CASS
Sentenza 9 maggio 2023
Sentenza 9 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/05/2023, n. 19425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19425 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA SC DO, nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza n. 2824/2022 RIMC del Tribunale di Napoli del 5 ottobre 2022; letti gli atti di causa, ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Fulvio BALDI, il quale ha concluso chiedendo, in accoglimento del primo motivo di impugnazione, l'annullamento con rinvio della ordinanza, con assorbimento degli ulteriori motivi;
sentito, altresì, per il ricorrente, l'avv. Vittorio DI PIETRO, del foro di Messina, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 19425 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 09/01/2023 RITENUTO IN FATTO Con ordinanza del 30 novembre 2021 il Gip del Tribunale di Napoli ha disposto l'applicazione a La AL DO della misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di cui all'art. 74 del dPR n. 309 del 1990 ed a due tentativi di importazione di sostanze stupefacenti. Tale misura è stata confermata dal Tribunale di Napoli quale giudice del riesame delle misure cautelari con ordinanza del 17 dicembre 2021 e, in data 19 aprile 2022, la Corte di cassazione, con sentenza n. 20146 del 2022, ha rigettato il ricorso avverso detto provvedimento. Avendo dedotto l'esistenza di nuove emergenze investigative, costituite dall'integrale trascrizione delle conversazioni intercettate, dalla documentazione inviata dalla Autorità giudiziaria elvetica a seguito di rogatoria e dalle dichiarazioni rese dai coindagati GA, TI e NA, la difesa dell'indagato ha formulato istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare in atto;
il Gip del Tribunale partenopeo, ritenuto che le emergenze investigative sopravvenute avessero piuttosto rafforzato il quadro indiziario a carico del La AL, ha rigettato la richiesta con ordinanza del 20 giugno 2022. Avverso quest'ultimo provvedimento ha proposto appello cautelare la difesa del La AL, insistendo sulla idoneità delle nuove emergenze investigative a legittimare una lettura alternativa del compendio indiziario. Il Tribunale di Napoli ha, a sua volta, rigettato l'appello ritenendo che i nuovi elementi non valessero affatto a scagionare il ricorrente. Contro siffatta ordinanza ha, ora, proposto ricorso per cassazione la difesa dell'indagato, formulando quattro motivi di impugnazione. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione, con riferimento all'art. 299, comma 3-ter, cod. proc. pen., in quanto il Tribunale avrebbe affermato l'insussistenza di fatti nuovi tali da indurre a rivedere la misura cautelare, con riferimento ad emergenze investigative definite successive alla emissione del titolo cautelare. Sia il Gip che il Tribunale avrebbero travisato il contenuto degli elementi investigativi nuovi, i quali deporrebbero per una posizione totalmente incolpevole del La AL, il quale non conosceva in alcun modo i presunti appartenenti al "gruppo albanese". 2 Apparirebbe, peraltro, incongruo rispetto a quello a lui riservato, il trattamento cautelare del NA, ritenuto complice di tale MA, eppure destinatario solo della misura degli arresti domiciliari. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta dalla difesa del La AL l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., in combinazione con l'art. 273 del medesimo codice, con riferimento alle dichiarazioni con le quali il NA indica in La AL il percettore di una cospicua somma di danaro che lo stesso avrebbe occultato in 4 cuscini custoditi in un unico bòrsone. Ai fini della valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato dovrebbero essere valutate, alla stregua dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità; nel caso di specie le dichiarazioni del coindagato, che oltretutto avrebbero dovuto essere ritenute in sé inattendibili in quanto contraddittorie, non sarebbero riscontrate dalle risultanze delle indagini e si porrebbero in contrasto con l'esito delle perquisizioni oltre che con il contenuto delle conversazioni intercettate. Con il terzo motivo di ricorso la difesa del La AL ha lamentato il vizio di motivazione della ordinanza impugnata con riferimento agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.; secondo il Gip partenopeo sussisterebbe un elevato pericolo di fuga a causa della tipologia delle aziende gestite dal La AL. Sul punto, però, ha rilevato il ricorrente che le sue compagnie non dispongono più di velivoli in grado di affrontare viaggi;
peraltro, nel senso della inesistenza del percolo di fuga deporrebbe anche la situazione familiare del ricorrente, padre di una bambina di appena un anno e mezzo. Nei provvedimenti emessi a carico del ricorrente non vi è motivazione in relazione alle ragioni per le quali le esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen., non potevano essere soddisfatte con misure diverse dalla custodia in carcere. Infine sul punto, le condizioni per il mantenimento della misura in atto sarebbero venute meno in quanto al ricorrente non sarebbe stata somministrata la quarta dose del vaccino anti COVID-19, con grave pericolo per la sua salute, essendo egli un soggetto portatore di una pregressa 3 neoplasia;
