Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/04/2026, n. 9901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9901 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
Testo completo
Oscuramento disposto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta da: Alberto Giusti
SA AI
RA AL
IT IR NN SO
EO NI
ha pronunciato la seguente
Presidente
Consigliere
Consigliere Rel.
Consigliere
Consigliere
SENTENZA
Numero registro generale 13873/2025 Numero sezionale 623/2026 Numero di raccolta generale 9901/2026 Data pubblicazione 17/04/2026
Oggetto: LE
Ud.09/02/2026 PU
sul ricorso iscritto al n. 13873/2025 R.G. proposto da:
ME CO, rappresentato e difeso giusta procura speciale in atti dall'Avvocata Chiara Caggiano con domicilio digitale ex lege
-ricorrente-
contro
Ministero dell'interno, in persona del Ministro in carica, Prefetto della Provincia di Foggia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici domiciliano in Roma, Via dei Portoghesi, 12 e con domicilio digitale ex lege
-controricorrenti-
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Oscuramento disposto
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avverso il decreto della Corte d'Appello di Bari n. 1358/2025 depositato il 04/04/2025. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/2026 dal Consigliere RA AL. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Andrea Postiglione, che ha concluso riportandosi integralmente alle conclusioni scritte e chiedendo il rigetto del ricorso e che si dichiari inammissibile e/o manifestamente infondato il rinvio alla Corte Costituzionale Europee. Udita, per delega dei difensori dei ricorrenti, l'Avvocata Maria Salafia che si è riportata.
e alle
Supreme
FATTI DI CAUSA
OR
1.- Con ordinanza del 6 marzo 2020, il Tribunale di Foggia respingeva la domanda del Ministero dell'interno di declaratoria di incandidabilità, ai sensi dell'art. 143, comma 11, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per brevità di seguito anche TUEL, alle elezioni regionali, provinciali comunali e circoscrizionali, che si sarebbero svolte in Puglia, per quanto di rilievo, di CO ME, ex sindaco di CE, Comune in provincia di Foggia, in seguito allo scioglimento del Consiglio comunale per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. Con il decreto del 9 giugno 2021, la Corte d'Appello di Bari accoglieva il reclamo del Ministero con riferimento alla posizione dell'ex amministratore locale che dichiarava non candidabile «limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento del consiglio comunale di CE, ai sensi del 1° comma dell'art. 143, d.lgs. 267/2000». 1.1.- Avverso l'indicato provvedimento, CO ME proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Il Ministero dell'interno resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale in ordine all'inciso con cui la Corte d'Appello di Bari aveva
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dichiarato CO ME non candidabile <<limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento del consiglio comunale di CE». Nelle articolate deduzioni difensive, il ricorrente faceva valere l'errore in cui era incorsa la Corte territoriale nel dare applicazione a una versione dell'art. 143, comma 11, cit. non più vigente che aveva fissato in due, e non più in uno, i turni elettorali rispetto ai quali avrebbe prodotto effetto l'incandidabilità.
e
Era, infatti, quella applicata la versione anteriore alle modifiche apportate dall'art. 28, comma 1-bis, decreto-legge 4 ottobre 2018, n.113 recante "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata", convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, entrata in vigore il 4 dicembre 2018. Lo scioglimento del Consiglio comunale di CE era stato disposto con d.P.R. del 14 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 2019, e dunque nella piena vigenza della nuova disciplina, ma nel dispositivo dell'impugnato decreto, per un mero refuso, era stata indicata la diversa data del 20 luglio 2015, evidenza che aveva determinato la Corte di merito ad individuare, erroneamente, secondo la previgente disciplina - nel rilievo assunto dal provvedimento di scioglimento del corpo collettivo rispetto ai temini di efficacia della declaratoria di incandidabilità - in uno solo il numero dei turni elettorali rispetto ai quali avrebbe trovato applicazione la misura. L'errore era stato emendato dalla Corte territoriale con decreto del 28 settembre 2021, all'esito di procedimento di correzione di errore materiale. 1.1.1.- La Corte di cassazione con ordinanza del 16 febbraio 2023, n. 4948, rigettava il ricorso di CO ME, ma non esaminava quello incidentale del Ministero dell'interno e della Prefettura di Foggia e tenendo ferma
