazione di definitività dello stesso recesso è precluso a questa Corte l'esame della questione, proposta per la prima volta in sede di legittimità, del risarcimento del danno subito dal Fal- cone per effetto della cessazione anticipata del contratto. Con riguardo all'ulteriore richiesta per provvigioni maturate nel corso del rapporto di agenzia va osservato che il Tribunale ha ritenuto la domanda/non fornita da idoneo supporto probatorio. Trattasi di valutazione riservata al giudice di merito, al quale spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e al ri- guardo valutare le risultanze processuali, controllarne l'attendibilità e scegliere, tra le stesse, quelle ritenute più idonee per la decisione (Cass. n. 685 del 1995; Cass. n. 8653 del 1994). In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato con la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassa- zione, che si liquidano coma da dispositivo a favore della parte resistente.
PQ M
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in £. 43.000 oltre £. ' 4.000.000 per onorario di avvocato. Così deciso in Roma addì 9 febbraio 2001 Il Consigliere relatore estensore Il Presidente -Л ойно засторалий Alessandro de Reusis Tix quors Сейд % : Stille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 18 APR. 2001 B IL CANCELLIERE"Plid e O C I A D 0 3 S 1 , 3 S . O 5 A T L T L . R , O A N A ' B S L E I 3 L P D E 7 S - D I A 8 I - T N S 1 S G 1 N O O E P S A E M I D I G A E G A , E O D O L T R E T T T I A S R I N I L E G L D S E E E R O D