tale pericolo sarebbe, peraltro, aggravato dal fatto di condividere la cella con un soggetto fumatore. Con l'ultimo motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione con riferimento alla valutazione delle intercettazioni riguardanti il La AL, il cui contenuto sarebbe stato travisato sia dal Gip che dal Tribunale;
in particolare tutte le Autorità confrontatesi con il presente procedimento avrebbero omesso di considerare che il La AL non è stato mai intercettato nel corso di conversazioni riguardanti il traffico di stupefacenti ovvero comunque ambigue. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. Osserva infatti il Collegio che la ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'appello cautelare, è argomentata sulla base della inesistenza di elementi di giudizio sopravvenuti alla emissione della ordinanza di custodia cautelare che possano avere mutato il quadro indiziario ed, appunto, cautelare che aveva condotto alla adozione della misura;
in particolare, il Tribunale ha segnalato il fatto che, alla luce delle dichiarazioni rese dai coindagati GA, TI e NA è emerso che l'odierno ricorrente già fosse in contatto con il primo di costoro e che avesse avuto, tramite costui, che lo aveva indicato come socio di altro coindagato, anche contatti con tale IS, soggetto appartenente al "gruppo degli albanesi", anch'essi implicati nella vicenda di importazione della sostanza stupefacente. Il Tribunale ha, altresì, evidenziato sia gli elementi per ritenere la logica consapevolezza da parte del La AL della illiceità dei trasporti di cui lo stesso si era reso vettore con i velivoli a lui facenti capo - non essendo diversamente spiegabile né la preoccupazione a lui riportata dal coindagato MA in ordine al pericolo per la sua stessa vita che lui correva ove l'aeroplano non fosse arrivato né l'accortezza da parte dell'MA nell'utilizzare apparecchi telefonici criptati nel comunicare con quanti avevano commissionato il trasporto della sostanza - sia il contenuto, quanto meno allarmante, delle dichiarazioni rese dal NA in ordine al possesso da parte del La AL di un'ingente somma di danaro ed alle modalità di custodia di essa. A fronte di tali elementi l'odierno ricorrente, nulla ha dedotto di effettivamente nuovo rispetto al quadro investigativo preesistente , essendosi limitato a ritagliare, sulla base di elementi diversi rispetto a quelli evidenziati 4 e segnalati dal Tribunale del riesame, una diversa ed ipotetica prospettazione ricostruttiva alternativa, senza tuttavia procedere alla efficace confutazione di quella fatta propria dalle autorità investite della questione cautelare in sede di indagini preliminari. Sia consentito rileva come il sostanziale disinteresse della ricorrente difesa per il contenuto della ordinanza pur impugnata è, persino, plasticamente, reso dal fatto che il contenuto del ricorso ora in discussione richiama numerosi passi, confrontandosi con essi, non della ordinanza impugnata ma di un "parere del Pm", che non è, evidentemente, oggetto del presente giudizio. Quanto al secondo motivo di impugnazione, afferente alla pretesa violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., in quanto richiamato dall'art. 273 del medesimo codice in riferimento alla materia cautelare, si osserva che - premessa la diversa valutazione dell'indizio in sede di piena cognitio, laddove è necessaria, oltre alla gravità, anche la caratteristica della precisione e concordanza che, invece, l'omesso richiamo al comma 2 dell'art. 192 del codice del rito penale operato dall'art. 273, comma 1 -bis, cod. proc pen., il quale rimanda ai soli commi 3 e 4 della disposizione normativa ultima citata, non impone (al riguardo, fra le tante: Corte,di cassazione, Sezione IV penale, 28 aprile 2021, n. 16158), nella fattispecie - potendo essere i riscontri necessari onde fondare sulle dichiarazioni di chiamata in correità l'applicazione della misura cautelare, anche solo "parzialmente individualizzanti" data la fase ancora fluida della incolpazione, in relazione alla quale non vi è ancora ancora la necessità della sua prova ma essendo sufficiente anche la sola consistente probabilità di essa (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 28 luglio 2020, n. 22740) - la pluralità della chiamate in correità o comunque dei riscontri provenienti, anche, dalla numerose dichiarazioni dei coindagati soddisfa, oltre alla presenza degli elementi logici ricavabili dalle intercettazioni cui la ordinanza impugnata si richiama, il requisito della presenza dei riscontri nella misura necessaria ai fini della adozione ed ora del mantenimento della misura cautelare in atto a carico del La AL. Quanto