Sentenza 13 luglio 1999
Massime • 1
In tema di contrasto tra dispositivo e motivazione, nel caso in cui la seconda sia stata resa pubblica insieme con il primo, non può applicarsi il principio della prevalenza del contenuto del dispositivo. Invero, poiché si è in presenza di un unico documento, il cui contenuto è intrinsecamente ed insanabilmente contraddittorio, e poiché, di conseguenza, risulta impossibile accertare quale è stata la reale volontà del giudice, il provvedimento è da considerarsi assolutamente anomalo e tale anomalia deve intendersi rilevabile di ufficio, con conseguente annullamento del provvedimento stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/07/1999, n. 2695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2695 |
| Data del deposito : | 13 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 13.7.1999
1. Dott. Luciano Deriu Consigliere SENTENZA
2. Dott. Antonino Assennato Consigliere N.2695
3. Dott. Eugenio Amari Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Francesco Serpico Consigliere N.13864/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti dal P.M. nei confronti di ZG AK e IO BR avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna del 2.2.1999, e da ZG AK, nato a [...] il [...], avverso la medesima sentenza;
Letti gli atti processuali e l'ordinanza impugnata;
udita la relazione del Consigliere Dott. Eugenio Amari. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dott. Antonio Germano Abbate, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi, Osserva in fatto e diritto
1. Con ordinanza in data 16.12.1998 il G.I.P. del Tribunale di Bologna disponeva la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti, tra gli altri, di AK ZG, indagato per il reato di cui agli artt. 81, 110, 73 commi 1^ e 4^ d.p.r. 309/1990 per avere, in epoca prossima, precedente e successiva al 13.7.1997, effettuato più consegne a terzi di marijuana, in quantitativi di più chili ciascuna (capo B 13); disponeva, inoltre, la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di BR IO, indagato per i reati di cui agli artt. 74 (capo A), 73 d.p.r. 309/1990 (capi B4, B12 e C9) e 416 bis (capo N).
Con ordinanza in data 2/2.1999 il Tribunale di Bologna confermava l'ordinanza di custodia cautelare del G.I.P., impugnata dallo AK e dal IO in sede di riesame.
Nella motivazione del provvedimento, peraltro, il Tribunale assumeva, in contrasto con quanto risultante dal dispositivo, che l'ordinanza di custodia cautelare doveva essere revocata con riferimento all'imputazione sub N (art. 416 bis c.p.) perché l'intimidazione e l'assoggettamento avevano riguardato solo gli associati o partecipi di consorterie rivali;
tale modalità della condotta era una caratteristica di qualunque associazione criminale, mentre connotazione dell'associazione mafiosa era la proiezione verso l'esterno, e cioè la collettività, della condotta intimidatoria.
2. Propongono ricorso per cassazione il P.M. e il ZG. Il primo, dedotto che l'intimidazione o addirittura l'eliminazione dei rivali dell'associazione è una modalità dell'associazione di tipo mafioso e non di quella prevista dall'art.416 c.p., chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con conferma della misura cautelare per il reato di cui all'art. 416 bis e in subordine per quello di cui all'art. 416 c.p.. Il ZG lamenta, tra gli altri motivi, che il Tribunale del riesame aveva erroneamente ritenuto che la misura cautelare fosse stata disposta nei suoi confronti anche in relazione ai reati associativi di cui agli artt. 74 d.p.r. 309/1990 e 416 bis c.p., che invece non gli erano stati mai contestati.
3. Il ricorso del P.M. nei confronti del ZG è inammissibile perché detto indagato non è chiamato a rispondere di alcun reato associativo ma solo di quello di cui all'art. 73 d.p.r. 309/1990;
allorché il P.M. chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata e la conferma della misura cautelare della custodia in carcere anche per il capo N. (art. 416 bis c.p.) fa riferimento ad un'imputazione che non riguarda il ZG.
Per quanto concerne il ricorso del P.M. nei confronti del IO va rilevato che nel dispositivo del provvedimento del Tribunale si rigettano le richieste di riesame e si conferma l'ordinanza di custodia cautelare;
nella motivazione del medesimo atto, del tutto contraddittoriamente, si afferma invece che va revocato il provvedimento cautelare con riferimento al reato di cui all'art. 416 bis c.p.. Nella specie, non può applicarsi il principio secondo cui
è il dispositivo l'atto nel quale viene estrinsecata la volontà del giudice, sicché esso non può subire modifiche, integrazioni o sostituzioni con la motivazione. Nel caso di specie, la motivazione è stata resa pubblica contestualmente al dispositivo, il cui testo richiama espressamente i fogli da 1 a 17 della motivazione medesima. Si è in presenza quindi di un unico documento, cui non è applicabile, per motivi identici a quelli fatti valere dalla Corte di Cassazione nel caso di lettura in pubblica udienza della motivazione subito dopo il dispositivo (art. 545 comma 2 c.p.p.), il principio suddetto.
Per la stridente contraddizione sopra rilevata, contenuta come si è detto in un unico documento, la pronuncia impugnata è, nella parte in questione, inidonea a indicare qual è stata la reale volontà del giudice del riesame, che sul punto risulta del tutto incerta. Per l'assoluta anomalia del provvedimento, rilevabile di ufficio perché al di fuori di qualunque regola processuale, si impone quindi la sua rimozione mediante l'annullamento nei confronti del IO di quanto statuito con riferimento al capo N, con rinvio al Tribunale di Bologna per nuova deliberazione sul punto. Va poi accolto il ricorso del ZG. La motivazione del giudice del riesame si fonda su un presupposto di fatto inesistente, e cioè che il ZG sia chiamato a rispondere, oltre che del reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/1990, anche di quelli di cui agli artt. 74 legge citata e 416 bis c.p.. Tale errore appare ravvisabile già nella parte della motivazione ove si afferma che i predetti reati associativi erano contestati a tutti gli indagati e si esamina, senza distinguere tra la posizione del ZG e quella del IO, la sussistenza dei loro requisiti;
con specifico riferimento alla persona del AZ si afferma poi, a proposito delle esigenze cautelari, che esse erano desumibili dal contesto intimidatorio in cui agiva il sodalizio (pg. 16), così confermando di ritenere erroneamente che al predetto fosse attribuito anche la partecipazione ad un associazione criminale.
Tale errore in cui è caduto il giudice del riesame, risultante dal testo stesso del provvedimento impugnato, si riverbera sulla sua intera motivazione che pertanto appare manifestamente illogica. L'ordinanza impugnata va quindi annullata nei confronti del ZG, con rinvio al Tribunale di Bologna per nuova deliberazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.M. nei confronti di ZG AK;
annulla l'impugnata ordinanza e rinvia al Tribunale di Bologna per nuova deliberazione.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 1999.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 1999