Sentenza 1 febbraio 1999
Massime • 1
Nell'applicare, nell'ambito del rapporto di agenzia, la regola sul recesso per giusta causa dettata dall'art. 2119 cod. civ. in relazione al rapporto di lavoro, l'apprezzamento circa la sussistenza nel caso concreto di una giusta causa - cioè di un evento che non consenta la prosecuzione "anche provvisoria" del rapporto - deve essere compiuto dal giudice di merito tenendo conto della diversa natura dei rapporti e della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello specifico rapporto; in particolare, mentre l'inadempimento dell'obbligazione retributiva da parte del datore di lavoro può assumere di per sè, ove non del tutto accidentale o di breve durata, una gravità sufficiente a giustificare le dimissioni per giusta causa del lavoratore, nel rapporto di agenzia la gravità dell'inadempimento dell'obbligazione corrispettiva da parte del preponente va commisurata in proporzione alle complessive dimensioni economiche del rapporto e all'incidenza del medesimo inadempimento sull'equilibrio contrattuale costituito dalle parti, cosicché, a giustificare un recesso senza preavviso dell'agente, è richiesto un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente medesimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/02/1999, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giacomo DE TOMMASO - Presidente -
Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. Guglielmo SIMONESCHI - Consigliere -
Dott. Raffaele FOGLIA - Rel. Consigliere -
Dott. Aldo DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
VI AZ, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 271, presso lo studio dell'avvocato COSTANTINO TESSAROLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato OLIVO FIORAVANTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FAG PRINT SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MANCINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE LORETI, giusta delega, in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 336/96 del Tribunale di BASSANO DEL GRAPPA, depositata il 04/07/96 R.G.N.303/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/98 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato FIORAVANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per in via principale la nullità della sentenza in subordine il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 15.3.1994 GR IS esponeva di aver stipulato, in data 1.2.1990, un contratto di agenzia con la s.r.l. FAG PRINT, in base al quale gli veniva riconosciuto un compenso provvigionale del 5% per gli anni 1990 e 1991, successivamente elevato al 10%, con un minimo mensile di L.
3.000.000 per l'anno 1992, alla fine del quale residuava un credito di L.
8.220.631. Aggiungeva che, con ulteriore convenzione, stipulata nel 1993, la percentuale delle provvigioni era stata ridotta al 7%, con il riconoscimento di una zona di esclusiva.
Lamentava il ricorrente che nel corso dell'ultimo anno la preponente aveva posto in essere reiterate e gravi inadempienze, omettendo il pagamento di consistenti importi maturati per provvigioni, intervenendo a concludere affari nella sua zona di esclusiva, e sottraendogli un cliente che integrava circa il 30% dell'intero volume di affari, col pretestuoso motivo dell'insolvenza di tale cliente, comportamenti, questi che lo avevano indotto a recedere per giusta causa dal rapporto di agenzia, con decorrenza 30.11.1993.
Ciò premesso, il IS chiedeva al Pretore di Bassano del Grappa la condanna della società preponente al pagamento, in proprio favore, degli importi per provvigioni pari a L.
8.220.631 per l'anno 1992, L. 14.195.632 per il 1993, oltre a L. 566.723 per provvigioni indirette, da aumentarsi delle somme spettantegli in rapporto agli affari conclusi con il cliente "avocato", nonché dell' importo di L.
6.210.961 per indennità di clientela, L.
1.015.000 per F.I.RR. e L.30.000.000 per indennità di preavviso.
Si costituiva la società convenuta deducendo che sino al 1991 era dovuto un compenso fisso di L. 5.000.000, e, per il periodo successivo, la percentuale del 5%; che per l'anno 1991 risultava una posizione debitoria del IS per un ammontare complessivo di L. 35.473.684, avendo egli ricevuto, in detto anno, a titolo di anticipazioni su provvigioni future, somme eccedenti le spettanze maturate;
che in effetti era residuato un credito del ricorrente pari a L.
