Cass. civ., sez. I, sentenza 17/04/2026, n. 9901
CASS
Sentenza 17 aprile 2026

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  • Accolto
    Applicazione della normativa vigente in materia di incandidabilità

    La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso per revocazione del Ministero, ha ritenuto che l'errore revocatorio riguardasse la data di adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale, correggendola e applicando la normativa vigente che prevedeva l'incandidabilità per due turni elettorali.

  • Rigettato
    Omesso esame della questione di costituzionalità e richiesta di rinvio pregiudiziale

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo solo nella parte in cui si deduceva la possibilità di sollevare una nuova questione di costituzionalità nel giudizio di rinvio, in quanto la questione riguardava il nuovo quadro normativo applicabile dopo la decisione di revocazione. Tuttavia, il motivo è stato poi ritenuto infondato nel merito, così come la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea, ritenuta inammissibile.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione della normativa sull'incandidabilità e profili di illegittimità costituzionale

    La Corte ha ritenuto il motivo infondato, escludendo la natura penale della sanzione e la violazione delle garanzie processuali. Ha altresì ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale sollevata, confermando la tenuta costituzionale della misura anche nella sua nuova formulazione.

  • Rigettato
    Motivazione apparente del decreto impugnato

    La Corte ha dichiarato il motivo assorbito dalle precedenti censure, che sono state ritenute infondate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 17/04/2026, n. 9901
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9901
    Data del deposito : 17 aprile 2026

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