Sentenza 14 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/03/2003, n. 3817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3817 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ogge Responsabil i fepa SEZIONE PRIMA CIVILE cutsce bere lexith uniti destin "firate" par l'incatto. Composta dagi Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 13317/00 Presidente Dott. Angelo GRLYCO 16361/00 Consigliere CRISCCOLO 0 3 8 17 /0 3 Dott. Alessandro 8750 Dot . Maric Rosario 1084 Dott. Giuseppe Maria BERRUT Re.Consigliere Rep Consigliere Ud. 19/11/2002 Dott. Paolo GIULIANI ha pronunciato la seguente SEN TENZA su ricorso proposto da: RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA' SPA RAS, in persona del Logale rappresentante pro tempore, elettivamente ROMA VIA FO 24, presso l'avvocatodom ciliata i MICERIE ROMA, che La rappresenta e difende unitamente TRIFIRG', giusta delega a all'avvocato SALVATORE margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CA CASSA RISPARMIO PROVINCE LOMBARDE SPA, in persona de 1 Legale rappresentante pro tempore, 2002 clettivamente domiciliata in ROMA VIA SAN CIPRIANO 9, 2101 presso l'avvocato DOMENICO GUIDI, che la rappresenta 6 1 difende, giusta procura speciale DEI Notaio Stefano Zanardi di Milano, rep. m. 41179 del 5.7.00; controricorrente
contro
ICBPI ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE SPA, REMONDINI RENZO, intimati - e sul 2° ricorso n° 16361/00 proposto da: ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE SPA, in persona del Directore Generale pro tempore, elet ivarente domiciliato ir ROMA VIA CORVISIERI 46, presso 1'avvocato DOMENICO CAVALIERE, che 10 rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCELLO ADORNATO, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controzicorrente e ricorrente incidentale
contro
RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA' SPA RAS, in persona del rappresentante pro tempore,legale elettivamente lor ciliata in RCMA VIA FO 24, presso 1'avvocato M.CHELE ROMA, che la rappresenta е difende unicamente all'avvocato SALVATORE TRIFIRO', giusta delega а margine del ricorso principale;
controricorrente al ricorso incidentale nonchè contro 2 ch CAR PTO CASSA DI RISPARMIO DELLS PROVINCE LOMBARDE SPA, REMONDINT RENZO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1428/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata 01/06/99; udita la relazione della causa svolta nolla pubblica udienza del 19/11/2002 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria PERRUTI;
Ldito per il ricorrente, l'Avvocato 'RILLO', con delega, che na chiesto l'accoglimento del ricorso и principale e il rigento del ricorso incidentale;
udito per la resistente CARIFIO, l'Avvocato GUIDI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
Laico per .il ricorrente incidentale, 'Avvocato ADORNATO, che ha chiesto 1'accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del ricorso principale;
udito il F.M. in persona de] Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso previa riunione dei giudizi, per 1'accoglimento dei primo molivo o asscroimento degli altri motivi, in subordine rigetto del terzo e quarto motivo od accoglimento del quinto motivo Con conseguente giudizio di merito;
rigetto del ricorso incidentale in ogni caso. Svolgimento del processo lavoro e Sicurtà con atto del 15 novembre La spa 3 th 1991 conveniva davanzi al Tribunale di Milano la spa I.C.B. . . Istituto Centrale delle Banche Popolari Ita- liane chiedendone la condanra la pagamento in suo favo- re dell'importo di 11. assegno circolare di £. 17.442.488 emesso per conto della convenuta stessa dal- la Banca Popolare di Sassari all'ordine di essa attri- Narrava che tale assegno era stalo da essa istanle ce. spedito a mezzo posta in plico raccomandato alla sue cve поп era rai pervenuto. Quindi era sede centrale r isultato negoziato dalla LO spa e con colpa delle convenuta emittente pagato ad un terzo in base a girata falsa apparentemente riferibile ad essa attrice, ad onta della clausola di intrasferibilità. La IC PI resisteva eccependo anche la prescrizione del credito azionato ex a 84 della Legge sull'assegno. Chiedeva peraltro ai essere autorizzata alla chiamata in causa deila LO sostenendone la eventuale unica responsabilità. La LO veniva chia- feccepiva anch'essa la prescrizione del Tata in Cousa edito vantato ē resisteva nel merito proponendo SL- bordinatamente domanda di rivalsa nei confronti de la tra convenuta. Veniva quindi su richiesta della stessa LO chiamate in causa ZO Remondini, pre- sentatore del titolo per l'incasso. I Tribunale respingeva l' eccezione di prescrizio- سالا ne ed accoglieva la domanda nei confronti di entrambe le converule a titolo di colpa concorrente. appelli T₁:1 Corte di merito accoglieva distinti secondo giudice respingeva anzi- delle soccombenti.I] tutto la re. Lerata eccezione di proscrizione del credi- to rilevando che la spa havoro e siccrta aveva proposto azione di risarcimento dei anni per inadempimento da parte di ICBP- al mandato conferito in ordine all'assegno A che a Tale azione Ѐ applicabile l'ordinario termine decennale. Quindi rilovava che 'assegno circclare emesso dalia PI in favore della attr_ce e recante girata di questa in favore del terzo possessore nor presentava alcuna anomalia tale da indurre in sospetto la banca negoziatrice e mandataria anche cor 1'impiego della specifica diligenza inerente la qualità professiona- le. La sentenza impugnata specifica che della affermata clausola non vi è a cuna traccia sul titolo cosicché ritenere apposta. EscludevaLa stessa st poteva dunque _a sussistenza di alcuna irregolarità della gi- raza al possessore i particolare per ☐ 1 fatto che sotto il timbro Lavoro e sicurta spa appariva una sot- toscrizione con nome e cognome illeggibile, in quanto l' indicazione della qualità del sottoscrittore, T-Sul- tante appunto dal timbro consentiva alla banca girato- J 5 Il ria ogni possibile controllo sulla legitimazione del- La persona fisica che l'aveva apposta. Contro questa sertenza ricorre per Cassazione con cinque motivi ja RAS Riunione Adriatica di Sicurtà successore della apa Lavoro e S: curta. Resiste con con- e spiego ricorso inci- troricorso la LO. Resiste aentale subordinato all'accoglimento del ricorso prin- cipale ICBPI. Resiste al ricorso incidentale con con-- roriccrso la RAS. Le resitenti hanno depositato memo- rie. Motivi della decisione.
1. I ricorsi debbono essere preliminarmente riuni- Li.
2. Con il primo motivo del suo ricorso principale la Ras lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art 2697 cc c 115 cpc nonché la motivazione cmes- Sa insufficicnle e contraddittorie sui relativi punti decisivi della controversia. Sostiene che la Corte merito ha concluso in modo oppos o al primo giudice di zale diverso esi- senza chiarire le ragioni to.Sostiene quirdi che la sentenza impugnata è errata sia se essa si limila ad escludere irregolarità nella qirata de! Litolo е sia SC deve essere interpretata nel sensc di esc udero in radice la Blessa esistenza della clausola di intrasferibilità. 11 motivo a guesto 6 مارا proposito indica le circostanze di fatto che non sareb- bero state considerate dal secondo giudice a differenza del primo. impugnata 2 .Osserva i collegio che la sentenza risolutivo, deve essere interpretazá ncl SC O più come il ricorrente ha poral-ro anche considerato. L corto di Milano infatti ha accer Lo la assenza di qua- Junque irregolarità capace di far sospettare una carenza di legittimazione del presentatcre a partire da esistenza della clausola, della quale invece, ri- Leva la sentenza impugnata non vi à la benché minia J traccia. La sentenza nota infatti che della esistenza di tale clauscia vi è solo la affermazione della parte at- trice e peraltro imprecisa quanto alla esa là sua ubi- cazione sul titolo. Oltre a cić la sentenza impugnata ha cura di speci- ficare che l'esame anche in controluce del titolo non rivela alcuna abrasione o anomalia segno di falsifi- cazione I titolo dunque presentava secondo il giudice de fallo, un girata piena del tutto regolare F per- tanto da considerarsi legittima. Osserva ancora il collegio che a torto il ricorren to lamenta la mancata considerazione delle CLICOstanze di fatto rilevate invece dal prino giudice. La senten- 7 必 za di secondo grado infatli, che peraltro ha già com- piuto l'esaustivo езame della materialità del titolo concludendo nel senso precisato, cota che la firma ap- موش posta in calce al timbro Lavoro e Sicur a e la specifi- cazione della qualifica del firmatario stesso consenti- varo alia banca ogni controllo e che la prodctta moda- costituisce affatto irregolarità nel senso litä non preteso. E' appera il caso di precisare che è del tutto er- Tata La pretesa della ricorrente di voler trarre