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l'erronea data di adozione del provvedimento di scioglimento, giusta d.P.R. del 20 luglio 2015 anziché d.P.R. del 14 ottobre 2019, lasciava che si consolidasse il decreto impugnato quanto al numero dei turni elettorali di efficacia della dichiarata incandidabilità. 1.2.- Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per revocazione davanti alla Corte di cassazione per errore di fatto, ai sensi dell'art. 395, n. 4 cod. proc. civ. e con riferimento all'art. 391-bis cod. proc. civ., il Ministero dell'interno e il Prefetto di Foggia, deducendo il mancato esame del ricorso incidentale, nella parte in cui si era rappresentato che la Corte d'Appello di Bari non aveva dichiarato l'incandidabilità per i due turni elettorali successivi allo scioglimento del consiglio comunale di CE (Foggia), secondo la nuova disciplina, "ratione temporis" vigente. La Corte di cassazione, con ordinanza del 23 maggio 2024, n. 14412, ritenuto l'errore revocatorio dell'ordinanza impugnata, ha accolto in sede rescindente l'originario ricorso incidentale, cassando il decreto della Corte d'Appello di Bari limitatamente al prolungamento della misura interdittiva a due turni elettorali, nella disciplina ratione temporis applicabile, successivi allo scioglimento del Consiglio comunale operato dalla novella del 2018, rimettendo quindi la causa al giudice del rinvio. Nel medesimo contesto, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato proposto da CO ME che sollecitava, nella dedotta nullità assoluta e "ab origine" della motivazione e quindi della decisione resa all'esito dell'accoglimento del ricorso principale, un nuovo giudizio di merito che questa Corte ha ritenuto suscettibile di essere rinnovato, secondo la nuova normativa, davanti al giudice del rinvio. Questa Corte ha ritenuto la non deducibilità nel giudizio di revocazione del preteso errore di giudizio. In fase di riassunzione, la Corte d'Appello di Bari, in accoglimento del reclamo proposto, nella formulazione dell'art. 143, comma, 11 TUEL, novellata dall'art. 28, comma 1-bis del d.l.
4.10.2018 n.113, convertito con
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modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, ha dichiarato CO ME non candidabile alle elezioni per la Camera dei Deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento Europeo, nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento del consiglio comunale di CE (Foggia) avvenuto con d.P.R. del 14 ottobre 2019, pubblicato su GU n. 262 dell'8 novembre 2019. Il giudice del rinvio, esclusa la rivalutazione dell'impianto probatorio, già esaminato dalla Corte d'Appello di Bari con il primo decreto, ha ritenuto inammissibili le contestazioni sollevate da CO ME sulla legittimità costituzionale della novellata disciplina e il sollecitato rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, TFUE, per brevità. La nuova formulazione della norma avrebbe modificato solo gli effetti sanzionatori e non anche i presupposti per l'applicazione della misura di cui andava esclusa la natura penale nella parte in cui essa risultava più gravosa quanto a termini di durata e di obiettiva applicabilità territoriale, in quanto estesa alle consultazioni nazionali ed europee. Veniva ribadita la natura preventiva della misura e, ancora, l'autonomia del relativo procedimento, con richiamo della giurisprudenza di legittimità (era citata, tra le altre, Cass., Sez. 1, 10/10/2024, n.26375) La questione di legittimità costituzionale sarebbe poi stata già vagliata negativamente dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 4948 del 2023, oggetto di ricorso per revocazione, nella quale si era precisato che lo scrutinio di costituzionalità dell'articolo 143 cit. era già stato effettuato dalla Corte con esito positivo (si era richiamata, tra le altre, Cass., Sez. Un., 30 gennaio 2015, n. 1747). Su siffatta premessa il decreto impugnato aveva quindi ritenuto che sul punto si fosse ormai formato il giudicato.
