Sentenza 24 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/02/2001, n. 2699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2699 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 0269 9 /0 1 NOME DE PO TAY O LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente R.G.N. 11664/98 5671 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Cron. Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO - Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA Consigliere Ud.06/10/00 - Dott. Giovanni AMOROSO Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE SENTENZA dal Sig. per diritti 6000 sul ricorso proposto da: 24 FEB. 2001 IL CANCELLIERE ANNARGENIDE, elettivamente domiciliata in ROMA ASTUTO VIALE DELLE PROVINCIE 2, presso lo studio CANCELLERIA dell'avvocato GIUSEPPE GALLINARO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato NICOLA MORETTI, giusta procura speciale atto Notar Gino BARTOLOMEO di Formia del 15/09/2000, rep.125113; ricorrente
contro
COMUNE DI FORMIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VELLETRI 35, rappresentato e difeso dall'avvocato1. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 2000 CASALE MARSILIO, giusta delega in atti;
Rilasciata copia legale al Sig. USL GLATINI- SLATING 4007 controricorrente - per diritti L. " 2-7 FFR 2091 -1- nonchè contro person del Commissario Liquidatee U.S.L./6 LATINAЯu ou l'ew to LV Hapel. Viz C. Aorin & Roma - costituito con sola procuratcan sola procura. t imate, avverso la sentenza n. 614/97 del Tribunale di FROSINONE, depositata il 24/10/97 R.G.N.4136/94 ; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/00 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato STRAMENGA per delega MORETTI;
udito l'Avvocato CASALE e l'Avvocato NAPOLI (per procura speciale); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso e l'accoglimento per quanto di ragione del secondo motivo. -2- 1 r.g.n. 11664/98 ud. 6 ottobre 2000 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso del 10 aprile 1989 il dott. Astuto Annargenide, esponeva - per quanto ancora rileva in -questo giudizio che, quale medico alle dipendenze dell'ospedale "Dono Svizzero" di Formia, aveva maturato, per attività ambulatoriale nel periodo 1970/74 e nel periodo 1975/79 somme che erano state corrisposte dal Comune di Formia su certificazione U.S.L. LT/6, con notevole ritardo, senza l'aggiunta di alcunché a titolo di interessi e rivalutazione monetaria;
che, in relazione alla istituzione della c.d. "contabilità a stralcio" per le attività e le passività dei disciolti Enti Ospedalieri, ex lege reg. Lazio n. 10/80, sussisteva in capo al Comune di Formia ed alla U.S.L./LT6 un obbligo giuridico di accertare e quantificare esattamente le somme dovute ad esso esponente, tanto per capitale come per accessori, per cui vi era responsabilità solidale per l'errata, omessa o ritardata corresponsione delle spettanze dovute;
che, inoltre, gli emolumenti per gli anni 1970-71-72 erano stati assoggettati al regime dell'I.R.P.E.F. perché corrisposti nel 1985, mentre se il versamento fosse stato effettuato a tempo debito avrebbero goduto di una più benevola imposizione fiscale. Pertanto il ricorrente lamentava di aver subito un danno notevole, il cui risarcimento doveva essere calcolato computando dapprima gli interessi legali sul capitale via via rivalutato dalla data di scadenza dei singoli crediti sino alla data di pubblicazione della sentenza, il tutto sommato alla cifra risultante dalla rivalutazione;
inoltre a tale importo doveva essere aggiunto, per l'aggravato regime fiscale, un importo determinato forfettariamente. له Tanto premesso, il ricorrente chiedeva che il TO condannasse la U.S.L. - LT/6 ed il Comune di Formia al pagamento in solido, ovvero ciascuno per le proprie spettanze e ragioni, in favore di esso ricorrente, della complessiva somma quantificata in un prospetto analitico allegato al ricorso. Costituitasi in giudizio in persona del Presidente pro tempore del Comitato di Gestione, la U.S.L. - LT/6 resisteva all'avversa domanda e, in memoria difensiva, eccepiva, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione dell'adito TO in funzione di giudice del lavoro. In via preliminare eccepiva, quindi, il difetto di legittimazione passiva di essa Unità Sanitaria -Locale atteso che, per espressa disposizione legislativa in materia dei disciolti enti ospedalieri (cfr. legge regionale n. 10/80), il pagamento delle liquidazioni per prestazioni ambulatoriali dovute ai sanitari era stato posto ad esclusivo carico del Comune. Eccepiva, quindi, la prescrizione quinquennale estintiva, ex art. 2948 n. 4 c.c. dell'eventuale credito per interessi vantato dal ricorrente. Concludeva perché il TO, in via pregiudiziale, dichiarasse il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in favore del giudice amministrativo;
