Sentenza 19 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/07/2001, n. 9820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9820 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2001 |
Testo completo
E A N L O I L Z E A D R " 9 1 9820 /0 1 7 T 1 . S I 3 T G . R E N A ' R L 7 L 6 A E 9 D 1 D - E I - T S 3 A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N N E Oggetto E E S G S E G I " SEZIONE PRIMA CIVILE E A L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente - R.G.N. 228/99 Dott. Giovanni LOSAVIO Rel. Consigliere Cron.22423 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Rep. Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere - Ud. 09/01/01 CELENTANO ConsigliereDott. Walter ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI CIVITAVECCHIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORTIGARA 10, presso l'avvocato DAVOLI FARRONATO, rappresentato e difeso dall'avvocato PALA GESUALDO A., giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
CI RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VESPASIANO 17/A, presso l'avvocato OTTAVI ALBERTO, rappresentato e difeso da se medesimo;
2001 - controricorrente 18
contro
-1- SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI DI CIVITAVECCHIA, intimato avverso la sentenza n. 215/98 del OR di CIVITAVECCHIA, depositata 1'01/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/2001 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento di processo Il OR di Civitavecchia, con la sentenza pubblicata il 1° gennaio 1998, accogliendo il ricorso proposto da UR OC ex art. 22 legge 689/1981 nei confronti del Comune di Civitavecchia e del Servizio Riscossione Tributi del Monte dei Paschi di Siena, dichiarava la nullità della cartella esattoriale n. 3563101 notificata al OC sul fondamento del titolo esecutivo costituito dal verbale di accertamento di una "violazione stradale" commessa il 28 giugno 1993, nonché dello stesso verbale. Giudicava il OR che i predetti documenti avessero offerto la prova certa che il OC, all'atto dell'accertamento - 28 giugno 1993 - non era ancora proprietario della autovettura, cui si riferiva la violazione, da lui acquistata il successivo 1° luglio, con atto trascritto nel pubblico registro automobilistico. Con riguardo alla eccezione sollevata dal Comune di Civitavecchia (in ordine alla decadenza dalla opposizione che sarebbe dovuta essere proposta avversO il verbale di accertamento ritualmente notificato), il OR rilevava che soltanto alla cartella esattoriale (e non al verbale di accertamento) doveva riconoscersi il carattere di definitività 3 "idoneo a fondare la situazione di interesse ad agire". Contro questa sentenza il Comune di Civitavecchia ha proposto ricorso. per cassazione con un unico motivo di impugnazione. Ha resistito con controricorso UR OC. Non ha svolto difese l'intimato Servizio Riscossione Tributi del Monte dei Paschi di Siena. Motivi della decisione 1. Nell'unico motivo di impugnazione il Comune di Civitavecchia, prospettando "violazione e falsa applicazione" dell disposizioni della legge 122/1989 e 890/1982, dell'art. 18 legge 689/1981, oltre a vizio di motivazione, indica l'errore della decisione impugnata, là dove il OR ha negato natura di titolo esecutivo al verbale di accertamento, nella specie ritualmente notificato a mezzo posta, nei confronti del quale non era stato proposto ricorso al prefetto, né fatta opposizione alla autorità giudiziaria, e ha conseguentemente ritenuto che il OC, attraverso la opposizione alla cartella esattoriale emessa sul fondamento del verbale di accertamento, avesse la facoltà di contestare nel merito la fondatezza di quell'accertamento e la applicazione della sanzione. Il motivo così formulato è fondato.
1.1. E' appena il caso di premettere che il OR ha annullato nella specie la cartella esattoriale notificata al OC e il presupposto nongià in verbale di accertamento della "infrazione", ragione di vizi attinenti alla fase di delformazione fatti sopravvenuti alla rituale titolo esecutivo-o di formazione del titolo stesso - ovvero di vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, bensì sulla ritenuta premessa in diritto che il disposto dell'art. 203, comma 3, nuovo codice della strada (come già l'art. 142 bis del previgente c.d.s. nel testo di cui all'art. 24 legge 24 marzo 1989, n. 122) non conferisca al verbale di accertamento della infrazione - pur in difetto di ricorso al prefetto - la natura di atto conclusivo del procedimento sanzionatorio amministrativo nei confronti del soggetto in esso indicato come il trasgressore, e non lo equipari quindi alla ordinanza -ingiunzione irrogativa della sanzione. Il OR ha infatti ritenuto che la natura di provvedimento conclusivo del procedimento sanzionatorio debba invece riconoscersi alla "cartella esattoriale" come "unico atto dotato di definitività", ha perciò considerato il OC non decaduto dalla facoltà di opposizione e ha infine giudicato nel merito infondato l'accertamento della violazione а carico del OC stesso (non ancora proprietario della autovettura al tempo del fatto, come era risultato dal p.r.a.).
