CASS
Sentenza 25 settembre 2023
Sentenza 25 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/2023, n. 38990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38990 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL OU IC nato in [...], il [...] avverso l'ordinanza del 03/11/2022 del TRIBUNALE di TREVISO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott. LUIGI CUOMO, il quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 38990 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 30/05/2023 Ritenuto in fatto 1. È oggetto di ricorso l'ordinanza del 3 novembre 2022 con cui il Tribunale di Treviso, decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla prima sezione di questa Corte (sentenza n. 15859 del 05/04/2022), ha rigettato il ricorso proposto nell'interesse di El AA CA teso a ottenere la dichiarazione di nullità della sua consegna allo Stato italiano da parte dell'autorità giudiziaria spagnola in esecuzione del mandato di arresto europeo sotto meglio specificato. A supporto del ricorso, la difesa evidenziava come la consegna fosse avvenuta in violazione del principio di specialità, posto che El AA IC era stato catturato e, di poi, consegnato allo Stato italiano in forza di m.a.e. relativo alla sentenza n. 926/2014 del 12 novembre 2014, emessa dal G.i.p. del Tribunale di PA e che, soltanto al momento dell'arresto, era stato reso edotto del provvedimento (n. 458/2016) di esecuzione di pene concorrenti relativo a una pena complessiva di anni sette, mesi quattro e giorni tre di reclusione. La mancata estensione del mandato alla sentenza di condanna della Corte d'assise d'appello di Bologna del 17 giugno 2015, per la quale era stato emesso il citato ordine di esecuzione, comportava -a parere della difesa- violazione del principio di specialità. La prima sezione di questa Corte, con sentenza n. 15859 del 05/04/2022, evidenziava che gli atti acquisiti lasciavano insoluto il dubbio circa l'effettivo intervento di un'estensione del m.a.e., atteso che l'Autorità giudiziaria spagnola aveva autorizzato la consegna in relazione alla sola sentenza del G.i.p. del Tribunale di PA, esplicitamente citata anche in relazione alla pena inflitta, non emergendo dal testo del provvedimento del Giudice spagnolo anche il riferimento al titolo esecutivo di unificazione delle pene concorrenti n. 458/2016. Pertanto, la Cassazione disponeva che il Tribunale di Treviso colmasse le lacune conoscitive relative a tale profilo. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Treviso ha affermato che gli accertamenti disposti a seguito della sentenza di annullamento con rinvio della Cessazione avevano rivelato che l'autorità giudiziaria spagnola, con provvedimento del 5 febbraio 2020, aveva disposto la consegna di El AA IC in relazione al provvedimento, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, di cumulo con ordine di carcerazione n. 458/2016, che includeva anche la condanna riportata a seguito della citata sentenza della Corte d'assise d'appello di Bologna: ciò, in forza dell'emissione di distinti m.a.e. del 21 dicembre 2016 e del 3 novembre 2016, rispettivamente concernenti, il primo, anche la sentenza del G.i.p. del Tribunale di PA e, il secondo, anche la sentenza della Corte d'assise d'appello di Bologna. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione El AA IC, per il tramite del proprio difensore, Avv. Roberto Ghini, affidando le proprie censure a un 1 unico motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si deduce violazione di legge e lesione del principio di specialità, per avere il Tribunale affermato che il ricorrente fosse a conoscenza del secondo m.a.e., relativo alla sentenza della Corte d'assise d'appello di Bologna, e ciò in base al sol fatto che, nel provvedimento del Giudice spagnolo del 5 febbraio 2022, fosse indicato l'ordine d'esecuzione n. 458/2016. Attesa l'esistenza di un secondo provvedimento restrittivo della libertà personale (sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 21/2015, con condanna del prevenuto alla pena detentiva di anni otto), lo Stato italiano avrebbe dovuto richiedere l'estensione del (primo) m.a.e., concernente la sentenza sopra citata del G.i.p. del Tribunale di PA, a tale provvedimento;