in via gradata, il difetto di legittimazione passiva di essa U.S.L., in via ulteriormente gradata, l'intervenuta prescrizione del credito vantato dal ricorrente. Il Comune di Formia si costituiva, a sua volta, in giudizio e, in memoria difensiva, eccepiva il difetto di giurisdizione dell'adito TO in funzione del giudice del lavoro ed il difetto di legittimazione passiva di esso Comune, gravando le somme rivendicate in ricorso sul Fondo sanitario Nazionale assegnato alle Regioni e, per esse, a carico delle UU.SS.LL., che dovevano provvedere al pagamento. 3 Formulava, quindi, eccezione di prescrizione fondata su considerazioni analoghe a quelle svolte dalla difesa del U.S.L. - LT/6. Contestava, inoltre, il conteggio allegato al ricorso. Dopo aver proceduto ad espletamento di C.T.U., l'adito TO di IN (sez. distaccata di Gaeta), rigettate le eccezioni preliminari e pregiudiziali, accoglieva la domanda di parte attrice, per quanto di ragione, e condannava i convenuti al pagamento in solido in favore dell'attore della somma corrispondente alla rivalutazione monetaria ed interessi legali sugli importi di cui al ricorso, tardivamente corrisposti, con ulteriore rivalutazione ed interessi dalla data dell'1.3.1990 fino al soddisfo;
rigettava in quanto infondata la richiesta risarcitoria dell'attore per la parte in cui essa si riferiva al danno derivante da aggravata imposizione fiscale;
compensava tra le parti le spese di lite in ragione del 25%, ponendo il residuo 75%, in solido, a carico dei convenuti. Con distinti ricorsi depositati, rispettivamente, il 2.11.1991 ed il 7.01.1992, l'U.S.L. LT/6 ed il Comune di Formia proponevano appello avverso tale sentenza. Ribadendo le eccezioni ritualmente proposte in primo grado e disattese dal TO, gli appellanti deducevano, a sostegno dell'appello ed in via gradata, il difetto di giurisdizione dell'A.G.O., ciascuno e per opposti motivi il proprio difetto di legittimazione passiva, la prescrizione estintiva dei crediti e, nel merito, la contraddittorietà della motivazione e l'erroneità dei calcoli nella sentenza pretorile. Si costituiva l'appellato e resisteva ai gravami, chiedendone il rigetto, con il favore delle ulteriori spese. Il tribunale di IN, in accoglimento dell'appello ed in riforma della pronunzia di primo grado, dichiarava il difetto di giurisdizione dell'A.G.O., perché giurisdizionalmente competente il giudice amministrativo;
compensava integralmente fra le parti le spese dei due gradi di giudizio. 5 Avverso tale sentenza veniva interposto ricorso per cassazione, che veniva accolto, affermandosi la giurisdizione del giudice ordinario e rimettendosi le parti avanti al Tribunale di Frosinone per il merito e le spese. Il giudizio veniva riassunto innanzi al tribunale di Frosinone, che, con sentenza del 17.9. - 24.10.1997, riformava la sentenza di primo grado, accogliendo gli appelli dell'U.S.L. e del Comune di Formia e compensando le spese di lite di tutti i gradi. Avverso la pronuncia del tribunale, non notificata, il dott. Astuto ha proposto ricorso per cassazione con motivi, illustrato anche con memoria. Resiste con controricorso il Comune di Formia. L'USL IN 6 si è costituita con il solo deposito della procura. + quattro MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente ed erronea motivazione della sentenza nella parte in cui ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva della USL;
nonché violazione e falsa applicazione art. 81, 99 e 100 c.p.c.. ا5 م Secondo la difesa del ricorrente ha errato il giudice di rinvio che, pur individuando nel Comune di Formia l'obbligato ex lege al pagamento dei compensi ai medici per prestazioni ambulatoriali, ai sensi della legge Regione Lazio n. 10/80 e la USL tenuta ex lege alla predisposizione e trasmissione degli atti indispensabili al Comune per la liquidazione dei compensi in questione, la dichiara carente di legittimazione passiva, affermando di non potersi confondere la responsabilità di natura contrattuale dell'uno con la responsabilità di natura extracontrattuale dell'altro. Invece nella specie - secondo la difesa del ricorrente - la pretesa azionata in giudizio afferisce alla responsabilità da fatto illecito della USL responsabile dell'adempimento tardivo del Comune. Osserva la difesa del ricorrente che, se in virtù della disciplina della legge Regione Lazio n. 10/80 si individua nel Comune l'obbligato alla corresponsione dei compensi de quibus, ciò non rappresenta una esimente della responsabilità della USL per la sua condotta omissiva. Di qui la conseguente legittimazione passiva della U.S.L. per l'azione di risarcimento.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia erronea declaratoria di carenza di legittimazione passiva della USL e violazione e falsa applicazione degli artt. 1292 e segg. c.c.. In particolare la difesa del ricorrente sostiene che la sentenza impugnata nel motivare la dichiarata carenza di legittimazione passiva della USL, viola il dettato nonché la ratio delle norme sulle obbligazioni solidali.