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2.- Avverso l'indicato provvedimento CO ME propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso il Ministero dell'interno. La trattazione è stata rimessa all'udienza pubblica del 9 febbraio 2026. Il Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione ha fatto pervenire requisitoria scritta in cui ha concluso per il rigetto del ricorso, con declaratoria di inammissibilità e/o manifesta infondatezza del rinvio alla Corte costituzionale e alle Supreme OR europee. All'udienza di discussione l'Avvocata Maria Salafia, in delega per il ricorrente, si è riportata alle conclusioni rassegnate negli scritti difensivi e il Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, Andrea Postiglione, ha concluso nei termini di cui alla requisitoria scritta. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge, in riferimento all'art. 24 della legge n. 87 del 1953 e all'art. 267 TFUE per omesso esame della questione di costituzionalità e della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia Europea, per avere ritenuto la Corte d'Appello di Bari, in sede di rinvio, il presunto giudicato sulle eccezioni di identico tenore formulate nel primo ricorso per cassazione e deduce, altresì, il ricorrente, l'erroneità della motivazione. Il decreto impugnato aveva escluso l'esame delle questioni di costituzionalità sollevate nel falso ed errato presupposto che sul giudizio di non manifesta fondatezza delle eccezioni di costituzionalità, si fosse espressa questa Corte e che sul punto fosse intervenuto il giudicato. Ricorda il ricorrente che le eccezioni di costituzionalità non sono eccezioni processuali in senso stretto e che quindi non sono coperte dal giudicato, potendo essere sollevate d'ufficio, anche nel caso in cui la questione non venga riproposta dalla parte, nei limiti della loro rilevanza. Nel costituirsi nel giudizio di rinvio, il ricorrente aveva riproposto l'eccezione di costituzionalità, già sollevata dinanzi alla Corte di cassazione nel
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precedente grado definito con ordinanza n. 4849 del 2023, e, ancora, nel giudizio per revocazione, e chiesto la rimessione della questione davanti alla Corte di giustizia, ai sensi dell'art. 267 TFUE. L'applicazione dell'art. 143, comma 11, cit. nella sua nuova formulazione, infatti, in difetto di doverosa verifica del rispetto delle garanzie costituzionali, ribadite anche dalla giurisprudenza CEDU, non sarebbe stata rispettosa dei trattati e del diritto dell'Unione. La Corte di giustizia si era espressa sulla legittimità dell'incandidabilità collegata alla c.d. legge Severino, sanzione prevista per chi era stato condannato in via definitiva, senza mai affrontare, invece, la rispondenza ai principi del diritto europeo del provvedimento emesso ai sensi del comma 11 dell'art. 143 TUEL, neppure nella precedente versione. 2.- Con il secondo motivo il ricorrente deduce, quindi, la violazione e falsa applicazione dell'art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267/2000, in relazione all'art. 6 e 7, Protocollo 1 della Convenzione dei diritti dell'uomo, in materia di giusto processo e deduce profili di illegittimità costituzionale dell'art. 143, comma 11, cit., in relazione agli artt. 2, 3, 5, 24 della Costituzione, per violazione delle norme nazionali e internazionali sul giusto processo, e in relazione agli artt. 3, 48 e 51 della Costituzione, sulla compromissione dei diritti di partecipazione a libere elezioni, nell'elettorato attivo e passivo, per un periodo di tempo ingiustificato e con ricadute all'interno dell'intero ambito nazionale. Il ricorrente fa valere la violazione delle norme convenzionali sul giusto processo e sulle garanzie processuali, da assicurare nel caso di una accusa di tipo penale da individuarsi secondo i criteri cdd. Engel (elaborati nella sentenza 8 giugno 1976, Engel e altri c. Paesi Bassi) e sollecita, per tali contenuti, rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia Europea, ai sensi dell'art. 267 TFUE. 2.1.- La Corte d'Appello di Bari, mancando di indagare sul carattere penale dell'illecito di cui al vigente art. 143, comma 11 TUEL, avrebbe reiterato,
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nell'applicazione, una prassi interpretativa, fatta propria nel precedente decreto n. 1792/2021, che si era affermata prima della novella senza vagliare, per i principi sanciti dalla giurisprudenza europea, la sostanza della nuova sanzione, che nella sua maggiore afflittività, anche ove non "etichettata" come penalistica nel diritto interno, non avrebbe potuto essere, per ciò solo, "affrancata dalle garanzie del giusto processo". Il provvedimento impugnato non aveva valutato le garanzie previste dalla Convenzione Edu per le norme sostanzialmente penali e tanto nonostante fossero emersi, nella fattispecie esaminata, i rilevanti profili della colpa dell'amministratore locale per lo scioglimento del Consiglio comunale, del nesso causale tra le sue condotte e l'effettiva compromissione del potere decisionale dell'ente locale, restando, altresì, definite ricadute in punto di onere della prova. Anche la citata sentenza della Corte costituzionale n. 103 del 1993, portata a sostegno del provvedimento impugnato, avrebbe pronunciato su un diverso contesto normativo segnatamente rispetto all'art. 15-bis della legge n. 55/1990 poi trasfuso nell'art. 143, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, nella sua prima stesura - in cui era previsto il solo scioglimento del Consiglio comunale e nessuna sanzione nei confronti degli amministratori.