al motivo afferente al vizio di motivazione in ordine alla permanenza delle esigenze cautelari e della idoneità della sola misura custodiale, si osserva, a tacer d'altro, che si tratta di doglianza inammissibile in questa fase di ricorso avverso la impugnazione del provvedimento definitorio di un appello cautelare, stante la carenza di prospettazione in quella sede di elementi nuovi rispetto a quelli già valutati in occasione del 5 gR riesame (ed oggetto di successiva valutazione in sede di legittimità del provvedimento che ha definito siffatta fase del giudizio), di tal che la prevalenza del cosiddetto "giudicato cautelare" esclude la rinnovazione del giudizio sul punto. Quanto al fatto che nell'ambiente carcerario il La AL, all'epoca non ancora soggetto alla terza dose di vaccino per scongiurare gli effetti della pandemia da Covid 19 possa essere da tale malattia contagiato e, sebbene portatore di una pregressa patologia neoplastica alla gola, sistemato in cella con un soggetto fumatore, si tratta all'evidenza di condizione facilmente eliminabili, quanto meno sotto il profilo del rischio generico, attraverso misure organizzative assunte all'interno dell'ambiente ove lo stesso ancora si trova e non tali da evidenziare una qualche seria incompatibilità dello stesso indagato con l'applicazione della misura cautelare intramuraria. Da ultimo, con riferimento all'eventuale travisamento del contenuto delle intercettazioni telefoniche che hanno condotto alla formulazione della provvisoria contestazione a carico del ricorrente, è sufficiente, onde pervenire al giudizio di inammissibilità della relativa doglianza osservare che si tratta di tematica non rilevabile, laddove non si deduca una materiale disparità, frutto di errore percettivo, fra quanto effettivamente pronunziato nel corso delle conversazioni intercettate e quanto ritenuto lessicalmente essere stata detto, di fronte a questa Corte di legittimità, posto che la interpretazione del contenuto delle conversazioni e la sua valutazione in termini probatori è esclusiva competenza del giudice del merito e, pertanto, non è suscettibile di formare oggetto di lagnanza in sede di legittimità, se non sotto il profilo della manifesta illogicità o della patente irragionevolezza (fra le tante, da ultimo in ordine di tempo: Corte di cassazione, Sezione III penale, 6 dicembre 2021, n. 44938). Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Considerato che in esito al presente provvedimento non consegue la liberazione del ricorrente, di esso deve essere data comunicazione, a cura della cancelleria, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
PQM
6 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Fulvio BALDI, il quale ha concluso chiedendo, in accoglimento del primo motivo di impugnazione, l'annullamento con rinvio della ordinanza, con assorbimento degli ulteriori motivi;
sentito, altresì, per il ricorrente, l'avv. Vittorio DI PIETRO, del foro di Messina, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 19425 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 09/01/2023 RITENUTO IN FATTO Con ordinanza del 30 novembre 2021 il Gip del Tribunale di Napoli ha disposto l'applicazione a La AL DO della misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di cui all'art. 74 del dPR n. 309 del 1990 ed a due tentativi di importazione di sostanze stupefacenti. Tale misura è stata confermata dal Tribunale di Napoli quale giudice del riesame delle misure cautelari con ordinanza del 17 dicembre 2021 e, in data 19 aprile 2022, la Corte di cassazione, con sentenza n. 20146 del 2022, ha rigettato il ricorso avverso detto provvedimento. Avendo dedotto l'esistenza di nuove emergenze investigative, costituite dall'integrale trascrizione delle conversazioni intercettate, dalla documentazione inviata dalla Autorità giudiziaria elvetica a seguito di rogatoria e dalle dichiarazioni rese dai coindagati GA, TI e NA, la difesa dell'indagato ha formulato istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare in atto;
il Gip del Tribunale partenopeo, ritenuto che le emergenze investigative sopravvenute avessero piuttosto rafforzato il quadro indiziario a carico del La AL, ha rigettato la richiesta con ordinanza del 20 giugno 2022. Avverso quest'ultimo provvedimento ha proposto appello cautelare la difesa del La AL, insistendo sulla idoneità delle nuove emergenze investigative a legittimare una lettura alternativa del compendio indiziario. Il Tribunale di Napoli ha, a sua volta, rigettato l'appello ritenendo che i nuovi elementi non valessero affatto a scagionare il ricorrente. Contro siffatta ordinanza ha, ora, proposto ricorso per cassazione la difesa dell'indagato, formulando quattro motivi di impugnazione. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione, con riferimento all'art. 299, comma 3-ter, cod. proc. pen., in quanto il Tribunale avrebbe affermato l'insussistenza di fatti nuovi tali da indurre a rivedere la misura cautelare, con riferimento ad emergenze investigative definite successive alla emissione del titolo cautelare. Sia il Gip che il Tribunale avrebbero travisato il contenuto degli elementi investigativi nuovi, i quali deporrebbero per una posizione totalmente incolpevole del La AL, il quale non conosceva in alcun modo i presunti appartenenti al "gruppo albanese". 2 Apparirebbe, peraltro, incongruo rispetto a quello a lui riservato, il trattamento cautelare del NA, ritenuto complice di tale MA, eppure destinatario solo della misura degli arresti domiciliari. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta dalla difesa del La AL l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., in combinazione con l'art. 273 del medesimo codice, con riferimento alle dichiarazioni con le quali il NA indica in La AL il percettore di una cospicua somma di danaro che lo stesso avrebbe occultato in 4 cuscini custoditi in un unico bòrsone. Ai fini della valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato dovrebbero essere valutate, alla stregua dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità; nel caso di specie le dichiarazioni del coindagato, che oltretutto avrebbero dovuto essere ritenute in sé inattendibili in quanto contraddittorie, non sarebbero riscontrate dalle risultanze delle indagini e si porrebbero in contrasto con l'esito delle perquisizioni oltre che con il contenuto delle conversazioni intercettate. Con il terzo motivo di ricorso la difesa del La AL ha lamentato il vizio di motivazione della ordinanza impugnata con riferimento agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.; secondo il Gip partenopeo sussisterebbe un elevato pericolo di fuga a causa della tipologia delle aziende gestite dal La AL. Sul punto, però, ha rilevato il ricorrente che le sue compagnie non dispongono più di velivoli in grado di affrontare viaggi;
peraltro, nel senso della inesistenza del percolo di fuga deporrebbe anche la situazione familiare del ricorrente, padre di una bambina di appena un anno e mezzo. Nei provvedimenti emessi a carico del ricorrente non vi è motivazione in relazione alle ragioni per le quali le esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen., non potevano essere soddisfatte con misure diverse dalla custodia in carcere. Infine sul punto, le condizioni per il mantenimento della misura in atto sarebbero venute meno in quanto al ricorrente non sarebbe stata somministrata la quarta dose del vaccino anti COVID-19, con grave pericolo per la sua salute, essendo egli un soggetto portatore di una pregressa 3 neoplasia;
tale pericolo sarebbe, peraltro, aggravato dal fatto di condividere la cella con un soggetto fumatore. Con l'ultimo motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione con riferimento alla valutazione delle intercettazioni riguardanti il La AL, il cui contenuto sarebbe stato travisato sia dal Gip che dal Tribunale;
in particolare tutte le Autorità confrontatesi con il presente procedimento avrebbero omesso di considerare che il La AL non è stato mai intercettato nel corso di conversazioni riguardanti il traffico di stupefacenti ovvero comunque ambigue. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. Osserva infatti il Collegio che la ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'appello cautelare, è argomentata sulla base della inesistenza di elementi di giudizio sopravvenuti alla emissione della ordinanza di custodia cautelare che possano avere mutato il quadro indiziario ed, appunto, cautelare che aveva condotto alla adozione della misura;
in particolare, il Tribunale ha segnalato il fatto che, alla luce delle dichiarazioni rese dai coindagati GA, TI e NA è emerso che l'odierno ricorrente già fosse in contatto con il primo di costoro e che avesse avuto, tramite costui, che lo aveva indicato come socio di altro coindagato, anche contatti con tale IS, soggetto appartenente al "gruppo degli albanesi", anch'essi implicati nella vicenda di importazione della sostanza stupefacente. Il Tribunale ha, altresì, evidenziato sia gli elementi per ritenere la logica consapevolezza da parte del La AL della illiceità dei trasporti di cui lo stesso si era reso vettore con i velivoli a lui facenti capo - non essendo diversamente spiegabile né la preoccupazione a lui riportata dal coindagato MA in ordine al pericolo per la sua stessa vita che lui correva ove l'aeroplano non fosse arrivato né l'accortezza da parte dell'MA nell'utilizzare apparecchi telefonici criptati nel comunicare con quanti avevano commissionato il trasporto della sostanza - sia il contenuto, quanto meno allarmante, delle dichiarazioni rese dal NA in ordine al possesso da parte del La AL di un'ingente somma di danaro ed alle modalità di custodia di essa. A fronte di tali elementi l'odierno ricorrente, nulla ha dedotto di effettivamente nuovo rispetto al quadro investigativo preesistente , essendosi limitato a ritagliare, sulla base di elementi diversi rispetto a quelli evidenziati 