6.365.151 per l'anno 1992 e a L. 13.586.099 per il 1993, addebitandogli, peraltro, l'inopinato ed ingiustificato recesso dal contratto, senza preavviso, ragione, questa, per la quale era stato sospeso il pagamento delle provvigioni, anche in considerazione della pregressa esposizione debitoria dello stesso ricorrente. La società negava inoltre l'asserita illiceità della sottrazione del cliente "La Flessografica", sollecitata, e, comunque accettata dallo stesso IS. Al medesimo, imputava la mancata prestazione del preavviso, reclamandone - in via riconvenzionale - la condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva, oltre all' importo di L. 16.522.434 per provvigioni percepite in eccedenza. Con sentenza n.45 del 1996, il Pretore adito, ritenuto dovuto, in base al contratto, il compenso, in misura fissa, fino a tutto il 1991; tenuto conto del trattamento stabilito per i due anni successivi, anche alla luce delle indicazioni contabili fornite dal c.t.u.; considerato che apparivano pretestuose le motivazioni addotte dalla società per sottrarre il cliente all'agente, e che l'omessa o costantemente ritardata corresponsione delle provvigioni, rivestiva sicuro rilievo nell'affermazione dell' impossibilità di prosecuzione del rapporto, riconosceva il credito del ricorrente alle residue provvigioni pari a L. 23.059.746, oltre a L. 30.000.000 per indennità sostitutiva del preavviso, e L.
1.015.000 per indennità di scioglimento del contratto, rigettando la domanda volta ad ottenere l'indennità suppletiva di clientela, dovendosi riportare al IS l'iniziativa di sciogliersi dal vincolo.
Tale sentenza veniva gravata di appello ad iniziativa della società la quale ne invocava la riforma integrale, con condanna dell'appellato alla differenza tra quanto maturato per provvigioni relative agli anni 1992, 1993, oltre che per F.I.R.R., e le provvigioni non dovute per il 1991, e l'indennità sostitutiva del preavviso.
Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Bassano del Grappa, con sentenza depositata il 4.7.1996 e notificata il 24.7.1996, dichiarava non dovuta al IS l'indennità sostitutiva del preavviso, attribuita alla società appellante, e, per l'effetto, operata la compensazione tra le rispettive posizioni di credito, condannava l'appellato al pagamento - in favore della controparte - della somma di L. 3.160.734, oltre interessi di legge dalla domanda a saldo, compensando, infine, tra le parti le spese di entrambi i gradi di merito.
Osservava il Tribunale che in ordine alla prima questione, concernente i compensi riconosciuti all'agente per gli 11/12 del 1991, doveva considerarsi corretta la stima operata dal Pretore, sulla base delle testimonianze assunte, mentre non poteva condividersi la sentenza impugnata sulla seconda questione, relativa alla sussistenza di una giusta causa di recesso, basata dal Pretore essenzialmente sull'avocazione del cliente sopra menzionato e sul sistematico ritardo nella corresponsione degli emolumenti dovuti al IS.
In ordine a questa seconda questione, premessa la legittimità, in via di principio, del rifiuto della società mandante a contrarre, ovvero della sua scelta di intrattenere diretto rapporto con un cliente, se non immotivata ne' strumentale, osservava il Tribunale che il dato del sistematico ritardo di adempimento della Flessografica era documentato, così come comprovata era la circostanza del fallimento, dopo poco intervenuto, di detta cliente. Tutto ciò - a giudizio del Giudice di appello - giustificava l'avocazione del cliente il cui apporto, incideva, comunque, non nella asserita proporzione del 30%, ma in quella non superiore al 9% dell'intero fatturato del IS. Quanto alla dedotta mora nella corresponsione delle spettanze dell'agente, precisava il Tribunale che non poteva farsi riferimento all'epoca della fatturazione dei corrispettivi dell'agente, ma alla scadenza del termine di pagamento ricavabile dagli accordi intervenuti tra le parti, con la conseguenza che, così operando, l'entità dei ritardi si ridimensionava "drasticamente" e non assurgeva, quindi, a causa legittimante il recesso in tronco. Nè poteva integrare gli estremi della "giusta causa" di recesso la dedotta violazione del diritto di esclusiva, inadempimento, questo, che "non riveste in concreto, connotazioni tali da precludere la temporanea continuazione del rapporto". In conclusione, secondo il Giudice di appello, la sentenza di primo grado andava sovvertita il relazione all'indennità sostitutiva del preavviso la cui spettanza - nell'entità indicata dal c.t.u. - andava riconosciuta alla società preponente, con la conseguente esclusione anche dell'indennità suppletiva di clientela pure invocata dal IS.