2.2. Il ricorrente solleva quindi questione di legittimità costituzionale dell'art. 143, comma 11, TUEL, in relazione agli artt. 2, 3, 5, 24 della Costituzione, nel palese contrasto della norma con il diritto inviolabile ad un giusto processo, anche per la giurisprudenza CEDU "direttamente applicabile nell'ordinamento italiano", e in relazione agli artt. 3, 48 e 51 della Costituzione, per la compromissione dei diritti di partecipazione a libere elezioni dell'elettorato attivo e passivo, per un periodo di tempo ingiustificato e con ricadute nei confronti dei cittadini dell'intero territorio nazionale. La parte reitera istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE.
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Numero di raccolta generale 9901/2026
Data pubblicazione 17/04/2026
3.- Con il terzo motivo, dedotto in via subordinata nel carattere assorbente delle prime due censure, il ricorrente fa valere la nullità del decreto impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., per motivazione apparente. La Corte d'Appello avrebbe ritenuto l'idoneità dell'impianto motivazionale che sorreggeva il precedente decreto n. 1792/2021 a sostenere anche il decreto impugnato, anche se in applicazione di una norma, quella vigente, diversa e più afflittiva. 4.- La difesa erariale deduce, nel controricorso, l'infondatezza del primo motivo di ricorso. Il principio secondo il quale la questione di legittimità costituzionale può essere sollevata in ogni stato e grado senza alcuna preclusione, e anche d'ufficio dal giudicante, non potrebbe essere invocato nel giudizio di rinvio, quando il vaglio di costituzionalità sia già stato effettuato, come nel caso di specie, dalla Corte di cassazione che ha ritenuto la questione manifestamente infondata, con statuizione vincolante per le parti del giudizio. Il perimetro del giudizio di rinvio andrebbe individuato in quanto non sia già stato deciso dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 4948/2023 che aveva rigettato il ricorso per cassazione del ME, con statuizione ormai coperta da giudicato, e con l'ordinanza n. 14412/24 della stessa Suprema Corte, che aveva accolto il ricorso per revocazione del Ministero e dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione di CO ME.
4.1. I restanti motivi sarebbero inammissibili e comunque infondati. Il ricorrente non avrebbe individuato le norme convenzionali la cui violazione avrebbe potuto sostenere il sollecitato rinvio pregiudiziale europeo;
la novellata misura dell'incandidabilità, estesa a due turni elettorali successivi allo scioglimento del Consiglio comunale infiltrato ed estesa alle consultazioni nazionali ed europee, non avrebbe avuto natura penale con conseguente esclusione dell'applicazione dei criteri Engel.
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La motivazione del decreto impugnato non sarebbe nulla;
la nuova formulazione della norma avrebbe modificato, come chiarito dalla Corte territoriale, solo gli effetti sanzionatori e non i presupposti applicativi della misura.
5. Va esaminato il primo motivo di ricorso, distinguendo, al suo interno, il profilo che tocca il tema della formazione del giudicato sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 143, comma 11, TUEL, nella nuova formulazione, da quella sul rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia Europea. 5.1.- Il primo profilo è fondato, con la precisazione di seguito indicata. È nelle chiare affermazioni di questa Corte il principio secondo il quale, le eccezioni di costituzionalità non sono eccezioni processuali in senso stretto e che quindi, non coperte dal giudicato, possono essere sollevate d'ufficio, anche nel caso in cui la questione non venga riproposta dalla parte, nei limiti della loro rilevanza. Resta infatti riservata al potere decisorio del giudice la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi alla Corte costituzionale ben potendo la stessa essere sempre proposta, o riproposta, dall'interessato, oltre che prospettata d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali ritualmente dedotte nel processo (tra le altre, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14666 del 09/07/2020; in termini, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 8033 del 20/03/2023). La spendibilità in ogni tempo, nella pendenza del giudizio, dell'eccezione con cui si solleva o rileva d'ufficio questione di legittimità costituzionale non ha, nello scrutinio della fattispecie in esame, carattere dirimente, rilevando, piuttosto, e invece, all'indicato fine, il differente profilo relativo a se, e in quali limiti, possa essere sollevata questione di costituzionalità nel giudizio di rinvio celebrato all'esito dell'accertamento rescindente svolto dalla Corte di cassazione in un giudizio di revocazione.