3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia l'insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione della sentenza riguardo all'eccezione di prescrizione, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2937, 2940, 2946 e 2948 c.c.. 6 Deduce in particolare la difesa del ricorrente che l'adempimento parziale (ossia della sola sorte, in violazione del disposto art. 429 n. 3 c.p.c.) del debito prescritto da parte del Comune, rappresenterebbe comunque atto volontario di legittimo adempimento e per ciò stesso abdicativo della facoltà di opporre la prescrizione estintiva del credito parzialmente soddisfatto.
4. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione delle medesime disposizioni indicate sopra sub 3 (ma segnatamente gli artt. 2946 e 2948 c.c.) assumendo che erroneamente il tribunale ha fatto riferimento alla prescrizione quinquennale dovendo invece nella specie trovare applicazione quella decennale. - che possono essere trattati congiuntamente in quanto5. I primi due motivi del ricorso oggettivamente connessi - sono infondati. Deve premettersi che l'art. 3 della legge della regione Lazio 28 gennaio 1980, n.10 (recante norme transitorie per la contabilita' ed il finanziamento delle unita' sanitarie locali, per il finanziamento degli enti che esercitano le funzioni del servizio sanitario nazionale e per la gestione degli enti ospedalieri) ha previsto che alle unita' sanitarie locali non potevano essere imputate attivita' e passivita' conseguenti alla gestione delle funzioni da parte degli enti ed uffici che venivano a cessare i compiti nelle materie del servizio sanitario nazionale, riferibili al periodo anteriore alla data del primo gennaio 1980; per gli enti gia' erogatori di assistenza sanitaria sciolti ai sensi dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1978,n.833, le attivita' e passivita' suddette avrebbero costituito oggetto di apposita contabilita' stralcio gestita dai Comuni competenti per territorio. In forza di tale disciplina risulta - come è in realtà pacifico tra le parti - che il ricorrente, medico ambulatoriale operante in regime di convenzione, sia del tutto estraneo ai rapporti tra il Comune di Formia e l'USL/LT6 (in gestione commissariale liquidatoria) e che unico debitore, quanto al pagamento dei compensi spettantigli in forza di convenzione avente ad oggetto la prestazione sanitaria resa dal ricorrente, fosse (dopo la soppressione degli enti ospedalieri) il Comune. L'allegato obbligo dell'USL/LT6 di approntare i tabulati recanti la quantificazione dell'attività svolta dal ricorrente affinché il Comune potesse procedere al pagamento delle spettanze di quest'ultimo aveva carattere strumentale, riguardava la collaborazione tra enti al fine del buon andamento della pubblica amministrazione e vedeva come "creditore" (in senso improprio) unicamente il Comune che poteva pretendere che l'USL/LT6 offrisse tempestivamente il previsto supporto di documentazione contabile. Era quindi il Comune che poteva dolersi dell'(eventuale) comportamento negligente dell'USL/LT6 ove da ciò fosse derivato come in effetti è stato - l'aggravamento - dell'esposizione debitoria del Comune stesso nei confronti del ricorrente in ragione della debenza di interessi e rivalutazione monetaria per il mancato tempestivo pagamento della sorte del credito. La difesa del ricorrente, ben consapevole della struttura chiusa del rapporto obbligatorio che vede come terzi i soggetti diversi dal creditore e dal debitore, ha invocato la tutela aquiliana del credito, affermata negli ultimi anni dalla giurisprudenza di questa Corte. Anche recentemente Cass. 27 luglio 1998 n.7337 ha affermato che la tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c. deve ammettersi anche con riguardo al pregiudizio patrimoniale sofferto dal titolare di diritti di credito, non trovando ostacolo nel carattere relativo di questi ultimi in considerazione della nozione ampia ormai generalmente accolta di danno ingiusto come comprensivo di qualsiasi lesione dell'interesse che sta alla base di un diritto, in tutta la sua estensione;
trova, in tal modo, protezione non solo l'interesse rivolto a soddisfare il diritto (che, nel caso di diritti di credito, è attivabile direttamente nei confronti del debitore della prestazione oggetto del diritto), ma altresì l'interesse alla realizzazione di tutte le condizioni necessarie perchè il soddisfacimento del diritto sia possibile, interesse tutelabile nei confronti di chiunque illecitamente impedisca tale realizzazione;
