Sentenza 3 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/06/2002, n. 8039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8039 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 8 039 /02 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REG O, E DA OGNI SPESA., TASSA DIR TO AI SENSI DELL'ART. 10 REPUBBLIC EGGE 11-0-73 N. 533 OLO ALIANO 0 TE SUPREMA DI CASSAZIONE LA C Oggetto previdenze voo SEZIONE LAVORO sociale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE Presidente R.G. N. 16899/99 Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere Cron. 22056 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI Rel. Consigliere Ud. 24/01/02 Dott. Guido VIDIRI Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: AR ON, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DE SANCTIS 4, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE TENCHINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
- intimato -
avversO la sentenza n. 313/99 del Tribunale di CIVITAVECCHIA, depositata il 18/06/99 R.G. N. 444/95 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2002 349 udienza del 24/01/02 dal Consigliere Dott. Federico -1- ROSELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GUIDO RAIMONDI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SENTENZA Ritenuto che con sentenza del 5 maggio 1994 il Pretore di Civitavecchia rigettava la domanda proposta da LE IS contro l'Inps ed intesa inabilità 01 inad ottenere una pensione di subordine, un assegno di invalidità; che il Tribunale, dopo aver disposto una consulenza tecnica, rigettava l'appello del nuova soccombente con sentenza del 18 giugno 1999, recependo il giudizio del consulente, il quale diverse affezioni aveva bensì accertato osteoarticolari nonché un grave eccesso ponderale, ma aveva tenuto in considerazione solo quelle influenti sulla capacità di lavoro e ne aveva inferiore al minimo rilevato una gravità rivalidante;
che contro questa sentenza ricorre per cassazione il IS, mentre l'intimato Inps non si è costituito.
Considerato che
col primo motivo il ricorrente lamenta vizi di motivazione derivati dall'omessa considerazione, da parte del Tribunale, di tutte le malattie osteoarticolari accertate dal consulente tecnico;
che il motivo è infondato poiché il Tribunale, 3 come già il perito, ha esaminato tutte le afferazioni lamentate, essendosi esattamente limitato a tener presenti solo quelle invalidanti, tuttavia in grado così lieve da non ridurre la capacità di lavoro dell'assicurato al di sotto del limite necessario per ottenere i benefici previdenziali;
che parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, con cui viene censurata la compensazione delle spese in appello, giacchè la relativa valutazione è riservata al giudice di merito e non può essere censurata in cassazione (Cass. 7 marzo 2001 n. 3272); 3 3 che, rigettato il ricorso, sulle spese non si 0 5 1 . . A T N S I S R 3 D provvedere A A poiché l'intimato non si deve ' , 7 T L - , O L 8 L A ' D ( - E S L 1 D E O 1 P I B S costituito. S I 2 I N D N E G S G A G I O T E S A L A
P.Q.M.
O D O P A E T M L , T I I L O R E A R I T D D D La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le S I E O G T E N R E S E spese. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2002 Le til Presidente: Cons, extensore: Juice Rolli IL CANCELLIERE anco Depoc a in Cancelleria -3 GIU. 2002 Ogul. IL CANCELLIERE ча со