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Il giudizio di rinvio davanti alla Corte d'Appello di Bari, nel quale è stato pronunciato il decreto oggetto di ricorso, ha trovato svolgimento dopo l'accoglimento con l'ordinanza di questa Corte n. 14412 del 2024 - adottata ai sensi degli art. 391-bis cod. proc. civ. e con riferimento all'art. 395 n. cod. proc. civ. - del mezzo revocatorio proposto dal Ministero dell'interno e la Prefettura di Foggia avverso la precedente ordinanza n. 4948 del 2023, depositata il 16/02/2023. Con l'accoglimento del rimedio straordinario, la Corte di cassazione ha individuato l'errore revocatorio della propria ordinanza n. 4948 cit. nella data di adozione con d.P.R. 20 luglio 2015, ivi ritenuta, del provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale di CE, che è stata quindi corretta in quella corrispondente al successivo d.P.R. 14 ottobre 2019. Il differente termine del provvedimento di scioglimento dell'ente locale, per ritenuta infiltrazione mafiosa, è valso quindi ad individuare la normativa "ratione temporis" applicabile alla misura della incandidabilità dell'ex sindaco del Comune di CE, nella versione dell'art. 143, comma 11, novellata dall'art.28, comma 1-bis del d.l.
4.10.2018 n.113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132. Il giudizio di revocazione ha quindi avuto l'effetto di riaprire l'accertamento sul fatto. Non più definito, per le condotte contestate all'amministratore locale, dalla previgente disciplina sulla declaratoria di incandidabilità, su cui soltanto si era formato il giudicato all'esito del rigetto di cui all'ordinanza n. 4849 del 2023, pronunciata in applicazione della giurisprudenza di legittimità (è citata, Cass. SU, n. 1747 del 2015), il fatto è stato rimesso, nei suoi novellati termini, all'accertamento del giudice del rinvio. La questione di legittimità costituzionale costruita sul nuovo plesso normativo è come tale nuova e non interseca, con le sofferte e conseguenti preclusioni, quella scrutinata nell'ordinanza revocata n. 4849 cit. il cui
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giudicato sarebbe caduto, invece, sulla differente e previgente disciplina della misura. In materia di giudicato, può essere sollevata di nuovo questione di legittimità costituzionale nel giudizio rescissorio di rinvio laddove essa investa il complesso di norme nella diversa disciplina ritenuta "ratione temporis" applicabile nel celebrato giudizio rescindente, che sia stato promosso per la revocazione, ai sensi degli art. 391-bis cod. proc. civ. e con riferimento all'art. 395 n. cod. proc. civ., di un provvedimento della Corte di cassazione senza che rilevi, in senso preclusivo, il giudicato formatosi, nel ritenuto vigore della precedente disciplina, nel giudizio oggetto di revocazione. Laddove invece la questione di legittimità costituzionale reiterata investa il quadro normativo già scrutinato nel provvedimento fatto oggetto di ricorso per revocazione in cassazione, senza che il giudizio rescindente sia valso a riaprire, per il successivo giudizio di rinvio, i termini di accertamento, fermo il giudicato formatosi sulla lettura della norma, resta precluso alle parti e al giudice di sollevare nuovamente la questione. Il motivo di ricorso, assorbito ogni suo ulteriore contenuto, è pertanto fondato e la questione di legittimità costituzionale dell'art. 143, comma 11, TUEL, nella versione novellata dall'art. 28, comma 1-bis del d.l.
4.10.2018 n.113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, che ben poteva essere proposta nel giudizio di rinvio non incorrendo nella preclusione da giudicato, può essere sollevata nel presente giudizio di legittimità, per essere esaminata nello scrutinio del secondo motivo, nei termini di cui appresso si dirà.
5.2. Quanto al secondo profilo, il motivo, anche per tali contenuti, è fondato. Nella natura processuale della dedotta censura e quindi previo accesso diretto agli atti, è agevole riscontrare per questa Corte che con l'ordinanza n. 4849 del 2023 la richiesta di rinvio pregiudiziale, ai sensi dell'art. 247 TFUE, non è neppure stata oggetto di una distinta valutazione perché
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ritenuta "assorbita" all'esito della disamina della questione di legittimità costituzionale, di cui si era lì esclusa la non manifesta infondatezza. Inoltre, l'ordinanza n. 4849 cit. aveva pronunciato nel ritenuto vigore della vecchia normativa che faceva da contrappunto ad un fatto diverso. L'apprezzata novità della misura ex art. 143, comma 11, come novellato, consente di dare ingresso alla valutazione di compatibilità della declaratoria di incandidabilità nei suoi più ampi contenuti - estesi in termini di durata ai due turni elettorali successivi allo scioglimento del Comune infiltrato, con compressione, tra gli altri, del diritto dell'elettorato attivo e passivo, per un periodo di almeno 10 anni e all'interno di un ambito territoriale più ampio che riguarda anche le elezioni nazionali ed europee - con i principi normativi e giurisprudenziali dell'Unione europea, anche attraverso o strumento del rinvio pregiudiziale (art. 267 TFUE). 6.- Il secondo motivo di ricorso è infondato e, per taluni profili, finanche
inammissibile.