4 e segnalati dal Tribunale del riesame, una diversa ed ipotetica prospettazione ricostruttiva alternativa, senza tuttavia procedere alla efficace confutazione di quella fatta propria dalle autorità investite della questione cautelare in sede di indagini preliminari. Sia consentito rileva come il sostanziale disinteresse della ricorrente difesa per il contenuto della ordinanza pur impugnata è, persino, plasticamente, reso dal fatto che il contenuto del ricorso ora in discussione richiama numerosi passi, confrontandosi con essi, non della ordinanza impugnata ma di un "parere del Pm", che non è, evidentemente, oggetto del presente giudizio. Quanto al secondo motivo di impugnazione, afferente alla pretesa violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., in quanto richiamato dall'art. 273 del medesimo codice in riferimento alla materia cautelare, si osserva che - premessa la diversa valutazione dell'indizio in sede di piena cognitio, laddove è necessaria, oltre alla gravità, anche la caratteristica della precisione e concordanza che, invece, l'omesso richiamo al comma 2 dell'art. 192 del codice del rito penale operato dall'art. 273, comma 1 -bis, cod. proc pen., il quale rimanda ai soli commi 3 e 4 della disposizione normativa ultima citata, non impone (al riguardo, fra le tante: Corte,di cassazione, Sezione IV penale, 28 aprile 2021, n. 16158), nella fattispecie - potendo essere i riscontri necessari onde fondare sulle dichiarazioni di chiamata in correità l'applicazione della misura cautelare, anche solo "parzialmente individualizzanti" data la fase ancora fluida della incolpazione, in relazione alla quale non vi è ancora ancora la necessità della sua prova ma essendo sufficiente anche la sola consistente probabilità di essa (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 28 luglio 2020, n. 22740) - la pluralità della chiamate in correità o comunque dei riscontri provenienti, anche, dalla numerose dichiarazioni dei coindagati soddisfa, oltre alla presenza degli elementi logici ricavabili dalle intercettazioni cui la ordinanza impugnata si richiama, il requisito della presenza dei riscontri nella misura necessaria ai fini della adozione ed ora del mantenimento della misura cautelare in atto a carico del La AL. Quanto al motivo afferente al vizio di motivazione in ordine alla permanenza delle esigenze cautelari e della idoneità della sola misura custodiale, si osserva, a tacer d'altro, che si tratta di doglianza inammissibile in questa fase di ricorso avverso la impugnazione del provvedimento definitorio di un appello cautelare, stante la carenza di prospettazione in quella sede di elementi nuovi rispetto a quelli già valutati in occasione del 5 gR riesame (ed oggetto di successiva valutazione in sede di legittimità del provvedimento che ha definito siffatta fase del giudizio), di tal che la prevalenza del cosiddetto "giudicato cautelare" esclude la rinnovazione del giudizio sul punto. Quanto al fatto che nell'ambiente carcerario il La AL, all'epoca non ancora soggetto alla terza dose di vaccino per scongiurare gli effetti della pandemia da Covid 19 possa essere da tale malattia contagiato e, sebbene portatore di una pregressa patologia neoplastica alla gola, sistemato in cella con un soggetto fumatore, si tratta all'evidenza di condizione facilmente eliminabili, quanto meno sotto il profilo del rischio generico, attraverso misure organizzative assunte all'interno dell'ambiente ove lo stesso ancora si trova e non tali da evidenziare una qualche seria incompatibilità dello stesso indagato con l'applicazione della misura cautelare intramuraria. Da ultimo, con riferimento all'eventuale travisamento del contenuto delle intercettazioni telefoniche che hanno condotto alla formulazione della provvisoria contestazione a carico del ricorrente, è sufficiente, onde pervenire al giudizio di inammissibilità della relativa doglianza osservare che si tratta di tematica non rilevabile, laddove non si deduca una materiale disparità, frutto di errore percettivo, fra quanto effettivamente pronunziato nel corso delle conversazioni intercettate e quanto ritenuto lessicalmente essere stata detto, di fronte a questa Corte di legittimità, posto che la interpretazione del contenuto delle conversazioni e la sua valutazione in termini probatori è esclusiva competenza del giudice del merito e, pertanto, non è suscettibile di formare oggetto di lagnanza in sede di legittimità, se non sotto il profilo della manifesta illogicità o della patente irragionevolezza (fra le tante, da ultimo in ordine di tempo: Corte di cassazione, Sezione III penale, 6 dicembre 2021, n. 44938). Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Considerato che in esito al presente provvedimento non consegue la liberazione del ricorrente, di esso deve essere data comunicazione, a cura della cancelleria, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
PQM
6 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente