Ordinanza collegiale 8 maggio 2025
Ordinanza cautelare 24 settembre 2025
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00088/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00120/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 120 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Di Lena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria di Matera, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Digirolamo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Locale di Potenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Adeltina Salierno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Vania Lapolla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della comunicazione del 25.02.2025 (doc. A) con la quale veniva comunicato alla ricorrente l’esito della prova scritta (non idoneità per aver totalizzato il punteggio di 20/30) relativa al concorso con deliberazione aziendale -OMISSIS- del 15.12.2022. dell’ASM, veniva indetto un concorso unico regionale, per titoli ed esami, per la copertura di-OMISSIS-, per l’Azienda Sanitaria Locale di Matera, per l’Azienda Ospedaliera Regionale San RL di Potenza e per l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza e dell''esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante e del punteggio numerico, pari a 20/30, assegnato a parte ricorrente, in quanto viziato dalla presenza di due quesiti erroneo e/o fuorvianti;
- dell’elenco dei candidati (doc. B) che avevano superato la prova scritta ed ammessi alla prova pratica, pubblicata sul sito istituzionale dell’ASM, relativa al medesimo predetto concorso, nella parte in cui l''odierna parte ricorrente non vi risulta utilmente inclusa;
- dei verbali/atti della Commissione, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al questionario allegato e ai quesiti -OMISSIS- e della prova sottoposta alla ricorrente (doc. C) e della relativa correzione (doc. D);
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria di Matera, dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. AO RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, depositato in data 16/4/2025, è stato impugnato il provvedimento dell’Azienda Sanitaria di Matera, datato 25/2/2025, con cui si è comunicato alla ricorrente l’esito della prova scritta relativa al concorso, bandito da detta Azienda Sanitaria, per la copertura di -OMISSIS-, recante giudizio di non idoneità per avere la candidata totalizzato il punteggio di 20/30 (inferiore a quello minimo di 21/30), ivi deducendosi:
- l’illegittima composizione del seggio di concorso, per violazione dell’art. 35, co. 3, lett. e), del D.lgs. n. 165/2001, rivestendo uno dei componenti anche la carica di Presidente del Consiglio Direttivo dell’Ordine della Professione -OMISSIS-;
- l’illegittimità del ridetto punteggio in ragione dell’erroneo apprezzamento, da parte del seggio di concorso, delle risposte fornite dalla ricorrente alle seguenti domande concorsuali:
i)--OMISSIS-, “ Quale tra questi non è un confondente per la diagnosi di livello della parte presentata? 1. Tumore da parto; 2. Cefaloematoma; 3. Presentazione di bregma; 4. Asinclitismo ”, in relazione alla quale la ricorrente ha indicato come corretta la risposta -OMISSIS-, mentre il seggio di concorso quella-OMISSIS-;
ii) --OMISSIS-, “ Cos’è il ‘partogramma’? 1. Una rappresentazione grafica del secondo stadio del parto; 2. Una rappresentazione grafica del terzo stadio del parto; 3. Una rappresentazione grafica del travaglio di parto; 4. Una rappresentazione grafica dettata dalle curve di MA ”, in relazione alla quale la ricorrente ha indicato come corretta la risposta -OMISSIS-, mentre il seggio di concorso quella -OMISSIS-.
2. Si sono costituite in giudizio, per resistere al gravame, le intimate Amministrazioni.
3. Con ordinanza--OMISSIS- del 7/5/2025, questo Tribunale ha disposto una verificazione ai sensi dell'art. 66 cod. proc. amm., al fine di accertare quale fossero le risposte corrette alle due domande concorsuali per cui è causa, all’uopo designando il Presidente del Collegio Medico Legale della Difesa di cui all’art. 189 del D.lgs. n. 66/2010.
4. Con nota in data 30/7/2025, il verificatore ha depositato il proprio elaborato, concludendo nel senso della condivisibilità (apprezzata in base alle leges artis scientifiche puntualmente richiamate dall’ausiliario) delle valutazioni compiute dal giudizio del seggio di gara.
5. Alla luce degli esiti della verificazione, con ordinanza del 24/9/2025, è stata respinta la domanda di sospensione cautelare proposta unitamente al ricorso.