6.1.- Con il proposto mezzo il ricorrente sollecita questione di legittimità costituzionale nei termini ai quali si è dato l'ingresso in giudizio per le ragioni indicate nella disamina del primo motivo, sull'asserita preclusione da giudicato che si è qui esclusa. Il motivo è infondato e per esso non è "non manifestamente infondata" la dedotta questione di legittimità costituzionale. Il ricorrente denuncia profili di illegittimità costituzionale del novellato articolo 143, comma 11, del D. Lgs. n. 267/2000, in relazione agli artt. 2, 3, 5, 24 della Costituzione, per violazione delle norme nazionali e internazionali sul giusto processo, e in relazione agli artt. 3, 48 e 51 per la compromissione dei diritti di partecipazione a libere elezioni dell'elettorato attivo e passivo, per un periodo di tempo ingiustificato con ricadute nell'intero ambito nazionale ed europeo. Si evocano, sia pure per un percorso qui contratto e di non chiarissima lettura, quali parametri interposti, ai sensi dell'art. 117, primo comma, della
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Costituzione, norme internazionali o comunitarie, a cui la previsione costituzionale correla l'obbligo di conformità dell'ordinamento interno. Nella natura sostanzialmente penale in ragione di una sua maggiore obiettiva afflittività, anche di durata, prevista nella riscrittura della norma, la misura della incandidabilità ex art. 143, comma 11, TUEL, "ratione temporis" vigente, entrerebbe in frizione con i diritti, a rilievo costituzionale, di elettorato attivo e passivo e della persona, in genere (artt. 48, 51 e 2 Cost.), oltre che con non meglio dedotte - in difetto, nell'articolato motivo, dell'indicazione di un "tertium comparationis" - comparabili situazioni e censure di intrinseca irragionevolezza (art. 3 Cost.); nella denunciata, altresì, ricaduta che la norma avrebbe in punto di lesione del diritto di difesa e delle autonomie locali (artt. 24 e 5 Cost.). All'interno del coacervo dei parametri evocati, il dubbio di costituzionalità pienamente si annida sull'asserita natura penale della dichiarazione di incandidabilità e quindi sul contrasto, nella contestata importante afflittività della misura, con il diritto di difesa e con i diritti della persona, declinati come diritti di elettorato attivo e passivo.
6.2. Il ricorrente si duole, innanzitutto, della violazione delle norme - da intendersi richiamate quali parametro interposto ex art. 117, primo comma, della Costituzione -, della Convenzione Edu (art. 6, protocollo, recte, par. 1) dettate sulle garanzie processuali che devono assicurarsi nel caso in cui ricorra un'accusa di tipo penale, secondo i criteri adottati nella nota sentenza Engel. La declaratoria di incandidabilità, in ragione della sua maggiore gravosità, dopo la novella contenuta nel d.l. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, rientrerebbe nella categoria delle sanzioni "penali" nell'accezione più ampia fatta propria dal diritto convenzionale e richiederebbe, come tale, più adeguate garanzie processuali.
