Sentenza 24 ottobre 2013
Massime • 1
In tema di armi, il fucile ad aria compressa i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 jaule costituisce arma comune da sparo; ne consegue che la sua illegale detenzione è punita ai sensi degli artt. 2 e 7 L. n. 895 del 1967. (Fattispecie relativa a detenzione abusiva di fucile Flobert cal. 9).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/10/2013, n. 45237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45237 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 24/10/2013
Dott. CAIAZZO Luigi P. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 1495
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 46006/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI ROMA;
avverso la sentenza n. 72/2012 TRIB. SEZ. DIST. di POGGIO MIRTETO, del 29/03/2012;
nei confronti di:
CC RO N. A ROMA IL 29/9/1942;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI POPOLO Angelo che ha concluso per l'annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti al Tribunale di Rieti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 29.3.2012 il Tribunale di Rieti, sezione distaccata di Poggio Mirteto, dichiarava non doversi procedere nei confronti di CC RO per oblazione in ordine al reato di cui all'art. 697 c.p. per aver detenuto un fucile BE cal. 9 senza averne fatto denuncia all'autorità; accertato il 14.2.2011. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Procura generale della Repubblica di Roma, chiedendone l'annullamento per erronea applicazione della legge penale, in quanto per la attuale legge sulle armi quelle ad aria compressa sono equiparate alle armi da sparo, e pertanto la detenzione illegale è punita come delitto dalla L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 7. Il ricorso è fondato.
Per il disposto della L. n. 110 del 1975, art. 2, comma 3 sono considerate armi comuni da sparo le armi ad aria compressa o gas i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 jaule. Se il fucile ad aria compressa eroga un'energia cinetica inferiore a 7,5 jaule, non ha una potenzialità lesiva che consenta di qualificarlo come arma neppure sotto la previsione dell'art. 697 c.p.. Peraltro, per costante giurisprudenza di questa Corte, il fucile BE ad aria compressa sviluppa normalmente un'energia cinetica superiore a 7,5 jaule, e quindi deve essere considerata un'arma comune da spara, la cui detenzione illegale è punita ai sensi della L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 7 (V. Sez. 1 sentenza n. 438 del 15.7.1982, Rv. 156984). La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Rieti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Rieti.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2013