Cass. pen., sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 5145
CASS
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge per utilizzo verbale e difetto di prova sul superamento limite presenze

    Il Tribunale ha ritenuto corretta l'acquisizione del verbale descrittivo degli accertamenti compiuti in loco dalla PG. La difesa non ha chiarito quali punti del verbale fossero indebitamente adoperati e la contestazione è generica. La prova è stata assunta anche tramite testimonianze degli operanti.

  • Rigettato
    Difetto dell'elemento soggettivo e reato impossibile/inoffensività della condotta

    La motivazione del Tribunale è ritenuta congrua quanto alla natura dell'evento e all'assenza di autorizzazione. La quantificazione delle presenze si basa su constatazioni dirette e dichiarazioni testimoniali. La difesa non supera la mera doglianza generica e rivalutativa, non potendo la Cassazione effettuare un terzo giudizio di merito.

  • Rigettato
    Negazione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.

    La decisione di rigetto si basa sul carattere ripetitivo della condotta, sui precedenti penali dell'imputato e sulla presenza di pregiudizi penali per violazioni analoghe. I precedenti di polizia e le condanne ostano all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., come previsto dal terzo comma dello stesso articolo.

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Commentario1

  • 1Polizia che non parla tedesco non chiede la lingua materna prima di etilometro: nullità assoluta (Cass. 17103/26))
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 maggio 2026

    La conoscenza anche soltanto rudimentale della lingua italiana da parte del destinatario dell'atto — ancorché da costui ammessa e pur accompagnata da una comprensione a grandi linee — non vale a superare gli effetti invalidanti derivanti dall'omessa richiesta, da parte degli agenti operanti, circa quale sia la sua lingua materna, costituendo l'art. 14, comma 1, d.P.R. n. 574/1988 presidio di garanzia volto ad assicurare la piena comprensione del contenuto dell'atto, specie se pregiudizievole, ai fini del compiuto esercizio del diritto di difesa; né assume rilievo, in senso contrario, la circostanza che nessuno degli agenti operanti conoscesse la lingua tedesca. In tema di uso della …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 5145
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5145
Data del deposito : 9 febbraio 2026

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