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Ciò posto, il principio del "giusto processo", previsto dall'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, dettato sulle garanzie processuali riservate alle accuse penali, è stato solo evocato dal ricorrente che non ha dedotto, con specificità, quale delle tutele sia poi mancata nel celebrato giudizio sulla novellata misura della incandidabilità. Il ricorrente neppure ha dedotto, con puntualità, sulla violazione del principio di legalità, compreso e disciplinato nell'art. 7 Cedu e richiamato, nella sua valenza sostanziale, per l'invocata applicazione dei cdd. criteri Engel. I profili oggetto di accertamento nel giudizio sulla incandidabilità, individuati dal ricorrente a sostegno dell'indole penale della misura, sono ancora denunciati genericamente in ricorso, icasticamente rimarcati con la suggestiva immagine della "truffa delle etichette" di cui si avvarrebbero i legislatori nazionali nel negare rilievo penale alle fattispecie contestate. La colpa dell'amministratore locale per lo scioglimento del Consiglio comunale, il nesso causale tra condotta del primo e vulnus al potere decisionale dell'ente locale, e l'onere della prova attenuato dell'amministrazione, che può avvalersi del ragionamento presuntivo per l'applicazione della misura della incandidabilità, sono profili che, nel denunciato rilievo penale delle condotte, non vengono debitamente dedotti come incompatibili con il relativo modello processuale di difesa. Sul punto, peraltro, la Corte Edu, nello scrutinio del margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati membri, ha ritenuto la compatibilità con le garanzie difensive anche dell'applicazione di presunzioni di colpa rispetto a sanzioni penali. Con la decisione adottata nel caso IL c. MA (3 Giugno 2021 - ricorso n. 48431/18), la Corte si è trovata a confermare la sua giurisprudenza in tema di presunzioni di colpa (paragrafi 46-48) che non sono vietate in linea di principio purché gli Stati rimangano entro limiti ragionevoli, tenendo conto dell'importanza della posta in gioco e tutelando i diritti della difesa
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nella ragionevole proporzione con il fine legittimo che si intende raggiungere. Nelle valutazioni dei giudici di Strasburgo, resta fermo il rilievo che non spetta alla Corte Edu sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei tribunali nazionali, ai quali spetta di norma esprimere un giudizio sulle prove, rimarcando che compito della prima è quello di accertare se il procedimento nella sua interezza, compreso il modo in cui sono state acquisite le prove, sia stato equo (è richiamata, sul punto, tra le altre, OF
contro
SA MA (dec. n. 38977/15, § 59, 2 maggio 2017). Si tratta di un indirizzo, più recentemente rimarcato con la sentenza Episcopo e AN c. Italia - Prima sezione 19 dicembre 2024 (ricorsi 47284 e 84604/17), in cui si riconosce la compatibilità al sistema unionale della presunzione di innocenza che, nella prospettiva processuale, rispetti il requisito relativo all'onere della prova anche dove declinato come presunzione legale. Il profilo di censura, nel suo mediato rilievo all'interno della sollevata questione di legittimità costituzionale, è pertanto infondato dove non inammissibile per genericità. 6.3.- Quanto ai restanti parametri, ma ancora pure per il sospetto di violazione delle difese processuali proprie del sistema penale, vengono in valutazione i principi espressi da questa Corte con la sentenza a Sezioni Unite n. 1747 del 2015, che sostengono, pur nel novellato contesto normativo, la non fondatezza del dubbio di legittimità costituzionale sollevato dal ricorrente, con le precisazioni che seguono. 6.3.1.- Va ribadita, innanzitutto, la funzione di "extrema ratio" della misura che, di natura interdittiva e a carattere preventivo, riesce "a salvaguardare così beni primari dell'intera collettività nazionale accanto alla sicurezza pubblica, la trasparenza e il buon andamento delle amministrazioni comunali nonché il regolare funzionamento dei servizi loro affidati, capaci di alimentare la "credibilità" delle amministrazioni locali presso il pubblico e
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il rapporto di fiducia dei cittadini verso le istituzioni -, beni compromessi o messi in pericolo, non solo dalla collusione tra amministratori locali e criminalità organizzata, ma anche dal condizionamento comunque subito dai primi, non fronteggiabile, secondo la scelta non irragionevolmente compiuta dal legislatore, con altri apparati preventivi o sanzionatori dell'ordinamento" (Cass. SU n. 1747 del 2015; in termini: Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 15038 del 08/06/2018; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23445 del 27/07/2022). 6.3.2.- La più ampia distensione temporale della misura della incandidabilità (destinata ad avere effetto non più per un solo turno elettorale, successivo allo scioglimento per infiltrazioni mafiose del Comune di appartenenza dell'amministratore locale, ma ormai per due, con possibile distensione dell'interdizione per dieci anni, nel caso di due legislature senza scioglimenti anticipati), e, ancora, il suo allargamento a un più ampio bacino territoriale (non più limitato alle consultazioni locali, regionali, provinciali o comunali, ma esteso alle elezioni nazionali ed europee), lascia ferma la tenuta costituzionale, ritenuta nell'indicato precedente di questa Corte. Fa gioco, in tal senso, una opzione legislativa ancora rispettosa del canone della ragionevolezza, nel ricercato equilibrio tra esigenze di prevenzione e diritti.