soltanto in tal modo, al prevenuto sarebbe stato garantito l'esercizio del diritto di difesa, nel rispetto, peraltro, del principio di specialità. Dunque, con riferimento al secondo provvedimento restrittivo della libertà, il ricorrente non avrebbe avuto la possibilità di esercitare il proprio di diritto di difesa dinanzi alla Corte spagnola, presso la quale, peraltro, egli non ha mai rinunciato al principio di specialità. La difesa rileva, infine, l'assenza di notifica all'arrestato del m.a.e. relativo alla sentenza della Corte d'appello di Bologna. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott. Luigi Cuomo, il quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il motivo di ricorso è fondato. Coglie nel segno, la difesa, nel contestare che la conoscenza del m.a.e. relativo alla sentenza della Corte d'assise d'appello di Bologna fosse desumibile dal mero riferimento, nel provvedimento del Giudice spagnolo del 5 febbraio 2022, all'ordine d'esecuzione di unificazione delle pene concorrenti n. 458/2016. Il Giudice spagnolo, nell'autorizzare la consegna dell'odierno ricorrente, faceva esplicito ed esclusivo riferimento ad un unico mandato d'arresto europeo, contrassegnato dal n. 19/2020, vale a dire il mandato relativo alla sentenza della condanna del G.i.p. del Tribunale di PA del 12 novembre 2014. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di mandato di arresto europeo, il principio di specialità di cui agli artt. 26 e 32 della legge 22 aprile 2005, n. 69, trova applicazione anche nella fase esecutiva, impedendo che il condannato possa 2 Il Presidente essere sottoposto a limitazione della libertà in forza di provvedimento che sia relativo a fatti anteriori e diversi da quelli per i quali il mandato è stato emesso (Sez. 1, n. 53695 del 16/11/2016, Morejon, Rv. 268663 - 01: fattispecie nella quale la Corte ha escluso che il mandato di arresto europeo, emesso in base ad un'ordinanza cautelare adottata per il reato di cui all'art. 73 e 80 del d.P.R. n. 309 del 1990, renda eseguibile una sentenza di condanna relativa anche al delitto associativo di cui all'art. 74 del medesimo d.P.R. n. 309 del 199, escludendo che la modificazione dell'imputazione intervenuta attenga alla sola qualificazione giuridica dei fatti). Ora, rispetto a tali fatti e, indipendentemente dalla data della commissione, il ricorrente non appare, salvi i doverosi approfondimenti del giudice del rinvio, essere stato posto nelle condizioni di esercitare il proprio di diritto di difesa dinanzi alla Corte spagnola. Ne consegue l'annullamento dell'impugnato provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Treviso.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Treviso. Così deciso in Roma, il 30/05/2023 Il Consigliere estensore
le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott. LUIGI CUOMO, il quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 38990 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 30/05/2023 Ritenuto in fatto 1. È oggetto di ricorso l'ordinanza del 3 novembre 2022 con cui il Tribunale di Treviso, decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla prima sezione di questa Corte (sentenza n. 15859 del 05/04/2022), ha rigettato il ricorso proposto nell'interesse di El AA CA teso a ottenere la dichiarazione di nullità della sua consegna allo Stato italiano da parte dell'autorità giudiziaria spagnola in esecuzione del mandato di arresto europeo sotto meglio specificato. A supporto del ricorso, la difesa evidenziava come la consegna fosse avvenuta in violazione del principio di specialità, posto che El AA IC era stato catturato e, di poi, consegnato allo Stato italiano in forza di m.a.e. relativo alla sentenza n. 926/2014 del 12 novembre 2014, emessa dal G.i.p. del Tribunale di PA e che, soltanto al momento dell'arresto, era stato reso edotto del provvedimento (n. 458/2016) di esecuzione di pene concorrenti relativo a una pena complessiva di anni sette, mesi quattro e giorni tre di reclusione. La mancata estensione del mandato alla sentenza di condanna della Corte d'assise d'appello di Bologna del 17 giugno 2015, per la quale era stato emesso il citato ordine di esecuzione, comportava -a parere della difesa- violazione del principio di specialità. La prima sezione di questa Corte, con sentenza n. 15859 del 05/04/2022, evidenziava che gli atti acquisiti lasciavano insoluto il dubbio circa l'effettivo intervento di un'estensione del m.a.e., atteso che l'Autorità giudiziaria spagnola aveva autorizzato la consegna in relazione alla sola sentenza del G.i.p. del Tribunale di PA, esplicitamente citata anche in relazione alla pena inflitta, non emergendo dal testo del provvedimento del Giudice spagnolo anche il riferimento al titolo esecutivo di unificazione delle pene concorrenti n. 458/2016. Pertanto, la Cassazione disponeva che il Tribunale di Treviso colmasse le lacune conoscitive relative a tale profilo. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Treviso ha affermato che gli accertamenti disposti a seguito della sentenza di annullamento con rinvio della Cessazione avevano rivelato che l'autorità giudiziaria spagnola, con provvedimento del 5 febbraio 2020, aveva disposto la consegna di El AA IC in relazione al provvedimento, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, di cumulo con ordine di carcerazione n. 458/2016, che includeva anche la condanna riportata a seguito della citata sentenza della Corte d'assise d'appello di Bologna: ciò, in forza dell'emissione di distinti m.a.e. del 21 dicembre 2016 e del 3 novembre 2016, rispettivamente concernenti, il primo, anche la sentenza del G.i.p. del Tribunale di PA e, il secondo, anche la sentenza della Corte d'assise d'appello di Bologna. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione El AA IC, per il tramite del proprio difensore, Avv. Roberto Ghini, affidando le proprie censure a un 1 unico motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si deduce violazione di legge e lesione del principio di specialità, per avere il Tribunale affermato che il ricorrente fosse a conoscenza del secondo m.a.e., relativo alla sentenza della Corte d'assise d'appello di Bologna, e ciò in base al sol fatto che, nel provvedimento del Giudice spagnolo del 5 febbraio 2022, fosse indicato l'ordine d'esecuzione n. 458/2016. Attesa l'esistenza di un secondo provvedimento restrittivo della libertà personale (sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 21/2015, con condanna del prevenuto alla pena detentiva di anni otto), lo Stato italiano avrebbe dovuto richiedere l'estensione del (primo) m.a.e., concernente la sentenza sopra citata del G.i.p. del Tribunale di PA, a tale provvedimento;
soltanto in tal modo, al prevenuto sarebbe stato garantito l'esercizio del diritto di difesa, nel rispetto, peraltro, del principio di specialità. Dunque, con riferimento al secondo provvedimento restrittivo della libertà, il ricorrente non avrebbe avuto la possibilità di esercitare il proprio di diritto di difesa dinanzi alla Corte spagnola, presso la quale, peraltro, egli non ha mai rinunciato al principio di specialità. La difesa rileva, infine, l'assenza di notifica all'arrestato del m.a.e. relativo alla sentenza della Corte d'appello di Bologna. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott. Luigi Cuomo, il quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il motivo di ricorso è fondato. Coglie nel segno, la difesa, nel contestare che la conoscenza del m.a.e. relativo alla sentenza della Corte d'assise d'appello di Bologna fosse desumibile dal mero riferimento, nel provvedimento del Giudice spagnolo del 5 febbraio 2022, all'ordine d'esecuzione di unificazione delle pene concorrenti n. 458/2016. Il Giudice spagnolo, nell'autorizzare la consegna dell'odierno ricorrente, faceva esplicito ed esclusivo riferimento ad un unico mandato d'arresto europeo, contrassegnato dal n. 19/2020, vale a dire il mandato relativo alla sentenza della condanna del G.i.p. del Tribunale di PA del 12 novembre 2014. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di mandato di arresto europeo, il principio di specialità di cui agli artt. 26 e 32 della legge 22 aprile 2005, n. 69, trova applicazione anche nella fase esecutiva, impedendo che il condannato possa 2 Il Presidente essere sottoposto a limitazione della libertà in forza di provvedimento che sia relativo a fatti anteriori e diversi da quelli per i quali il mandato è stato emesso (Sez. 1, n. 53695 del 16/11/2016, Morejon, Rv. 268663 - 01: fattispecie nella quale la Corte ha escluso che il mandato di arresto europeo, emesso in base ad un'ordinanza cautelare adottata per il reato di cui all'art. 73 e 80 del d.P.R. n. 309 del 1990, renda eseguibile una sentenza di condanna relativa anche al delitto associativo di cui all'art. 74 del medesimo d.P.R. n. 309 del 199, escludendo che la modificazione dell'imputazione intervenuta attenga alla sola qualificazione giuridica dei fatti). Ora, rispetto a tali fatti e, indipendentemente dalla data della commissione, il ricorrente non appare, salvi i doverosi approfondimenti del giudice del rinvio, essere stato posto nelle condizioni di esercitare il proprio di diritto di difesa dinanzi alla Corte spagnola. Ne consegue l'annullamento dell'impugnato provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Treviso.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Treviso. Così deciso in Roma, il 30/05/2023 Il Consigliere estensore