Sentenza 28 gennaio 1999
Massime • 1
La chiamata del terzo "iussu iudicis" di cui all'art. 107 cod. proc. civ. determina (in assenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario di natura sostanziale) una situazione di litisconsorzio necessario cd. "processuale", non rimuovibile per effetto di un diverso apprezzamento del giudice dell'impugnazione. La conseguenza della mancata ottemperanza all'ordine del giudice è, poi, espressamente disciplinata dall'art. 270, comma secondo, cod. proc. civ., secondo il quale la causa non si estingue (così come preveduto nel testo anteriore alla riforma di cui alla legge n. 857 del 1950), ma viene cancellata dal ruolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/01/1999, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente -
Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Rel. Consigliere -
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AB ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. MANTEGAZZA 24, presso il Signor L. GARDIN, rappresentato e difeso dall'avvocato ROMANO COLARUSSO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
LABORCLINIC Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CATTARO 28, presso l'avvocato P. SCHIFONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GAETANO CENTONZE, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 595/96 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 31/10/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/10/98 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGINENTO DEL PROCESSO
Nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dal dottor ER ES nel confronti della Clinilabo s.r.l. dinanzi al Tribunale di LE , con ordinanza del 7 - 25 ottobre 1988 il Collegio ordinava l'intervento in causa di TO Corniola, che appariva titolare di un rapporto sostanziale connesso per titolo e per oggetto a quello dedotto in sede monitoria, mandando alla parte più diligente per la citazione del terzo.
Con ordinanza del 27 giugno 1989 il giudice istruttore, dinanzi al quale le parti erano state rimesse, dato atto che nessuno aveva provveduto alla citazione del terzo, disponeva la cancellazione della causa dal ruolo , ai sensi dell'art. 270 c.p.c. Riassunto il processo ad iniziativa del ES, con sentenza del 16 aprile - 4 ottobre 1993 il Tribunale dichiarava l'estinzione del processo per non essere stato Ì atto di riassunzione notificato al terzo.
Proposto appello dal ES , con sentenza del 26 aprile - 31 ottobre 1996 la Corte di Appello di LE rigettava l'impugnazione, osservando che l'ordinanza collegiale che aveva ordinato la citazione del terzo ai sensi dell'art. 107 c.p.c. si fondava su una valutazione di opportunità , non suscettibile di sindacato nella fase successiva di gravame , determinata dalla comunanza della causa;
che correttamente il Collegio aveva pronunziato l'estinzione del processo a seguito della verifica della mancata citazione del terzo in sede di riassunzione;
che il potere di decisione del Collegio investiva tutte le questioni, compresa quella di ordine pregiudiziale relativa all'estinzione del processo.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il ES deducendo due motivi. Resiste con controricorso la Laborclinic s.r.l., succeduta a titolo particolare alla Clinilabo s.r.l. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto dichiarata l'inammissibilità del controricorso della Laborclinic s.r.l., nella sua dichiarata qualità di cessionaria del credito oggetto del processo, e quindi di successore a titolo particolare nel rapporto controverso. Ritenuto invero che il ricorso per cassazione è stato proposto nei confronti della Clinilabo s.r.l. , appare evidente che detto controricorso, in quanto proveniente da soggetto diverso da quello contro il quale il ricorso è diretto, si configura come un atto di intervento, non ammissibile in questa sede ( v. per tutte sul punto Cass. 1995 n. 5311 ; 1987 n. 6241 ). Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell'artt. 307 comma 3 c.p.c. con riferimento all'art.107 c.p.c., si deduce che la Corte di Appello ha erroneamente ritenuto che all'inosservanza dell'ordine di chiamata in causa del terzo dovesse seguire l'estinzione del giudizio, non considerando che non ricorreva nella specie un'ipotesi di litisconsorzio sostanziale nè processuale , ma un intervento iussu iudicis determinato da ragioni di mera opportunità.
Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell' art. 307 comma 3 c.p.c. con riferimento all'art. 107 c.p.c., si deduce la contraddittorietà della motivazione per essersi da un lato affermato che si trattava di citazione del terzo ai sensi dell'art.107 c.p.c. e non di litisconsorzio necessario e dall'altro lato ritenuto legittima la pronunzia di estinzione del giudizio. Si prospetta altresì l'erroneità della motivazione stessa nel punto in cui, pur rilevata l'insindacabilità del giudizio di opportunità circa la chiamata del terzo, si è osservato che la dichiarazione di estinzione era legittimata dalla mancata citazione del medesimo . I due motivi di ricorso vanno trattati congiuntamente, per la loro logica connessione.
Essi sono infondati.
Costituisce invero orientamento del tutto consolidato di questa Suprema Corte che nell'ipotesi in cui il giudice di primo grado abbia disposto la chiamata di un terzo in causa, nella ritenuta opportunità che il processo si svolga anche nei suoi confronti , stante la " comunanza " di lite , secondo l'ampia formula adottata nell' art. 107 c.p.c., e quindi in assenza di una ipotesi di litisconsorzio necessario di natura sostanziale , il relativo ordine determina una situazione di litisconsorzio processuale necessario , non rimuovibile per un diverso apprezzamento del giudice dell'impugnazione ( v., tra le altre , Cass. 1996 n. 6460 1996 n. 2628 ; 1995 n. 7083 ; 1995 n. 5082 ; 1995 n. 1466 1991 n. 11419 ;
1991 n. 9567 ; 1991 n. 6090; 1989 n. 3894 1989 n. 1793 ) .
Le conseguenze della mancata ottemperanza all'ordine del giudice sono espressamente previste dall'art. 270 comma 2 c.p.c., secondo il quale - a differenza di quanto disponeva il testo precedente alla riforma di cui alla legge n. 857 del 1950 - il processo non si estingue, ma la causa viene cancellata dal ruolo.
Dall'ordinanza di cancellazione - assunta come presupposto per la successiva pronuncia di estinzione , ove beninteso ne ricorrano le condizioni - decorre il termine annuale entro il quale la causa deve essere riassunta con la chiamata in causa del terzo , al sensi dell'art. 307 comma 1^ c.p.c., pena l'estinzione del processo. Come appare evidente , il legislatore del 1950 ha scelto la soluzione di una degradazione delle conseguenze dell'inottemperanza all'ordine di chiamata in causa del terzo , configurando la cancellazione della causa dal ruolo come una fase preliminare alla dichiarazione di estinzione ed assumendo la riassunzione nel termine dell'anno nei confronti (anche) del terzo come rimedio alle conseguenze della precedente omissione .
Di tali principi la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione, affermando la legittimità della dichiarazione di estinzione del processo emessa dal primo giudice , in accoglimento dell'eccezione della società opposta , per avere il ES mancato di notificare l'atto di riassunzione al terzo, così incorrendo nuovamente nell'omissione che aveva determinato la cancellazione della causa dal ruolo.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio di cassazione, stante la rilevata inammissibilità del controricorso.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sezione civil il 28 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 1999