1.2. Palese è l'errore che inficia la premessa in diritto posta dal OR. La cartella esattoriale ttiene infatti alla fase riscossione delle somme dovute a titolo di della sanzione amministrativa pecuniaria, regolata dall'art. 27 legge 689/1981 cui rinvia l'art. 206 codice della strada (in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette e cioè mediante ruoli, di cui la cartella costituisce un estratto) e presuppone perciò la formazione del titolo esecutivo alla conclusione del procedimento sanzionatorio il verbale di accertamento in difetto di ricorso al prefetto, ovvero l'ordinanza- ingiunzione di pagamento-: e appunto nella specie contro il verbale di accertamento divenuto esecutivo il OC avrebbe dovuto proporre l'opposizione ex art. 22 legge 689/1981, non più ammissibile contro la cartella esattoriale. Basti quindi aggiungere che la assimilazione del Vsi insorica lá postilu importat verbale di accertamento - richiamando gli artt. 22 e 23 ni colec legge 689/1981 comprende pure l'impugnazione del verbale di accertamento.
2. Il OR ha dunque accolto nel merito la opposizione (avendo ritenuto provato che al tempo della accertata infrazione l'autovettura non appartenesse 6 ancora al OC) sul necessario presupposto che il verbale con gli estremi della violazione fosse stato a lui ritualmente notificato (art. 201 codice della strada) e perciò con implicito rigetto del primo motivo dell'opposizione del OC che aveva prospettato la omessa notificazione dello stesso verbale (l'accoglimento di tale motivo avrebbe infatti comportato una diversa decisione e cioè la pregiudiziale dichiarazione di estinzione della obbligazione di pagamento per tale ragione). Ebbene, con il controricorso UR OC, resistendo all'impugnazione, oltre a discutere supposti motivi del ricorso che il Comune di Civitaveccha non ha invece dedotto, ripropone la questione della mancata notificazione del verbale di accertamento della violazione (che sarebbe stato con modalità invalide a lui trasmesso per posta). Prospettazione difensiva -questa -1 Osserva il collegio, che non è all'evidenza diretta alla mera correzione di un errore in diritto della sentenza impugnata (a norma dell'art. 384, secondo comma, c.p.c.), ma implica un diverso accertamento anche in fatto e attiene alla questione che aveva formato oggetto del primo motivo di opposizione alla cartella esattoriale e che era stata decisa dal OR sia pure implicitamente in senso Louw 7 sfavorevole all'opponente. Per evitare dunque che la stessa questione rimanesse preclusa in sede di rinvio (o con la decisione adottata nel merito ex art. 384, eventualità primo comma, ultima ipotesi, c.p.c.) nella di accoglimento del ricorso proposto dal Comune di Civitavecchia, il controricorrente era onerato di proporre ricorso incidentale condizionato sul punto della decisione concernente la contestata formazione del titolo esecutivo a seguito di una valida notificazione del verbale di accertamento. In difetto del ricorso incidentale, una simile questione è rimasta preclusa.
3. Accolto il ricorso del Comune di Civitavecchia e cassata la decisione impugnata, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa ben può essere decisa nel merito a norma dell'art. 384, primo comma, ultima ipotesi, c.p.c., con la dichiarazione di inammissibilità della opposizione che UR OC ha proposto a norma dell'art. 22 legge 689/1981 avversO la cartella esattoriale a lui notificata. Soccombente, il OC è tenuto al rimborso delle spese del giudizio di merito e di quello di Civitavecchia legittimità a favore del Comune di ricorrente. Iden
P.Q.M.
8 La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito a norma dell'art. 384 c.p.c., dichiara la inammissibilità della opposizione da UR OC proposta avverso la cartella esattoriale a lui notificata;
condanna il OC al rimborso delle spese a favore del Comune di Civitavecchia ricorrente, liquidate quanto al giudizio di merito né complessive lire 400.000 e quanto alla presente fase in complessive lire 1 .100m delle quali lire 700.000 per onorari di avvocato. Roma, 9 gennaio 2001 Il Consigliere estensore Il Presidente Pellegrino Senofonofonte Giovanni Losavio Gutimuldavá, it. Alnojo -6 si inserisca il squente testo: "_ divenuto executivo Al segno V dimy. in difetto di ricorso al prefetto - alla orduguese-ingiausione prefettizia impor: nera interpretatione estensiva dell'ort, 205 del Codice delle strade, nel su o the laddove esto prevede la facoltà di opaciaione alla ordineund-infinus lore мі радаменко" Postille offrovata frommuutosaved CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE Prima Sezione Civile Luisa Passinetti Depositato in Cancelleria REGISTRAZIONE DALLA 19 LUG. 2001 H SENSI DELL'ART. 9 IL CANCELLIERE . 317" DA "ESENTE N 3-5-1967 AI GE G LE 9