Sentenza 16 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/10/2002, n. 14694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14694 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 1 4 6 94 /0 2 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto dithe above fake for cethed! SEZIONE SECONDA CIVILE Ow Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Mario SPADONE R.G.N. 3172/00 - Cron. 34220 Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Rep..3833 Dott. Carlo CIOFFI Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud. 04/06/02 Consigliere - Rel. Consigliere-Dott. Francesco Paolo FIORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RL MO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L BOCCHERINI 3, presso lo studio dell'avvocato FERNANDO MANCINI, difeso dall'avvocato MO RL, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ricorrente Richiesta copia studio dal Sig. Sale contro per diritti 155 11.16.40.02 AC RE, LO AR ROSARIA;
IL CANCELLIERE intimati - avverso la sentenza n. 2135/99 della Corte d'Appello CANCELLER 2002 di NAPOLI, depositata il 13/10/99; 880 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 04/06/02 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 29 settembre/13 ottobre 1999, la Corte d'appello di Napoli, nel rigettare il gravame proposto da RE CC avversO la sentenza del Tribunale di Napoli 2 novembre/31 dicembre 1994 (che aveva condannato il CC alla rimozione di una tettoia, costruita in violazione delle distanze dalla proprietà di AR RI OL), ha regolato le spese del grado, secondo principio di soccombenza, ponendole a dell'appellante CC e liquidandole a carico dell'appellata OL, in misura di favore complessive lire 4.800.000. Per la cassazione di tale sentenza, l'avv. Gugliel- R mo Sarlo, difensore della Tumolillo in grado d'appello, ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo ed ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. Gli intimati RE CC e AR RI OL non hanno svolto alcuna difesa. MOTIVI DELLA DECISIONE Con unico mezzo, il ricorrente avv. Sardo, difenso- re della parte OL in sede di gravame, si duole che la sentenza impugnata abbia omesso di pronunciare sulla domanda di distrazione delle 3 spese del giudizio d'appello, liquidate a favore della propria assistita nella misura di complessive lire 4.800.000. Eppure, precisa il ricorrente, la domanda di distrazione di quelle spese a suo favore era stata espressamente formulata in sede di gravame, nella comparsa conclusionale, atto idoneo a tal fine. Il ricorso è fondato. Ed invero, l'esame degli atti, consentito dalla particolare natura della questione posta, evidenzia quanto appunto raffigurato in ordine alla omessa pronuncia sulla domanda di distrazione delle spese del giudizio d'appello, che il ricorrente ebbe a к proporre in comparsa conclusionale, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., quale difensore dell'appellata OL, cui quelle spese sono state riconosciu- te. In effetti, come ripetutamente affermato da questa Corte, nel caso in cui il giudice di merito condan- ni la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio, ma ometta di pronunciare sulla domanda di distrazione, proposta ex art. 93 c.p.c. dal difen- sore della parte vittoriosa, non si realizza una ipotesi di errore materiale, emendabile attraverso l'apposito procedimento di correzione, bensì la 4 fattispecie della omessa pronuncia, in violazione dell'art. 112 c.p.c. ed in relazione all'art. 93 c.p.c., direttamente e personalmente denunciabile dal difensore interessato in forma e con mezzo di impugnazione, a tutela di un diritto proprio ed autonomo (v. ex plurimis Cass. n. 3356/99, n. 10864/98, n. 5887/98, n. 5664/98, n.. 3227/93 en. 5887/88). Né rilievo preclusivo può attribuirsi alla eventua- le proposizione della domanda di distrazione in sede di comparsa conclusionale, come nella specie, posto che tale domanda è autonoma rispetto all'oggetto del giudizio e con riguardo ad essa non esiste l'esigenza di Osservare il principio del contraddittorio, per difetto di interesse della (v. Cass. n. 1526/94 e controparte a contrastarla n. 3616/74). Il ricorso Va accolto, dunque, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, in parte qua. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, rispetto all'ammontare delle spese dovute, così come appunto indicate dalla sentenza impugna- ta, e non essendovi spazio ad apprezzamenti valuta- tivi in ordine alla dichiarazione resa dal ricor- rente ai fini in oggetto (sulla anticipazione delle 5 spese e sulla mancata riscossione degli onorari), ben può provvedere il collegio alla decisione del merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., disponendo la distrazione delle spese a favore del ricorrente. Sussistono giusti motivi per dichiarare totalmente compensate, tra le parti, le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata in punto omessa pronuncia sulla domanda di distrazione. Decidendo nel merito, distrae in favore del ricorrente avv. Gugliemo Sarlo le spese del giudizio d'appello, liquidate dalla sentenza impugnata a carico di RE CC, nella misura di complessive lire 4.800.000. Compensa tra le (E2478,99) parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso il 4 giugno 2002, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. f1l cons. st. Il presidente Tranche dal forcebad. 377] I was take 200 ANCELLIERECT OU neseo Catania 1095 129,11 DEPOSITATO IN CANCELLERIA "1'6 "OTT. 2002" 4565 20,66 IL CANCELLIERE C1 2214 ENGRATE ROMA 2 Roma 4.4. DIC 169,77 Pegistro an52477 149.77 IL CANCELLERE C1 ( C OVE/77 Francesco Catania Servizi