Avverso la sentenza di appello quest'ultimo ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi cui ha replicato la società intimata con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo - deducendo la violazione o falsa applicazione dell'art. 1478 c.c. - lamenta il ricorrente che erroneamente il Tribunale ha ritenuto del tutto legittima l'avocazione del cliente da parte della società intimata, mentre la disposizione codicistica, se consente al preponente di contrarre direttamente con i clienti operanti nella zona riservata all'agente, impone di corrispondere allo stesso le provvigioni sul fatturato realizzato. Deve, quindi affermarsi il principio di diritto secondo cui costituisce grave inadempimento agli obblighi imposti al preponente dal contratto di agenzia l'avocazione di un cliente con conseguente rifiuto di corrispondere all'agente le provvigioni relative agli affari successivamente conclusi con un cliente che costituisca da solo una consistente percentuale del fatturato dell'agente.
Col secondo motivo si deduce - con riferimento all'avocazione del cliente La Flessografica - la contraddittorietà ed illogicità della motivazione sotto tre profili: a) la sentenza, dopo aver giudicato ingiustificata la mancata corresponsione delle provvigioni al IS, ha ugualmente ritenuto legittima l'avocazione del cliente;
b) dopo aver considerato giustificato il comportamento della società preponente, attesa l'esigenza di tutelarsi di fronte alla temuta insolvenza della Flessografica, ha poi riconosciuto al IS le provvigioni (L. 3.588.670) sugli affari conclusi direttamente con la Flessografica;
c) la medesima sentenza aveva desunto l'insolvenza e la pericolosità della Flessografica. - quali elementi giustificativi dell'avocazione - dal fatto che tale cliente aveva sempre onorato i propri debiti con ritardo, e dal suo preteso fallimento, intervenuto a distanza di oltre un anno.
Col terzo motivo - denunciandosi l'omessa motivazione con riferimento alla giusta causa del recesso dell'agente - si lamenta che il Tribunale ha ignorato la lettera 3.11.1993 (allegata al ricorso introduttivo di primo grado) con cui la società intimata, nel rispondere al solleciti di pagamento dell'agente, rifiutava definitivamente il pagamento degli arretrati ed anzi, sostenendo un controcredito pari a L. 35.473.684, preannunciava di voler opporre lo stesso in compensazione alle provvigioni maturande dallo stesso ricorrente.
Con il quarto motivo si deduce la contraddittorietà della motivazione con riferimento alla giusta causa di recesso senza preavviso da parte del ricorrente, avendosi, da un lato disconosciuto il diritto della AG RI ad eccepire in compensazione il preteso ed inesistente controcredito per somme indebitamente corrisposte nel 1991, dall'altro non essendosi qualificato come grave inadempimento il rifiuto di corrispondere provvigioni maturate nel 1992 e 1993, nonché la dichiarazione di non voler pagare le future provvigioni fino alla concorrenza di L. 23.764.145.
Con il quinto motivo - denunziando violazione o falsa applicazione di norme di diritto - lamenta il ricorrente la violazione del diritto all'indennità di preavviso, non avendo la sentenza impugnata ravvisato nei comportamenti della società preponente alcuna giusta causa di recesso dell'agente. Col sesto motivo si denunzia falsa applicazione di norme di diritto in riferimento all'indennità suppletiva di clientela, il cui diritto nasce dal recesso per giusta causa dell'agente. Con l'ultimo motivo si denunzia, infine, la violazione degli artt. 429 c.p.c. e 1224 c.c., nonché contraddittorietà della motivazione, per il mancato conteggio della rivalutazione e degli interessi sui crediti riconosciuti al IS: erroneamente, infatti, il Tribunale non ha tenuto conto, nel dispositivo della sentenza, del fatto che i crediti rispettivamente riconosciuti alle parti erano maturati in epoche diverse, anche se nella motivazione si fa riferimento agli accessori dovuti al IS.
