Sentenza 10 ottobre 2000
Massime • 2
Sussiste l'interesse della persona sottoposta a privazione della libertà personale, protrattasi per effetto di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, alla decisione del ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento che ne abbia confermato la legittimità, anche dopo la liberazione intervenuta, per scadenza dei termini stessi, nelle more della sua definizione, sotto il profilo dell'eventuale azionabilità del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, in quanto la norma dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., pur ammettendo detta riparazione solo in caso di accertata mancanza - originaria o sopravvenuta - dei presupposti (titolo del reato e gravità indiziaria) previsti dai precedenti artt. 273 e 280, è suscettibile di interpretazione estensiva, atta a comprendere anche l'ipotesi di mantenimento della detenzione oltre il termine di durata fissato dalla legge.
La sospensione dei termini di custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento a norma dell'art. 304, comma secondo, cod. proc. pen., è legittimamente disposta solo se non sono ancora scaduti i termini di fase e, una volta deliberata, è immediatamente operativa, non potendone essere differita la decorrenza al momento di naturale scadenza dei termini stessi. (Nella specie, in cui veniva in rilievo il computo del termine complessivo di durata della custodia cautelare, fissato, in relazione al titolo di reato, in quattro anni, prorogabili a sei, a norma dell'art. 304, comma sesto, cod. proc. pen., si faceva questione delle modalità con cui si sarebbe dovuto calcolare il periodo di sospensione, disposta per il dibattimento di primo grado. Secondo la prospettiva della difesa, il provvedimento di sospensione, deliberato il 9 luglio 1966, avrebbe dovuto operare dal 12 febbraio 1997, giorno successivo a quello di scadenza dei termini relativi alla fase di primo grado, fino al 23 giugno 1998, data in cui si era chiusa tale fase con la pronuncia della sentenza, per un tempo complessivo di un anno, quattro mesi e quindici giorni, che si sarebbero dovuti aggiungere ai quattro anni, di cui all'art. 303, comma quarto, lett. b) - cod. proc. pen.; mentre, sulla base del principio enunciato in massima e fatto proprio dai giudici di merito, il periodo di sospensione andava calcolato a partire dal 9 luglio 1996, data della relativa deliberazione, fino al 23 giugno 1998, ammontando così a un anno, undici mesi e quattordici giorni, da aggiungere ai citati quattro anni).
Commentario • 1
- 1. Vittime di Errori Giudiziari e di Ingiusta detenzioneAvv. Mario Pavone · https://www.avvocatoandreani.it/ · 5 gennaio 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/10/2000, n. 3346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3346 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMILLO LOSANA Presidente del 10/10/2000
1. Dott. SEVERO CHIEFFI Consigliere SENTENZA
2. " PAOLO BARDOVAGNI " N. 5647
3. " GIORGIO SANTACROCE " REGISTRO GENERALE
4. " GIUSEPPE DE RD " N. 17767/2000
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MACRÌ Marco, n.
3.5.1972 a Locri,
avverso l'ordinanza in data 22.3.2000 del Tribunale di Reggio di Calabria Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Bardovagni Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Vito MONETTI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
Non comparso il difensore
OSSERVA
Con ordinanza in data 22.3.2000 il Tribunale di Reggio Calabria, costituito ex art. 310 C.P.P., respingeva l'appello di MACRÌ Marco avverso provvedimento del 20.1.2000, con cui la Corte di secondo grado della sede aveva rigettato istanza di scarcerazione per decorso del termine complessivo di durata della custodia cautelare. Osservava che tale termine, in relazione al titolo custodiale fissato dalla legge in quattro anni, era elevabile a sei a norma dell'art. 304, co. 6, C.P.P., essendo intervenuta nel giudizio di primo grado ordinanza sospensiva a norma del co. 2 dell'art. citato. In concreto, l'ordinanza coercitiva aveva avuto esecuzione il 15.9.1994; il provvedimento sospensivo era stato emesso il 9.7.1996 e aveva avuto effetto fino 23.6.1998 - data in cui si era chiusa la fase di primo grado con la pronuncia della sentenza - per un anno, undici mesi e 14 giorni. Tale lasso di tempo, aggiunto a quello previsto dal co. 4 dell'art. 303 C.P.P., non consentiva di ritenere ancora scaduto il termine complessivo di durata;
ne', ad avviso del Tribunale, era possibile posticipare la decorrenza degli effetti della sospensione al momento della scadenza naturale del termine di fase, come sostenuto dalla difesa.