ele- menti di prova della esistenza della clausola in que- azione dall'esame della matrice dell'assegno. La forma- lità e La letteralità del titolo di credito di cui si tratta impediscono di far rilevare ciò che ė C raneo al documento. Consegue che la doglianza che basa la sua accusa di violazione di legge anzitutto sulla insufficienza della motivazione che ha escluso la clausola di in zasferibi- lità è infondata perché invece la prede ta motivazionc è del tutto adeguata a sostenere la statuizione e nor fa emergere alcun vizio rilevante in questa sede. Peraltro la doglianza stessa laddove adombra a mancata percezione di alcune circostanze 6 di. alcuno documentazioni istruttorie inammissibile allegando Essa, se dei caso, un viz o revocatorio. 8 ch Il motivo deve essere respinto. 3) 11 ricorrente al secondo motivo lamerta la vio- lazione _a falsa applicazione degli artt 13 ed 86 della legge sull'assegno, rd m 1736 del 1933 nonché 1 a motivazione Omessa C contraddittoria ed insufficiente sui relativi punti. Sostiene che erroncamente la corte di merito ha ritenuto rilevante, al fine di accertare la responsabiliza del banchiere che paga a soggetto Dcn Regittimato un assegno con clausola di intrasferibilità, S a assenza di colpa o dolo. Invece tale respor sabi- La consegue alla sola esistenza della clausola dalla qualo deriva che la liberazione del debitore nasce dal pagamento al creditore Qual quinto motivo che in quanto connesso al socondo deve essere esaminato congiuntamente ad esso, il ricor- rente lamenta La violazione degli artt. 11,22,38 cd 86 de la 1. ass. e 2909 cc nonchè la insutticienza della motivazione. Sostiene che la sentenza impugnaza è pел- venuta alla criticata soluzione anche per aver confuso la normativa della circolazione de Litoli 'n generale con quella speciale del titolo murito di clause- Ver la.Sostiene che la legittimazione speciale del predetto preccsc rappresentante della spa Lavoro E Sicurtà costui avrebbe dovuto essere munito di procura.
3. Osserva il collegio che l'esame delle doglian- یان risul-a anzitutto assorbito dal rigetto del primo motivo nella parfte in cui esse allegano una violazio- Пe di legge che consegue alla esistenza della clausola, nella specie esclusa. Quan Lo aliz seconda parte della L doglianza espressa al quinto motivo relativa alla firma non leggibile apposta sotto il timbro, la sentenza impu- gnata ha chiarito che non è stato in alcun modo dedotto che lo Statuto della società Lavoro e Sicurtà impediva al Direttore dell'ufficio contabilită (qualifica che risulta apposta nel timbro, non fosse abilitato al 4 la firma di siffatci titoli. Alcun fondamento quindi | rivala la mancata esibizione di. ura procura da parte del predetto direttore.
4.Con il terzo motivo la ricorrente lamenta ancora la viclazione e la falsa applicazione dell'art 43 della leyye sull'assegno e la motivazione inadeguata Sil punto.Sostiene, infatti, che anche a volere rilenero non apposta la clausola La spiegata diligenza del banchie- re nella specie è stata male individuata. Cor i quarto motivo la ricorrente lamenta la vio- lazione degli artt 11 ,22,38 della legge sull' assegno conseguente al a di non aver ritenuto sospetta La circostanza della firma del direttore dell'ufficio con- Labilità. Intrambi motivi, infatti, censuraro la motivazione 10 dell'accertamento di fatto della regolarità del titolo, che la corte ha compiuto per giungere alla esclusione della clausola, e concludendo , come si રે detto , in modo esente da censure di legittimità , per la inesi- stenza di alcuna colpa in capo alla banca prenditri- ce. La loro trattazione è pertanto assorbita anch'essa. 5) Il ricorso incidentale è espressamente subordi- suanato all'accoglimento del ricorso principale. La inibita trattazione risulta pertanto anch'essa assorbite dalla mancanza di fondamento del ricorso principale medesimo.
6. Il ricorso principale deve essere respinto. Deve dichiarato assorbito quello incidentale. Ilessere ri- corrente principale deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidenta- le.Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 61, 37, oltre agli onorari di difensore che liquida in euro 1500,00 (resistenti)) in favore di ciascuna delle parti re stenti. In Roma il 9 novembre 2002. % - 1 - I Presidente Il Consigliere estensore o p e D Giuseppe Maria Berruti Angelo Grieco Helo Niec Juzuto IL CANCELLIERE 11 Andrea Bianchi