Sentenza 10 settembre 2015
Massime • 1
In tema di arresti domiciliari, poiché la prescrizione relativa all'adozione del c.d. "braccialetto elettronico" non attiene al giudizio di adeguatezza della misura ma alla verifica della capacità dell'indagato di autolimitare la propria libertà di movimento, è illegittimo il provvedimento con cui il giudice, ritenuta idonea la misura domiciliare a soddisfare le concrete esigenze cautelari, subordina la scarcerazione alla disponibilità ed alla effettiva attivazione del dispositivo elettronico, dovendo, invece, il detenuto, in caso di indisponibilità del "braccialetto", essere controllato con i mezzi tradizionali.
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Esercitare liberamente il proprio ingegno, ecco la vera felicità. Aristotele, La politica Premessa Questo scritto analizza gli attuali orientamenti interpretativi della giurisprudenza di legittimità nel settore penale. Ci interessavano le opinioni di dettaglio ma ancor più la visione generale di cui sono espressione, insomma il modo in cui gli artefici del cosiddetto diritto vivente guardano alle norme ed alla società per la quale sono state concepite. Il nostro scopo finale era di comprendere in che modo i giudici cui spetta l'ultima parola sui processi considerano il proprio ruolo e qual è la parte che si assegnano nel sempre più complesso e movimentato equilibrio tra i poteri …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/09/2015, n. 39529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39529 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2015 |
Testo completo
39529 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 10/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SEVERO CHIEFFI Presidente - SENTENZA N. 2361/2015 Dott. ANGELA TARDIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. MARGHERITA CASSANO N. 21381/2015 Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI Consigliere - Dott. LUCIA LA POSTA Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: QUICI ESTER N. IL 13/06/1981 avverso l'ordinanza n. 16/2015 TRIB. LIBERTA' di BOLZANO, del 10/04/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. P. GAETA du le dient il ripen hel ricorso. b chest Udivifdifensor Avv.; B. nighiuch the Методинитьпить del гото A RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Bolzano, costituito ex art. 309 cod. proc. pen., in parziale accoglimento della richiesta dell'indagata, sostituiva con la misura degli arresti : domiciliari con il controllo di dispositivi elettronici quella della custodia in carcere applicata a Ester UI dal Gip dello stesso tribunale per l'omicidio del convivente US AL, colpito ripetutamente con un coltello, il 21 marzo 2015. :
2. Avverso l'ordinanza del tribunale ha proposto ricorso, a mezzo del difensore di fiducia, l'indagata denunciando, in primo luogo, la violazione di norma processuale ed il vizio di motivazione in relazione alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'indagata nell'immediatezza del fatto, in violazione dell'art. 350 cod. proc. pen., avendo il tribunale ritenuto che la UI non aveva ancora assunto la veste di indagata, né vi erano elementi dai quali desumere indizi a suo carico. Trattandosi di morte violenta, l'unica persona presente sul posto, oltre i figli minorenni, doveva essere ritenuta potenziale responsabile;
ciò a maggior ragione quando la ricorrente ha reso le dichiarazioni durante la notte presso gli uffici dei Carabinieri di Bolzano che avevano esaminato anche altre persone informate dei fatti che avevano riferito della condotta dell'indagata. La ricorrente rileva, altresì, la contraddizione del tribunale laddove ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni delle ore 2,48 del 22.3.2015, rese dalla UI senza le garanzie richieste, benché abbia affermato che da tali dichiarazioni sono emersi elementi indizianti, avendo la stessa fornito una versione dei fatti incompatibile con la precedente. Con il secondo motivo si denuncia la violazione di legge ed il vizio della motivazione in ordine alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza. Si rileva che la gran parte degli