in siffatta prospettiva trova fondamento la tutela aquiliana del diritto di credito. Questa è quindi l'area di applicazione della responsabilità extracontrattuale per la lesione del diritto di credito che va, peraltro, circoscritta ai danni che hanno direttamente inciso sull'interesse oggetto del diritto. Ma di tale tutela correttamente la sentenza impugnata ha escluso in fatto il suo presupposto indefettibile, ossia l'intervenuta lesione, in tutto od in parte, della pretesa creditoria. Il terzo estraneo al rapporto obbligatorio è tenuto non di meno a rispettare il generale obbligo di neminem ledere e quindi, se pone in essere fatti o atti illeciti che alterano il rapporto creditorio pregiudicando le ragioni del creditore, è obbligato al risarcimento del danno nei confronti di quest'ultimo. Nella specie il fatto illecito dell'USL/LT6 - ossia il ritardo (asseritamente colpevole) nell'invio della documentazione contabile necessaria per quantificare le spettanze del ricorrente - non ha inciso in alcun modo sul rapporto creditorio atteso che com'è di tutta evidenza la mancanza di - - documentazione contabile è ben lungi dal costituire quell'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile>> che (ex art. 1218 c.c.) vale ad escludere la responsabilità del debitore. Il Comune, anche in mancanza di documentazione contabile, è sempre rimasto obbligato al pagamento dei compensi spettanti al ricorrente ed era altresì tenuto a corrispondere gli accessori del credito (interessi monetari e rivalutazione) in ragione del ritardo nell'adempimento. La posizione creditoria del ricorrente quindi non è stata incisa dal comportamento dell'USL/LT6, che invece ha solo pregiudicato la posizione del Comune esponendolo al pagamento degli accessori del credito;
pregiudizio questo che era interno al rapporto obbligatorio tra Comune e USL/LT6. Una volta esclusa ogni ragione di risarcimento del danno del ricorrente nei confronti dell'USL/LT6 per tutela aquiliana del credito nei confronti del Comune di Formia neppure si pone l'ulteriore problema dell'eventuale solidarietà, o meno, di tale obbligo risarcitorio con il parallelo obbligo 9 risarcitorio gravante sul Comune per il ritardo nel pagamento degli accessori del credito in questione.
6. Infondati sono poi anche il terzo ed il quarto motivo del ricorso. Dopo aver affermato (correttamente per quanto sopra esposto) che unico debitore di interessi e rivalutazione monetaria sul credito del ricorrente era il Comune di Formia, il tribunale di Frosinone ha preso in considerazione la specifica censura di quest'ultimo riguardante l'eccezione di prescrizione del Comune, inizialmente disattesa dal pretore, ed ha riformato la pronuncia di primo grado accogliendo l'eccezione e ritenendo che non ricorresse nella specie l'ipotesi dell'interruzione della prescrizione per effetto del riconoscimento del credito ex art. 2944 c.c.. Deve innanzi tutto rilevarsi l'esattezza del rilievo secondo cui nella specie si versa nell'ipotesi della prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. trattando di compensi per prestazioni professionali da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi. E' sufficiente a tal proposito ribadire l'orientamento di questa Corte che ha affermato che la ratio della disciplina della prescrizione dei crediti previsti dal n. 1 al n. 4 dell'art. 2948 c.c. è quella di liberare il debitore dalle prestazioni scadute e non richieste tempestivamente dal creditore, quando esse, in relazione ad un'unica causa debendi, abbiano carattere periodico, restando invece fuori dalla previsione legislativa le prestazioni rateizzate di un unico debito;
tipiche obbligazioni periodiche derivanti da un'unica causa solutoria, costituita dal rapporto di lavoro, sono quelle relative alla retribuzione e ad altri emolumenti accessori da pagarsi ad anno o in termini più brevi (Cass. 1 febbraio 1988 n.862; cfr. anche Cass. 24 dicembre 1997 n.13039, che parla di prestazioni periodiche aventi causa debendi continuativa alle quali si applica la prescrizione quinquennale. 10 Quanto poi al problema, maggiormente dibattuto tra le parti, della possibilità che il pagamento della sorte di un credito prescritto possa valere come riconoscimento del debito per gli accessori, può ricordarsi che la più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. 17 aprile 1999 n.3858) - con riferimento alla materia dell'assistenza obbligatoria, e specificamente ai crediti relativi ad un assegno di invalidita' civile e nel ribadire che e' assoggettato alla prescrizione ordinaria decennale sia il diritto al pagamento (in un'unica soluzione) dei ratei arretrati, maturati prima della liquidazione, sia il diritto alla percezione della relativa somma per rivalutazione ed interessi - ha precisato che la liquidazione dei soli ratei arretrati (senza accessori) non costituisce riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 cod. civ.. Analogamente Cass. 24 maggio 1994 n.5044 ha escluso che possa costituire riconoscimento del debito il pagamento della sola sorte dell'indennità premio di servizio dovuta dall'INADEL. Con riferimento poi ad una fattispecie del tutto analoga a quella oggetto della sentenza impugnata e del ricorso in esame Cass. 7 gennaio 1994 n.94 ha affermato che il pagamento del debito prescritto, che non comporti adempimento totale dell'obbligazione tra le parti (perché relativo alla sorte senza gli accessori), non costituisce di per sè comportamento idoneo a dimostrare inequivocabilmente la rinuncia tacita alla prescrizione, ovvero ad escludere ogni volontà in tal senso del debitore, ma deve essere valutato al fine di accertare la sussistenza di una consapevole rinuncia tacita alla prescrizione, nel contesto di tutte le circostanze acquisite agli atti, le quali abbiano preceduto, accompagnato e seguito il pagamento parziale, non essendo stabilita alcuna presunzione, legale o semplice, al riguardo. Anche Cass. 28 gennaio 1993 n.1051 - cui peraltro fa espresso riferimento la sentenza impugnata - ha ritenuto che il pagamento di una parte della somma pretesa dal creditore, eseguito non a titolo di acconto ma a saldo, per la convinzione, proprio del debitore, dell'esaustività dello stesso pagamento, non implica, ove eseguito dopo la prescrizione del debito, rinuncia ad avvalersi della prescrizione (e 11 non preclude quindi la proponibilità della relativa eccezione) con riguardo alla differenza ancora vantata dal creditore. Può quindi ritenersi superato il precedente (e più risalente) orientamento - invocato dalla difesa del -ricorrente secondo cui il pagamento spontaneo, da parte del debitore, della sorte capitale di un credito di lavoro prescritto costituisce, ai sensi dell'art. 2937, 3' comma, c.c., un atto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione, l'efficacia del quale è estensibile al credito concernente la rivalutazione monetaria e gli interessi ex art. 429 c.p.c., atteso che quest'ultimo ha carattere accessorio ed è parte del credito complessivo del lavoratore (Cass. 22 aprile 1991 n.4348). Va invece ribadito che il pagamento parziale del debito prescritto, riferito solo alla sorte senza gli accessori del credito, non costituisce di per sè solo rinuncia tacita alla prescrizione ma va interpretato nel contesto delle circostanze di fatto in cui tale pagamento è avvenuto. Nella specie l'impugnata pronuncia del tribunale di Frosinone è da una parte corretta in diritto, perché muove da quel richiamato orientamento giurisprudenziale (Cass. n.1051 del 1993) che poi - come già riferito - si è affermato successivamente e che qui si ribadisce ulteriormente;
d'altra parte opera in concreto la valutazione del comportamento del Comune affermando che quest'ultimo ha pagato il debito prescritto con la convinzione di tacitare completamente la pretesa creditoria. Né questa valutazione di merito, non censurabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione, è in alcun modo inficiata dall'allegazione da parte del ricorrente di circostanze di fatto, dedotte e non prese in considerazione dal tribunale, che avrebbero viceversa mostrato l'intento del Comune di rinunciare alla prescrizione.
7. Il ricorso pertanto va interamente respinto. 12 Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2000 Il Consigliere estensore Il Presidente (Marino Donato Santojanni) (Giovanni Amoroso) М ожно выборомий Padaun I D 1 Presidente: , SA O S 0 L 1 II Cons. setensere: L A 3 . T O 3 , T B 5 R A I S 'A : D IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA E P L N A S L T E I Depositata in Cancelleria S 0 D N -7 O G I P S -8 O IM N 1 A Oggi, 24 FEB. 2001 E 1 D S A E I D E , A E G O ACA IL COLLABORATORE T R O G N T T E S IT L DI CANCELLERIA ESE I G IR E A R D L L O E D