Sentenza 19 novembre 2003
Massime • 1
L'operatività della sospensione dell'esecuzione della pena (art. 656, comma quinto, cod. proc. pen., come sostituito dalla legge n. 165 del 1998 e succ. modif.) è esclusa nei confronti del soggetto che si trovi già detenuto in espiazione di pena, anche se per titolo diverso da quello costituito dalla condanna da eseguire, considerato che la ratio dell'istituto in questione è quella di evitare che sia sottoposto a detenzione il condannato che sia in condizioni di potere usufruire di una misura alternativa. (Questione già rimessa alle S.U. e non decisa per inammissibilità del ricorso, P.G. in proc. Trillicoso, rel. S.U. n. 26 del 2001).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/11/2003, n. 8117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8117 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 19/11/2003
1. Dott. PERRONE QU - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 1828
3. Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 021704/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di NAPOLI;
nei confronti di:
BO PA N. IL 09/08/1951;
avverso ORDINANZA del 04/02/2003 CORTE APPELLO di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
lette/sentite le conclusioni del P.G.;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Dott. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per l'annullamento della ordinanza impugnata senza rinvio con restituzione degli atti al P.G. per l'ulteriore corso;
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
In data 28 giugno 2002 il Procuratore Generale di Napoli emetteva ordine di carcerazione per espiazione di pena nei confronti di QU LU, già detenuto in carcere in esecuzione di altra pena.
Quest'ultimo presentava istanza di revoca dell'ordine e la Corte di Appello di Napoli, con ordinanza del 4 febbraio 2003, revocava l'ordine di esecuzione perché sarebbe stato necessario sospendere automaticamente l'esecuzione della pena ai sensi dell'articolo 656 comma 5 c.p.p., applicandosi tale istituto anche alla ipotesi del condannato detenuto per altro.
Proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore Generale di Napoli e deduceva che la sospensione automatica della pena era da ritenersi esclusa nel caso in cui il condannato si trovasse detenuto in carcere in esecuzione di altra pena.
Il ricorso è fondato.
A seguito delle modifiche apportate all'articolo 656 c.p.p. dalla legge n. 165 del 1998, il P.M. non è esonerato dall'emettere ordine di carcerazione, ma deve contestualmente e con separato provvedimento sospenderne l'esecuzione.
Attesa la ragion d'essere della indicata sospensione - e cioè quella di evitare che sia sottoposto a detenzione il condannato il quale sia in condizioni di potere usufruire di una misura alternativa -, è da escludere che detta sospensione possa trovare applicazione nei confronti di soggetto che sia già detenuto in espiazione di pena, anche se per titolo diverso da quello costituito dalla condanna da eseguire.
Ciò peraltro appare desumibile anche dal disposto di cui al comma due dell'articolo 656 cpp, secondo il quale, quando il condannato sia già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di giustizia e notificato all'interessato (in termini Cass. 19 settembre 2002, Boccia, in Guida al diritto 2003, n. 1, 97). È vero che su tale problema in giurisprudenza vi sono state oscillazioni, ma l'indirizzo assolutamente prevalente appare quello indicato e fatto proprio dalla citata sentenza Boccia. Il Collegio non ritiene di discostarsi da tale orientamento che appare fondato su una corretta interpretazione letterale e logico- sistematica dell'istituto in discussione.
Quanto detto impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
Gli atti vanno restituiti al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli per il corso ulteriore.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la restituzione degli atti al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli per ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 novembre 2003. Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2004