elementi indizianti si riferisce a circostanze indicate dall'indagata per timore di essere ingiustamente accusata o non essere creduta, come umanamente comprensibile anche secondo il tribunale. La contraddizione in ordine al coltello che la donna ha detto di avere riposto dove lo aveva trovato, ad avviso della ricorrente, non è utilizzabile e, comunque, è stata travisata non avendo alcuna valenza confessoria. Così come l'orario di rientro indicato dalla indagata non può avere alcun rilievo indiziario, atteso che sessanta minuti tra il rientro a casa e la chiamata al 118 per i soccorsi possono essere ragionevolmente spiegati. La ricorrente afferma che la motivazione in ordine alla inverosimiglianza della tesi del gesto autolesionistico è illogica, tenuto conto del parere medico 2 メ е legale del consulente di parte che apoditticamente è stato ritenuto non condivisibile. In ordine alla valutazione delle esigenze cautelari si contesta la sussistenza del concreto pericolo di fuga, non avendo la indagata tenuto condotte volte a sottrarsi al fermo, non avendo mezzi economici o contatti idonei ad organizzare la fuga, tali non potendosi considerare i tentativi di difendersi per allontanare i sospetti. Il pericolo di reiterazione è stato desunto dalla gravità del fatto senza un concreto giudizio prognostico e senza tenere conto della incensuratezza e della occasionalità della condotta collegata alle dinamiche di coppia, né che la ricorrente ha immediatamente chiesto soccorso per salvare il compagno. Del resto, lo stesso tribunale ha affermato che si può escludere la volontà di uccidere configurando l'omicidio preterintenzionale. Rileva, quindi, che, alla luce delle recenti modifiche introdotte dalla legge n. 47 del 2015, le esigenze cautelari non possono essere ritenute esclusivamente per la gravità del reato. La ricorrente lamenta, altresì, l'applicazione della misura degli arresti domiciliari, ritenendo che si sarebbe potuta applicare una misura meno afflittiva. Infine, denuncia la violazione dell'art. 275 -bis cod. proc. pen., avendo il tribunale subordinato la scarcerazione alla applicazione del dispositivo del braccialetto elettronico ed alla disponibilità da parte della polizia giudiziaria di tale dispositivo. Assume che l'obbligo del braccialetto costituisce una misura accessoria sproporzionata alle esigenze cautelari da tutelare, dovendo ritenersi adeguata la misura degli arresti domiciliari con le ordinarie prescrizioni e controlli, e lamenta che in ragione di tale provvedimento dopo oltre quindici giorni dalla emissione il provvedimento di sostituzione non è stato eseguito per la indisponibilità del dispositivo elettronico di controllo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La denunciata violazione relativa alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla UI agli investigatori nella immediatezza dei fatti non è fondata ed è, altresì, irrilevante quanto all'apprezzamento degli indizi posti a fondamento della misura cautelare. Correttamente il tribunale ha rilevato che quando la donna ha reso ai carabinieri le informazioni di cui si discute non aveva assunto la qualità di indagata e nei suoi confronti non erano emerse circostanze indizianti sino a che non ha sostenuto la tesi dell'autolesionismo. Del resto, secondo l'orientamento affermato da Sez. U, n. 1150 del 25/09/2008 - dep. 2009, Correnti, tuttora prevalente, sono utilizzabili nella fase 3со A Є delle indagini preliminari le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla polizia giudiziaria disciplinate dall'art. 350, comma 7, cod. proc. pen.. . I rilievi difensivi sono, comunque, superati se si considera che gli indizi posti a fondamento della misura cautelare sono costituiti da circostanze di fatto emerse aliunde, valutate unitamente alla inverosimiglianza della versione sostenuta dalla donna nel corso dell'interrogatorio di garanzia. Il tribunale, infatti, ha evidenziato che la versione che la donna ha indicato nell'interrogatorio del 24.3.2015, secondo la quale la vittima dopo una discussione si era ferita da sola con il coltello, è palesemente contrastante con quanto la stessa aveva raccontato