Esaminando congiuntamente i primi tre motivi si osserva quanto segue:
premessa l'applicabilità dell'art. 2119 c.c. al rapporto di agenzia (Cass., nn. 10852/97 e 11376/97), non può non estendersi ad esso la nozione della giusta causa, comunemente accolta per il rapporto di lavoro subordinato, nozione che, come noto, si identifica in un evento (di solito imputabile ad una delle parti), che non rende possibile la prosecuzione "anche provvisoria" del rapporto. Senonché, nell' apprezzamento, in concreto, della giusta causa di recesso - nel significato comune appena visto - il giudice di merito dovrà tener conto della diversa posizione che assumono le parti nel rapporto di lavoro subordinato o nel rapporto di agenzia, con riferimento particolare alla diversa di "resistenza" che ciascuna di esse può manifestare nell'economia complessiva del rapporto in questione. Con la conseguenza che, ad es. mentre nel rapporto di lavoro subordinato l'inadempimento dell'obbligazione retributiva da parte del datore di lavoro può assumere di per sè, ove non del tutto accidentale, o di breve durata, una particolare gravità (al punto da integrare l'ipotesi di "giusta causa" di dimissioni da parte del dipendente) anche in considerazione della "funzione" sociale e costituzionalmente rilevante (ex art.36 Cost.) della retribuzione, un tale "parametro" non può essere assunto nel valutare - ai medesimi fini - l'inadempimento dell'obbligazione corrispettiva dovuta dal preponente nei confronti dell'agente, la cui gravità va, invece, unicamente commisurata in proporzione alle complessive dimensioni economiche del rapporto, ed all'incidenza del medesimo inadempimento sull'equilibrio contrattuale costituito dalle parti. In altri termini, la giusta causa di recesso - prevista per il rapporto di lavoro subordinato dall'art. 2119 c.c. - può essere identificata, se riferita al recesso dell'agente, con l'inadempimento, colpevole e di non scarsa importanza, del preponente, che leda in misura considerevole l'interesse del primo. Una ipotesi del genere potrebbe certamente ricorrere nel caso di avocazione non occasionale e non giustificata di un cliente da parte del preponente con conseguente rifiuto di questi di corrispondere all'agente le provvigioni relative agli affari successivamente conclusi con quello stesso cliente, purché un tale comportamento rivesta i caratteri della gravità nei termini sopra precisati. Deve, in altri termini, trattarsi di una attività organizzata secondo modalità, o in termini quantitativi tali da compromettere apprezzabilmente i risultati del lavoro dell'agente, o le sue aspettative di sviluppo. Ne consegue, pertanto, la necessità di una valutazione di merito che va compiuta di volta in volta, seguendo i criteri appena indicati: ciò che risulta essere stato fatto compiutamente nella sentenza impugnata la quale, da una parte, ha ritenuto l'avocazione del cliente non arbitraria, in quanto giustificata dalla esigenza di prevenire effettivi rischi di insolvenza da parte del medesimo cliente (successivamente fallito), e, dall'altra, ha ridimensionato consistentemente sia il danno conseguente all'incidenza dell'apporto del cliente "avocato", sia l'entità dei ritardi con cui il preponente ha corrisposto le spettanze dell'agente (elementi, entrambi, sul quali il giudice di primo grado aveva fondato il proprio giudizio circa la gravità della condotta del preponente, assunta come "giusta causa" del recesso del IS), sfuggendo, in tal modo, alle censure formulate in questa sede.
