Cass. civ., sez. I, sentenza 28/01/1999, n. 739
CASS
Sentenza 28 gennaio 1999

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La chiamata del terzo "iussu iudicis" di cui all'art. 107 cod. proc. civ. determina (in assenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario di natura sostanziale) una situazione di litisconsorzio necessario cd. "processuale", non rimuovibile per effetto di un diverso apprezzamento del giudice dell'impugnazione. La conseguenza della mancata ottemperanza all'ordine del giudice è, poi, espressamente disciplinata dall'art. 270, comma secondo, cod. proc. civ., secondo il quale la causa non si estingue (così come preveduto nel testo anteriore alla riforma di cui alla legge n. 857 del 1950), ma viene cancellata dal ruolo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 28/01/1999, n. 739
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 739
    Data del deposito : 28 gennaio 1999

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