6.3.3. Il punto di tenuta del sistema, rispetto a ogni rischio di compromissione del delicato equilibrio raggiunto dal legislatore tra legittime esigenze di prevenzione dell'ordinamento, a fronte di fenomeni insidiosi quale è l'infiltrazione mafiosa nel tessuto istituzionale, e il diritto di elettorato passivo (art. 51 Cost.) "diritto politico fondamentale", riconosciuto a tutti i cittadini in condizioni di eguaglianza e riconducibile nell'ambito dei diritti inviolabili di cui all'art. 2 Cost., nelle affermazioni della Corte costituzionale (sentenza n. 235 del 1988; sentenza n. 571 del 1989) è, ancora, pur dopo la modifica introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella legge n. 132 del 2018, nella necessità che il provvedimento
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che dichiari l'incandidabilità abbia natura definitiva e consegua ad un procedimento di squisita indole giurisdizionale, in cui sia assicurata ogni difesa alle parti. La dichiarazione di incandidabilità, che non impone la verifica della commissione di un illecito penale o dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione di una misura di prevenzione, incide sul diritto fondamentale all'elettorato passivo, ancora in modo spazialmente e temporalmente limitato, mantenendosi, la misura, lungo i margini dell'esclusivo fine di ristabilire il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni, indispensabile per il corretto funzionamento dei compiti demandati all'ente (Cass., Sez. I, ordinanza n. 15038 cit.).
6.3.4. Anche la non automaticità dell'incandidabilità, affermata dalla giurisprudenza di questa Corte, si erge a limite della interdizione, nella ritenuta necessità che le posizioni dei singoli soggetti interessati vengano autonomamente e distintamente valutate, per evidenziare collusioni o condizionamenti che "secondo l'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte, abbiano determinato, per colpa dell'amministratore una situazione di cattiva gestione della cosa pubblica, aperta alle ingerenze esterne e asservita alle pressioni inquinanti delle associazioni criminali operanti sul territorio" (Cass., Sez. I, sentenza n. 19407 del 03/08/2017). 6.4.- Si compongono in tal modo a sistema, in un non irragionevole temperamento, i diritti all'elettorato e gli esiti di una corretta gestione della Amministrazione, negli effetti non automatici di una sentenza di accertamento, esito di un procedimento giurisdizionale, che trova ragione, con il trascorrere del tempo, nella sua progressiva stabilizzazione. 6.5.- La questione di illegittimità costituzionale dell'art. 143, comma TUEL, modificato con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella legge n. 132 del 2018, per violazione degli artt. 2, 51, 117, primo comma, Cost., fermi i profili di genericità degli ulteriori parametri evocati, è manifestamente infondata.
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7. L'ulteriore profilo del secondo motivo con cui il ricorrente, nelle denunciate violazione delle norme convenzionali sul giusto processo e sulle garanzie processuali per la dedotta inosservanza dei cdd. criteri cdd. Engel, sollecita a questa Corte il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia Europea, anche CGUE, ai sensi dell'art. 267 TFUE, è inammissibile. L'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, TFUE, stabilisce che, la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciare, in via pregiudiziale: a) sull'interpretazione dei trattati;
b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione. L'interpello pregiudiziale muove dalla competenza della Corte di Lussemburgo in punto di interpretazione e la validità del diritto dell'Unione, senza che quindi possano costituire oggetto diretto del mezzo, come invece nella specie avvenuto, le previsioni della Convenzione Edu. Né può dirsi che per la sollecitazione venuta, la CGUE sia stata investita della portata della normativa CEDU in quanto rilevante per interpretare i diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE (CDFUE), non essendo contenuta nell'introdotto mezzo alcuna prospettiva in tal senso. Il mezzo è quindi stato inammissibilmente dedotto. 8.- Il terzo motivo di ricorso con cui ricorrente deduce la nullità del decreto impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., per motivazione apparente, in quanto la Corte d'Appello avrebbe ritenuto che l'impianto motivazionale del primo decreto, il n. 1792/2021, fosse idoneo a sorreggere anche il successivo, per le ragioni indicate a sostegno del rigetto del secondo motivo, resta assorbito. 9.- In via conclusiva il ricorso è infondato.
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10. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in
dispositivo.
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Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019). Si dispone che, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Rigetta il ricorso;
P.Q.M.
condanna il ricorrente ME CO a rifondere alla parte controricorrente le spese processuali che liquida in euro 3.000,00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Si dispone che, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 09/02/2026.
Il Consigliere Estensore RA AL
Il Presidente Alberto Giusti
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