Nè è ravvisabile nella sentenza impugnata il vizio di contraddittorietà o di illogicità denunciato dal ricorrente, dal momento che il riconoscimento del diritto dell'agente alle provvigioni sugli affari conclusi direttamente dalla preponente con il cliente "avocato" costituisce una conseguenza "fisiologica" dell'iniziativa dalla medesima parte.
Quanto precede rende inconsistenti anche il quarto, il quinto e il sesto motivo di ricorso.
Ed infatti, da una parte, va rilevato che l'esistenza di contrasti tra le parti in ordine a varie partite di dare e avere, non può assurgere di per sè a giusta causa di recesso di una delle parti, non essendo affatto pacifica la fondatezza delle opposte pretese. Del tutto pretestuosa e finalizzata ad un inammissibile riesame del merito è poi la doglianza concernente la mancata considerazione della lettera 3.11.1993 con la quale la AG RI avrebbe espresso il definitivo rifiuto al pagamento degli arretrati, con preannuncio di opposizione in compensazione di propri controcrediti. Il documento non ha alcun valore "decisivo" rientrando esso nell'ambito delle trattative verbali ed epistolari che si erano sviluppate tra le parti.
Del tutto assorbiti da quanto precede, sono il quinto e sesto motivo attinenti alle indennità di mancato preavviso e all'indennità suppletiva di clientela, tutte presupponenti la sussistenza di una giusta causa di recesso che -come si è già visto - è stata correttamente esclusa dal Tribunale di Bassano del Grappa. Senz'altro fondato - come ammesso anche da parte resistente - è il settimo motivo di ricorso il quale coglie una effettiva violazione di legge da parte della sentenza nella parte in cui, dopo aver riconosciuto i crediti rispettivamente spettanti alle parti in causa (da una parte, crediti del IS per provvigioni maturate negli anni 1992/93 più indennità di scioglimento del rapporto, pari a complessive L. 24.074.746; dall'altra, l'indennità sostitutiva del preavviso, a favore della società preponente pari a L. 27.235.480) ha quantificato in L.
3.160.734 il credito residuo risultante, per differenza, a favore della società, applicando su quest'ultimo importo gli interessi legali dalla domanda al saldo. Così facendo il Tribunale ha omesso di riconoscere a ciascuno dei crediti come sopra accertati (la cui quantificazione non ha formato oggetto di contestazione) gli accessori dovuti in relazione alle rispettive nature dei crediti e loro decorrenze. In particolare ha omesso di applicare il regime previsto dal combinato disposto degli artt. 409, n.3, e 429 u.c. c.p.c. al crediti spettanti all'agente, riservando al crediti della società resistente il regime "comune" derivante dall'art. 1224 c.c. , in difetto di alcuna prova in ordine ad un maggior danno subito. Ai crediti dell'agente vanno pertanto applicate le maggiorazioni per interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza delle singole poste sino al saldo effettivo, mentre al credito riconosciuto alla società vanno applicati gli interessi legali dalla domanda.
Trattandosi di violazione di legge, e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto in ordine agli importi di base su cui applicare gli accessori di legge, è possibile pronunciare in merito ai sensi del'art. 384, c.l. c.p.c. nei termini di cui al dispositivo che segue.
Gli esiti alterni della presente controversia nel corso dell'intero giudizio, giustificano la compensazione integrale - tra le parti - delle spese di questo giudizio di legittimità e dei gradi di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso limitatamente al settimo motivo. Cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e, decidendo nel merito, ex art. 384 c.p.c., dichiara il diritto della preponente a ricevere dal IS la somma di L.27.235.480 per indennità sostitutiva del preavviso, con gli interessi legali dalla domanda al saldo, nonché il diritto del IS a percepire le somme di L. 23.059.746 per differenze provvigionali, più L, 1.015.000 per indennità di scioglimento del contratto di agenzia, con rivalutazione monetaria ed interessi dalla maturazione delle singole poste al saldo.
Compensa per intero le spese di questo giudizio e dei gradi di merito tra le parti.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 1998
Depositato in cancelleria il 1 febbraio 1999