Cass. civ., sez. III, sentenza 17/07/2002, n. 10400
CASS
Sentenza 17 luglio 2002

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La relazione di accessorietà dell'obbligazione fideiussoria rispetto a quella principale non esclude la reciproca autonomia delle due obbligazioni e si traduce sul piano processuale nella non configurabilità del litisconsorzio necessario tra creditore, debitore principale e fideiussore, a meno che il giudice non ordini l'intervento in causa del fideiussore ai sensi dell'art. 107 cod. proc. civ., nel qual caso si realizza una situazione di litisconsorzio necessario di tipo processuale, che produce i medesimi effetti di quello sostanziale.

La disposizione dell'art. 1945 cod. civ., che disciplina le eccezioni opponibili dal fideiussore nei confronti del creditore, non tutela un interesse di ordine pubblico ma un interesse di natura privata e può quindi essere derogata dalle parti nell'esplicazione del principio di autonomia contrattuale, mediante apposita clausola con la quale il fideiussore rinunci ad eccepire l'invalidità dell'obbligazione principale, senza che ne risulti alterata la natura del negozio fideiussorio. (Nella specie è stata ritenuta valida la clausola con la quale la garanzia fideiussoria è stata estesa anche alle obbligazioni assunte da soggetto privo di poteri rappresentativi della società debitrice principale, implicitamente interpretata come rinuncia ad eccepire l'invalidità derivante da assenza di poteri rappresentativi).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 17/07/2002, n. 10400
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10400
Data del deposito : 17 luglio 2002

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