Sentenza 28 ottobre 2009
Massime • 1
Non può essere disposta la confisca, né obbligatoria né facoltativa, del manufatto abusivo a seguito della condanna per il reato previsto dall'art. 44, comma primo, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (esecuzione di lavori in difformità totale o in assenza del permesso di costruire o prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione), in quanto la stessa è incompatibile con l'ordine di demolizione, unica sanzione che consegue obbligatoriamente all'accertamento del predetto illecito. (In motivazione la Corte ha precisato che, ove tale ultima statuizione sia stata omessa, al giudice dell'esecuzione è inibito ordinare la demolizione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/10/2009, n. 9170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9170 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 28/10/2009
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 1238
Dott. SENSINI Maria Silvia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - N. 9834/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IO MI, N. IL 23/10/1943;
avverso l'ordinanza n. 19928/2005 GIP TRIBUNALE di BARI, del 09/07/2007;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SENSINI Maria Silvia;
lette le conclusioni del P.G., annullarsi senza rinvio l'impugnato provvedimento.
FATTO E DIRITTO
1 - Con ordinanza in data 9/7/2007 il giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Bari ordinava la correzione dell'errore materiale del decreto penale di condanna n. 1607/05, emesso dal giudice per le indagini preliminari di Bari in data 7/12/2005 nei confronti di IO IC, nella parte in cui aveva omesso di disporre la confisca e la distruzione del manufatto abusivo in sequestro.
2- Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del IO, deducendo violazione del D.P.R. n. 380/2001, artt. 31 e 44, sull'assunto che per le ipotesi di reato di cui al
D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) non è possibile procedere a confisca e distruzione, ma solo alla demolizione, la quale ultima, comunque, non rientra nei poteri del giudice dell'esecuzione.
3- Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
4- Il ricorso è fondato e va accolto.
4.1- Allorché sia stata contestata la violazione di cui al D.P.R. n.380 del 2001, art. 44, lett. b), non può essere disposta la confisca, ne' obbligatoria, ne' facoltativa, ai sensi dell'art. 240 c.p., in quanto tale norma generale è derogata dalla disciplina speciale di cui al D.P.R. citato, art. 31, commi 9 e 9 bis, il quale prevede per i reati di cui all'art. 44 e per gli interventi di cui all'art. 22, comma 3, una sanzione amministrativa ripristinatoria affidata all'autorità comunale (con ordine sindacale di demolizione, salva delibera consiliare di acquisizione gratuita al patrimonio del comune) ovvero all'autorità giurisdizionale (con ordine giudiziale di demolizione, se non contrastante con le determinazioni dell'autorità comunale). La confisca ex art. 240 c.p., come misura di sicurezza patrimoniale che attua l'espropriazione a favore dello Stato di cose che servirono a commettere un reato o che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo o che sono intrinsecamente criminose, è oggettivamente incompatibile con la disciplina speciale di cui al D.P.R. n. 380/2001, art. 31 - già L. n. 47 del 1985, art.
7 - che affida, invece, all'autorità comunale la facoltà di scegliere tra la demolizione e la conservazione del manufatto sequestrato nel patrimonio immobiliare del comune, in considerazione di prevalenti interessi pubblici.
Solo il potere giurisdizionale di demolizione resta coordinato al potere amministrativo spettante al sindaco ed al consiglio comunale, sia per espressa disposizione normativa (laddove prevede all'art. 31, comma 9, che il giudice ordina la demolizione "se ancora non sia stata altrimenti eseguita"), sia per consolidata interpretazione giurisprudenziale (cfr., ex multis, Cass. Sez. 3, 15/1/2007 n. 591;
n. 45674/2003; n. 4089/2002).
Nessun coordinamento è, per contro, previsto dal sistema codicistico tra il potere della P.A. dinanzi richiamato e l'ordine giurisdizionale di confisca, giacché questo, per espressa disposizione di legge (cfr. art. 86 disp. att. c.p.p.), sfocia nella vendita delle cose confiscate e, in via subordinata, nella loro distruzione.
Vero è che la distruzione può equipararsi sostanzialmente alla demolizione;
ma è altrettanto certo che essa, a differenza della demolizione disposta ai sensi del cit. D.P.R., art. 31, commi 9 e 9 bis, resterebbe sottratta alla eventualità di una diversa determinazione da parte dell'autorità che ha competenza in materia edilizia ed urbanistica.
4.2 - L'ordinanza impugnata si presenta censurabile anche sotto altro profilo.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare (cfr. Sez. 3, 25/3/2008 n. 17858, P.G. in proc. Salata;
Sez. 3, 13/12/2007 n. 4751, Gabrielli ed altro) che la demolizione del manufatto abusivo, non disposta con la sentenza di condanna, non può essere ordinata in sede esecutiva. L'art. 676 c.p.p. individua le "altre competenze" del giudice dell'esecuzione con una elencazione che deve considerarsi tassativa, dopo la eliminazione della locuzione "provvede altresì in casi analoghi", che figurava nel testo originario dell'articolo. In nessuna delle competenze specifiche del giudice dell'esecuzione rientra la facoltà di surrogarsi a quello della cognizione per esercitare il potere dispositivo di ordinare la demolizione di un manufatto abusivo. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2010