Sentenza 14 novembre 2013
Massime • 1
In tema di sequestro probatorio, l'annullamento disposto in sede di riesame per carente indicazione delle esigenze di prova produce un limitato effetto preclusivo "rebus sic stantibus", che non impedisce l'adozione di un nuovo decreto da parte del P.M. contenente la compiuta indicazione delle finalità di accertamento perseguite.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/11/2013, n. 3738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3738 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 14/11/2013
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 1740
Dott. DI STEFANO Pierluigi - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 30960/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN NT n. 11/10/1970;
avverso l'ordinanza n. 19/2013 del 28/5/2013 del TRIBUNALE DEL RIESAME DI PORDENONE;
visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMINE STABILE;
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ZA ON, con atto a firma del proprio difensore, propone ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Pordenone che il 28 maggio 2012 rigettava la richiesta di riesame avverso il sequestro probatorio disposto dal PM presso il medesimo Tribunale di documentazione di esso ricorrente (consistente in vari curriculum vitae, contratti di lavoro, carta intestata e timbri di attività professionali o imprenditoriali millantate) ritenuta necessaria per le indagini sulle truffe che si assumeva essere state compiute dallo ZA che si faceva consegnare denaro da persone in cerca di lavoro in relazione alla sua pretesa attività di procacciamento di attività di hostess in manifestazioni fieristiche. Nel dedurre il vizio di motivazione totalmente omessa, il ricorrente esponeva che il PM con il decreto in questione aveva disposto il medesimo sequestro già annullato dal Tribunale del Riesame per carenza assoluta di motivazione, caso cui, però, non era consentita la reiterazione del provvedimento ma solo il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di annullamento pronunciata dal Tribunale del Riesame. Rileva, inoltre, che "l'ordinanza di rigetto non esplicita le esigenze cautelari poste a sostegno del provvedimento di sequestro". Svolge, infine, argomenti in tema di sequestro probatorio e corpo del reato per giungere ad affermare che vi sarebbe stata omessa individuazione nel decreto di sequestro delle esigenze probatorie e "persistente inerzia del PM pure nel contraddittorio camerale del riesame". Il ricorso è inammissibile.
È del tutto infondato in diritto l'argomento relativo alla impossibilità per il pubblico ministero di reiterare il sequestro probatorio a seguito di annullamento in sede di riesame per carenza di indicazione della funzione probatoria dell'atto, avendo la decisione di annullamento in questione un limitato effetto preclusivo rebus sic stantibus, laddove, nel caso di specie, si da atto che il pubblico ministero ha correttamente adottato un nuovo provvedimento che indicava le esigenze probatorie perseguite. Quanto alle affermazioni in ordine alla persistente carenza di motivazione del provvedimento del pubblico ministero del provvedimento impugnato, è palese che, attesa la presenza di adeguata motivazione sul punto, le generiche affermazioni del ricorso non sono neanche riferibili al provvedimento impugnato rappresentandone un contenuto diverso da quello reale.
Valutate le ragioni della inammissibilità la misura della sanzione pecuniaria va determinata come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 novembre 2013. Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2014