Sentenza 17 luglio 2002
Massime • 2
La relazione di accessorietà dell'obbligazione fideiussoria rispetto a quella principale non esclude la reciproca autonomia delle due obbligazioni e si traduce sul piano processuale nella non configurabilità del litisconsorzio necessario tra creditore, debitore principale e fideiussore, a meno che il giudice non ordini l'intervento in causa del fideiussore ai sensi dell'art. 107 cod. proc. civ., nel qual caso si realizza una situazione di litisconsorzio necessario di tipo processuale, che produce i medesimi effetti di quello sostanziale.
La disposizione dell'art. 1945 cod. civ., che disciplina le eccezioni opponibili dal fideiussore nei confronti del creditore, non tutela un interesse di ordine pubblico ma un interesse di natura privata e può quindi essere derogata dalle parti nell'esplicazione del principio di autonomia contrattuale, mediante apposita clausola con la quale il fideiussore rinunci ad eccepire l'invalidità dell'obbligazione principale, senza che ne risulti alterata la natura del negozio fideiussorio. (Nella specie è stata ritenuta valida la clausola con la quale la garanzia fideiussoria è stata estesa anche alle obbligazioni assunte da soggetto privo di poteri rappresentativi della società debitrice principale, implicitamente interpretata come rinuncia ad eccepire l'invalidità derivante da assenza di poteri rappresentativi).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/07/2002, n. 10400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10400 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. MICHELE LO PIANO - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
VA NZ, elettivamente domiciliata in ROMA VLE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell'avvocato PUNZI CARMINE, che la difende unitamente all'avvocato PRATI EMANUELE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
S.A.R. SOCIETÀ ANONIMA RESINE in persona dell'Amministratore Unico Signora LA LA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato NOBILONI ROBERTO, che la difende unitamente all'avvocato BRINI GIORGIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
ZI IA, RO NO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1219/98 della Corte d'Appello di BOLOGNA, sezione seconda civile, emessa il 19/6/1998, depositata il 21/12/98;
RG.1503/1995;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/01 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato PRATI EMANUELE;
udito l'Avvocato BRINI GIORGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società anonima resine (SAR) convenne innanzi al tribunale di Forlì OS RO e NE CI, fideiussori della srl VI, chiedendo la convalida del sequestro conservativo autorizzato dal presidente del tribunale fino alla concorrenza di lire 300.000.000 e la condanna dei convenuti al pagamento della somma garantita (lire 294.920.000) oltre accessori.
A seguito del decesso del OS furono convenuti in riassunzione gli eredi, UZ MA e OS IN.
Si costituirono in giudizio la NE e la UZ: la prima eccepì la nullità della fideiussione per indeterminabilità dell'oggetto; la seconda disconobbe la sottoscrizione del suo dante causa e - chiese l'autorizzazione a chiamare nel processo la VI, debitrice principale, per esserne garantita. Autorizzata la chiamata, il processo si interruppe per il fallimento della VI e fu riassunto dalla SAR nei soli confronti dei fideiussori.
Il tribunale ritenne estinta la causa di garanzia;
rigettò la domanda di convalida per difetto del "periculum in mora"; condannò la NE ed il OS al pagamento della somma di lire 294.920.000 oltre accessori;
rigettò la domanda concernente la UZ per carenza di prova.
La decisione venne autonomamente impugnata dalla NE e dal OS.
La Corte di appello di Bologna riunì le impugnazioni ed accolse quella del OS, rigettando l'altra.
In ordine al rigetto, che qui solo interessa, essendo stata per il resto accettata la sentenza, ha osservato: 1) qualora, come nella specie, il fideiussore, convenuto dal creditore per il pagamento, chiami in causa il debitore principale per esserne garantito, si verifica un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, con la conseguenza che il creditore è libero di riassumere la causa nei confronti del solo fideiussore, lasciando che si estingua nei confronti del debitore principale;
2) l'eventuale invalidità dell'obbligazione della VI, debitrice principale, dipendente dall'essere stata assunta dall'amministratore unico al di fuori dei poteri a lui conferiti, non rileva, oltre che per il fatto che la totale indipendenza dell'obbligazione del fideiussore rende tale obbligazione insensibile alle vicende di quella del debitore principale, perché i fideiussori si sono impegnati a rispondere anche nell'ipotesi di invalidità di tale ultima obbligazione;
3) la giurisprudenza formatasi anteriormente alla L. 154/1992 non ha affatto limitato la validità della fideiussione "omnibus" all'ipotesi in cui la fideiussione sia prestata a favore di un istituto di credito.
Avverso tale sentenza la NE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi illustrati con memoria;
ha resistito con controricorso la SAR.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente, nel denunciare violazione e falsa applicazione degli artt. 102, 107, 307 c.p.c. in relazione all'art 360, nn. 3 e 5, stesso codice, sostiene che la corte territoriale ha ritenuto che non sia ravvisabile nella specie una situazione di litisconsorzio necessario - e correlativamente ha escluso che il giudizio si è estinto a causa della mancata riassunzione nei confronti della VI - perché non ha considerato che, oltre alla domanda di garanzia, è stata proposta l'eccezione di insussistenza del debito della parte anzidetta;
eccezione che ne comportava la necessaria partecipazione al giudizio;
aggiunge che la corte ha obliterato di considerare che la chiamata in causa della VI è stata ordinata dal giudice ai sensi degli artt. 102 e 107 c.p.c., per cui si è realizzata una situazione di litisconsorzio necessario di natura processuale, che produce i medesimi effetti della corrispondente situazione di natura sostanziale.