6. All’udienza pubblica dell’11/2/2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è infondato.
7.1. Tale esito consente di prescindere dal pur possibile rilievo di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del gravame, determinato dall’omessa impugnazione della graduatoria finale della procedura concorsuale de qua , approvata con Deliberazione del Direttore Generale dell’A.S.M. -OMISSIS- del 3/7/2025, in esito alla quale la ricorrente (utilmente classificata, seppur con riserva) ha sottoscritto, con decorrenza 8/8/2025, un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con l’Azienda Ospedaliera Regionale San RL (risolutivamente condizionato alla reiezione del presente gravame); quanto sopra, non consente, d’altra parte, di accogliere l’istanza di rinvio formulata in pubblica udienza dalla difesa della ricorrente, sulla quale vi è stata opposizione delle Amministrazioni resistenti, considerato che detta richiesta si appalesa meramente correlata, in assenza di ulteriori argomentazioni, alla richiamata circostanza di fatto.
7.2. Il primo motivo di ricorso – con cui si contesta la presenza in commissione del Presidente del Consiglio Direttivo dell’Ordine della Professione -OMISSIS- - non è persuasivo, per l’assorbente ragione che gli Ordini professionali sono enti pubblici e, dunque, non sono affatto assimilabili ad un’associazione professionale per i fini di cui all’art. 35, co. 3, del D.lgs. n. 165/2001. Del tutto inammissibile, per assoluta genericità, è l’ulteriore profilo di incompatibilità del medesimo membro del seggio di concorso dipendente dalla (mera e non ulteriormente specificata) circostanza per cui questi avrebbe un “ Incarico di Funzione presso l’ASM e, quindi, è gerarchicamente sovraordinata alle partecipanti alla prova alle dipendenze dell’ASM ”.
Parimenti infondate sono le contestazioni, enucleate nel secondo motivo di ricorso, vertenti sulla valutazione di insufficienza della prova scritta concorsuale.
Ed invero, gli esiti della verificazione sono convergenti nel dimostrare l’infondatezza delle censure ricorsuali relative alla soluzione delle due domande in contestazione, avendo l’esame peritale concluso nel senso che:
- con riferimento alla domanda--OMISSIS-, è corretta la risposta indicata dal seggio di concorso (“ 2. Cefaloematoma ”), in quanto “ (…) la presentazione di bregma, l’asinclitismo e il tumore da parto costituiscono situazioni verificabili in corso di travaglio di parto, valutabili mediante l’esplorazione vaginale ma potenzialmente confondenti nella diagnosi di livello della parte presentata, al contrario il cefaloematoma non può essere un elemento confondente alla diagnosi della parte presentata in quanto si verifica esclusivamente due o tre giorni dopo la nascita (…) ”;
- con riferimento alla domanda --OMISSIS-, è corretta la risposta indicata dal seggio di concorso (“ 3. Una rappresentazione grafica del travaglio di parto ”), in quanto “ (…) le curve cervicometriche di MA risultano ampiamente superate e secondo le Linee Guida OMS 2020 il partogramma rappresenta il grafico di molteplici parametri materno-fetali durante tutto il travaglio di parto (…) ”.
Non vi sono ragioni per discostarsi da tali approdi, considerato che non emergono ictu oculi anomalie sotto il profilo della correttezza della metodologia e dei criteri specialistici osservati nell’adempimento dell’incombente istruttorio; né la ricorrente ha sollevato alcuna persuasiva obiezione in merito alle conclusioni del verificatore.
8. In conclusione, per tali ragioni, il ricorso va respinto.
9. In ragione della natura e della complessità delle questioni trattate, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite; fermo restando che va posto a carico della ricorrente il compenso spettante al verificatore, in relazione al quale è stata presentata apposita istanza in data 30/7/2025, nella misura fissata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Liquida il compenso al verificatore nell’importo onnicomprensivo di euro 400,00 (quattrocento/00), oltre IVA, ritenendosi tale stima coerente con i parametri previsti dall’art. 2 del decreto del Ministro della giustizia del 30 maggio 2002.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EF LE, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
AO RI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO RI | EF LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.