sia all'operatore del 118 dalla telefonata - registrata risultava che la UI aveva detto che l'uomo era entrato in casa accoltellato e pieno di sangue accoltellato sia al dott. Capozzoli, intervenuto - per il soccorso il quale ha dichiarato che la donna aveva riferito che il - compagno era rientrato in casa barcollando e che il sangue era stato rimosso dalla figlia. Queste circostanze emerse dalle indagini sono state ragionevolmente ritenute incompatibili con la versione dell'autolesionismo sostenuta dall'indagata che ha rappresentato di non averla indicata prima per timore di non essere creduta. Il tribunale ha, poi, valorizzato che la donna durante l'interrogatorio si era contraddetta, avendo inizialmente raccontato che il compagno aveva preso il coltello con il quale si era colpito, mentre successivamente aveva affermato di avere riposto il coltello dove lo aveva trovato>>, facendo, quindi, intendere che era stata lei a prenderlo. Sul punto il ricorso è palesemente infondato, atteso che si tratta di dichiarazione certamente utilizzabile fatta durante l'interrogatorio di garanzia alla quale è stato attribuito un significato logicamente ineccepibile, mentre la ricorrente, pur denunciandone il travisamento, ne propone una interpretazione alternativa. Con argomentazioni ancorate alle circostanze di fatto accertate il tribunale ha, inoltre, evidenziato che la UI aveva dichiarato di essere tornata a casa con i figli alle ore 19, mentre dalle immagini riprese dalle telecamere risultava con certezza che aveva parcheggiato l'auto nella strada di casa alle ore 18,10; quindi, dal momento del rientro alla chiamata al 118, effettata alle 19,15, era trascorsa oltre un'ora e non venti minuti circa, come riferito della indagata. Ulteriore discrasia è stata individuata nella circostanza che la donna aveva sostenuto di avere deciso di sostenere la falsa versione del compagno entrato in casa ferito e sanguinante dopo avere chiamato il 118, mentre, già nella telefonata registrata al 118 risulta aver indicato dette circostanze. Il giudizio di inverosimiglianza della riconducibilità della ferite ad atti di autolesionismo della vittima è stato ancorato dal tribunale anche alla valutazione del dottor RA che ha sostenuto trattarsi di ferite causate da accoltellamento 4 da aggressione. Tale tesi è stata ritenuta dal tribunale, allo stato delle indagini, maggiormente convincente rispetto a quella sostenuta dal consulente di parte, professore De Leo, in considerazione del numero, del tipo di ferite e, soprattutto delle parti del corpo attinte, pur tenendo conto del tentativo di suicidio attuato dalla vittima un anno prima. Di talché, considerato che la valutazione compiuta dal tribunale verte sul grado di inferenza degli indizi e, quindi, sull'attitudine degli stessi in termini di qualificata probabilità di colpevolezza anche se non di certezza, la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, prescritti dall'art. 273 cod. proc. pen.. per l'emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter : attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito.
2. Non sono fondate le doglianze della ricorrente relative alla valutazione della sussistenza della esigenze cautelari, atteso che, indipendentemente dal pericolo di fuga, il tribunale ha fornito idonea e logica motivazione in ordine all'affermato pericolo di recidiva, valorizzando la violenza della condotta e la pluralità delle ferite. Fermo restando che la legge n. 47 del 2015, richiamata dalla ricorrente, è entrata in vigore in data successiva alla ordinanza in esame, il pericolo di reiterazione non è stato fondato sulla gravità del reato, bensì sulla natura della condotta violenta, sulla modalità dei colpi ed il numero delle coltellate. Il tribunale, del resto, non ha formulato una diversa qualificazione del fatto, ma si è limitato a considerare ancora aperta nell'attuale fase la verifica in ordine al dolo ed alla sua intensità, ragione per la quale ha ritenuto di poter sostituire la custodia in carcere con la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, scelta sulla quale la ricorrente formula rilievi palesemente generici.