Il motivo è infondato.
Confermato che la chiamata in garanzia del debitore principale da parte del fideiussore va qualificata come chiamata in garanzia impropria e non dà luogo ad una situazione di litisconsorzio necessario in quanto il coinvolgimento del chiamato deriva dalla deduzione di un rapporto diverso, soltanto connesso a quello dedotto dal creditore-attore, che comporta un obbligo di rilievo dalla responsabilità fatta valere nei confronti del fideiussore con la domanda introduttiva (Cass.
4.2.1995 n. 1337; Cass. 24.1.1997 n. 722), va rilevato che la relazione di accessorietà dell'obbligazione fideiussoria rispetto a quella principale non esclude - la reciproca autonomia delle due obbligazioni e si traduce sul piano processuale nell'inconfigurabilità del litisconsorzio necessario tra creditore, debitore principale e fideiussore (Cass. 30.1.1985 n. 579; Cass.
7.6.1974 n. 1709), sicché ben a ragione la corte territoriale ha escluso la ricorrenza nella specie di una situazione di litisconsorzio necessario di natura sostanziale.
Non par dubbio che, se il giudice di primo grado avesse ordinato la chiamata in causa della VI a norma dell'art. 107 c.p.c., si sarebbe realizzata una situazione di litisconsorzio necessario di natura processuale, che avrebbe prodotto i medesimi effetti della corrispondente situazione di natura sostanziale (Cass. 28.1.1999 n. 739; Cass. 25.3.1996 n. 2628) Senonché nella specie la chiamata è stata disposta a richiesta di parte e quindi a norma dell'art. 106 C.P.C. Con il secondo motivo la ricorrente deduce "errata valutazione in ordine alla validità della fideiussione omnibus sottoscritta inter partes in data 6 agosto 1985 e contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo della controversia"; sostiene che la fideiussione è omnibus e, pertanto, avrebbe dovuto essere dichiarata nulla siccome prestata a favore di una società invece che di un istituto di credito;
ulteriore ragione di nullità, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto essere individuata nella natura vessatoria di sette clausole, che compongono il contratto, con il quale è stata costituita.
Il motivo è infondato nella parte che si riferisce alla fideiussione "omnibus", non essendovi ragione per ritenere che, anteriormente all'entrata in vigore della L. 154/1992, la fideiussione con oggetto indeterminato, ma determinabile "per relationem", fosse valida, se prestata in favore di istituto di credito, ed invalida, se prestata in favore di soggetto diverso, anche se l'elaborazione giurisprudenziale si è concentrata sul primo tipo di fideiussione, ed è inammissibile per il resto, introducendo questioni nuove che coinvolgono accertamenti di fatto. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta che la corte territoriale - violando imprecisate norme di legge - abbia superato la questione che i titoli cambiari, cui inerisce la fideiussione, sono stati rilasciati dall'amministratore unico della VI senza i poteri necessari e sono, perciò, invalidi, con l'incongrua motivazione che "la fideiussione prevede l'ipotesi che l'A.U. ponga in essere atti dispositivi senza poteri ed espressamente copre i debiti contratti irregolarmente dalla VI". In effetti - sostiene - "la VI e la SAR hanno posto in essere operazioni contabili fittizie con il solo scopo di costringere i fideiussori al pagamento di somme per crediti che in realtà non sono mai esistiti" e la corte territoriale non ha ammesso la prova intesa a dimostrarlo, ritenendola tardiva ed irrilevante.
Neppure questo motivo è fondato.
La corte territoriale ha rilevato che il contratto di fideiussione contiene patto, con il quale la garanzia è stata estesa anche alle obbligazioni assunte da soggetto privo di poteri rappresentativi della società, e ha ritenuto il patto valido, implicitamente interpretandolo come rinuncia ad eccepire l'invalidità derivante da assenza di poteri rappresentativi. E secondo la giurisprudenza di questa Corte la norma racchiusa nell'art. 1945 c.c. sulle eccezioni opponibili dal fideiussore non tutela un interesse di ordine pubblico, bensì un interesse di natura privata, e può essere derogata dalle parti nell'esplicazione del principio di autonomia contrattuale mediante clausola, con la quale il fideiussore rinunci ad eccepire l'invalidità dell'obbligazione principale, senza che risulti alterata la natura del negozio fideiussorio (Cass. 20.12.1995 n. 12979; Cass. 31.8.1984 n. 4738). Restano assorbiti gli ulteriori profili del motivo, compreso quello relativo alla prova testimoniale, che sarebbe in sè inammissibile per la mancata indicazione delle circostanze di fatto, sulle quali verte la prova.
È, infine, inammissibile il quarto motivo, con il quale la ricorrente deduce che la fideiussione è nulla per essere immeritevole di tutela l'interesse perseguito dai contraenti, in quanto introduce questioni che non hanno formato oggetto del giudizio di secondo grado e richiedono accertamenti di fatto che non sono stati compiuti perché non richiesti.
In conclusione, il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente al rimborso delle spese in favore della controricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese in L. 319.610 (Euro 165,06) oltre onorari liquidati in lire 7.000.000 (Euro 3.615,20).
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 27 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2002