3. Quanto alla previsione del controllo attraverso l'attivazione di dispositivi elettronici, l'attuale formulazione dell'art. 275 -bis cod. proc. pen., a seguito della modifica introdotta dal d.l. 146 del 2013, prevede che le procedure di controllo mediante mezzi elettronici siano prescritte dal giudice quando dispone la misura degli arresti domiciliari, anche se in sostituzione della custodia in carcere, salvo che lo ritenga non necessario in relazione alla natura e grado delle esigenze cautelari del caso concreto. Evidentemente, si è voluto che normalmente la misura degli arresti domiciliari venga eseguita con la predisposizione del controllo attraverso dispositivi elettronici o altri strumenti tecnici confermando, in tale modo, che si tratta solo di una modalità esecutiva della misura domiciliare e non di una misura ulteriore come viene sostenuto dalla ricorrente denunciando il vizio della motivazione sul punto. Del resto, nella 5 е specie, il tribunale ne ha espressamente valutato ed indicato la necessità (p.12) in ragione delle concrete esigenze cautelari. - -Non può ritenersi corretto, invece come dedotto dalla ricorrente il provvedimento impugnato nella parte in cui subordina la scarcerazione alla applicazione del dispositivo elettronico, prevedendo che l'indagata verrà scarcerata solo una volta accertata da parte dei Carabinieri di Bolzano la disponibilità del braccialetto elettronico>>. In tal modo, infatti, è stata sospesa l'esecuzione della misura degli arresti domiciliari e la scarcerazione dell'indagata che sono state subordinate al verificarsi di un presupposto, la disponibilità e la effettiva attivazione da parte della autorità preposta al controllo del dispositivo elettronico, che, come si è detto e come è già stato affermato da questa Corte, altro non è che una modalità esecutiva della misura domiciliare (Sez. 2, n. 6505 del 20/01/2015, Fiorillo, rv. 262600; Sez. 3, n. 7421 del 03/12/2014 - dep. 19/02/2015, rv. 262418; Sez. 5, n. 40680 del 19/06/2012, Bottan, rv. 253716, che ha affermato che il braccialetto rappresenta una cautela che viene adotta non già ai fini della adeguatezza della misura domiciliare e, quindi, per rafforzare il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione, ma ai fini della capacità effettiva dell'indagato di autolimitare la propria libertà personale di movimento). Infatti, trattandosi di una procedura di controllo da parte della polizia giudiziaria, l'attivazione del dispositivo elettronico non rappresenta una prescrizione che inasprisce la misura, come può verificarsi attraverso la previsione di prescrizioni che limitano ulteriormente le facoltà dell'indagato. Così che, se viene ritenuta dal giudice la idoneità della misura degli arresti domiciliari a soddisfare le concrete esigenze cautelari, la applicazione ed esecuzione di detta misura non può essere condizionata da eventuali difficoltà di natura tecnica e/o amministrativa per l'esecuzione della misura, trattandosi di presupposti, all'evidenza, non comparabili tra loro. -Tanto non è contraddetto, certamente, dalla previsione di cui al comma 3 bis dell'art. 275 cod. proc. pen., come recentemente novellato, secondo la quale il giudice, quando applica la misura della custodia in carcere, deve indicare specifiche ragioni per le quali ritiene inidonea nel caso concreto la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'art. 275 -bis comma 1 cod. proc. pen.. Essa, invero, ha la sola finalità di imporre al giudice una valutazione rafforzata laddove opera la scelta di applicare la misura cautelare maggiormente afflittiva della custodia in carcere. Del resto, l'art. 97 -bis disp. att. cod. proc. pen. che ha riguardo alle modalità di esecuzione del provvedimento che applica gli arresti domiciliari>> nella versione modificata dal d.l. n. 92 del 2014 aveva previsto al comma 3 che, in caso di provvedimento di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari con il controllo tramite strumenti elettronici di е cui all'art. 275 -bis cod. proc. pen., il direttore dell'istituto penitenziario, nel trasmettere la dichiarazione del detenuto di accettazione dei mezzi di controllo potesse rappresentare l'impossibilità di dare esecuzione immediata alla scarcerazione in considerazione di specifiche esigenze di carattere tecnico e che, in tal caso, il giudice avesse la possibilità di autorizzare il differimento dell'esecuzione del provvedimento di sostituzione sino alla materiale disponibilità del dispositivo elettronico da parte della polizia giudiziaria. Il fatto che tale previsione sia stata soppressa in sede di conversione del citato decreto legge con la legge n. 117 del 2014 deve far ritenere che il legislatore abbia voluto escludere una tale possibilità per le medesime ragioni innanzi indicate. Sicchè, la previsione del comma 1 dell'art. 275 -bis cod. proc. pen. secondo la quale il giudice prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria>> deve intendersi nel senso che, una volta valutata la adeguatezza della misura domiciliare secondo i criteri di cui all'art. 275 cod. proc. pen., il detenuto dovrà essere controllato con i mezzi tradizionali se risulti la indisponibilità degli strumenti elettronici. Nella specie, deve, comunque, prendersi atto che la misura domiciliare applicata alla UI è stata nel frattempo eseguita, come risulta dal certificato aggiornato del D.A.P.. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 10 settembre 2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Lucia La PostaLucia Severo Chieffi 1 Christi ' DEPOSITATA IN CANCELLERIA 30 SET 2015 A DI CAS ✗IL CANCELL M E R P U S T R ELLIERE Pietro Di e O C 7