Questa ha proposto ricorso per cassazione, denunciando erronea applicazione del co. 2 e 6 dell'art. 304 C.P.P. ed illogicità di motivazione. Premesso che la sospensione dei termini di durata della custodia per complessità del dibattimento, in quanto istituto derogatorio ai limiti imposti dalla legge alla privazione della libertà personale in osservanza del precetto costituzionale, è norma eccezionale e di stretta interpretazione, rilevava che essa è disposta in relazione al termine ordinario di fase ed esplica i suoi effetti solo a partire dal momento in cui questo andrebbe naturalmente a scadere e per il tempo successivo fino alla conclusione del giudizio nel grado;
nel caso di specie, verificandosi la naturale scadenza all'11.2.1997, non poteva operare anteriormente a tale data, anche se in precedenza disposta. Il tempo fino alla pronuncia della sentenza di primo grado si riduceva quindi ad un anno, quattro mesi e 15 giorni che, aggiunti al termine complessivo di quattro anni, ne comportavano la scadenza al 26.1.2000. Il diverso calcolo operato dal giudice "a quo" finiva per imputare due volte alla durata della misura il tempo trascorso tra l'emissione dell'ordinanza sospensiva e la scadenza naturale di fase e portava alla conseguenza assurda che ove, nonostante la sospensione, il giudizio si fosse concluso entro tale scadenza, il termine complessivo sarebbe stato ugualmente incrementato "sine causa". Va preliminarmente rilevato che, secondo il computo dei giudici di merito, il termine di durata della misura sarebbe comunque scaduta il 28.8.2000, e in tale data è stata effettivamente disposta la liberazione del ricorrente. Sarebbe perciò sopravvenuta, ad avviso del Procuratore Generale, la carenza di interesse alla decisione del ricorso. Il collegio ritiene tuttavia che tale interesse sopravviva "sub specie" di eventuale azione riparatoria, anche ex art. 314, co. 2, C.P.P.; la detta norma, nella sua letterale espressione, ammette la riparazione per ingiusta detenzione in caso di accertata mancanza - originaria o sopravvenuta - dei presupposti (titolo del reato e gravità indiziaria) previsti dai precedenti artt. 273 e 280. Essa è tuttavia suscettibile di interpretazione atta a ricomprendere anche l'ipotesi, qui considerata, di dedotto mantenimento della detenzione oltre il termine di durata previsto dalla legge, alla luce dei principi affermati in ripetuti interventi della Corte Costituzionale (sentenze nn. 310/1996 e 109/1999) e desumibili dall'art. 2, n. 100, della legge di delega per l'emanazione del nuovo codice di rito, nonché dall'art. 5 della Convenzione europea resa esecutiva con L.
4.8.1955 n. 848 (termine "ragionevole" di durata dello stato detentivo;
in difetto, diritto alla riparazione). Va infatti considerato che la perdita di efficacia della misura custodiale, pur attuandosi su ordinanza del giudice, si verifica automaticamente e senza margini di discrezionalità allo spirare del termine, ed il ripristino è consentito solo se ricorrano - oltre alle situazioni specificamente indicate al co. 2 dell'art. 307 C.P.P. - le condizioni generali di applicabilità, fra cui quelle previste dai precedenti artt. 273 e 280.
Il ricorso - sotto tale profilo ammissibile - è peraltro infondato. In difetto di una particolare disciplina, la sospensione dei termini della custodia cautelare per complessità del dibattimento prevista al co. 2 dell'art. 304 C.P.P. segue le regole generali dell'istituto e vale quindi a neutralizzare, "durante il tempo" previsto dalla norma e specificato nell'ordinanza emessa ai sensi del comma successivo, il decorso dei termini in questione. Questi, quindi, non possono continuare a decorrere fino alla "naturale" scadenza, per essere solo in tale momento "differiti" per il tempo residuo occorrente alla conclusione del dibattimento o alla deliberazione della sentenza, come vorrebbe il ricorrente;
la pendenza del termine è infatti presupposto indefettibile della sospensione, ne' questa può concretamente operare se non prima che esso sia scaduto. In presenza dell'ordinanza ex art. 304, co. 3, C.P.P., correlata ad una valutazione "allo stato" della situazione processuale complessiva, la "naturale" scadenza rimane quindi irrilevante, e non è neppure consentito riesaminare "ex post" la detta situazione, sicché la sospensione produrrà fra l'altro i suoi effetti, indipendentemente dalle personali posizioni degli imputati, anche nei confronti di coloro che, in ipotesi, fossero stati privati della libertà solo in tempi prossimi alla conclusione del dibattimento e alla pronuncia della sentenza (cfr. Cass., Sez. I, 14.7/28.9.1998, Rumbo). Neppure ha fondamento il rilievo per cui, secondo l'interpretazione qui accolta, il tempo della sospensione - per la parte anteriore alla scadenza "naturale" del termine di fase - verrebbe computato due volte. In realtà, non esiste alcuna duplicazione nel calcolo, mentre l'istituto opera - secondo l'espressa previsione del co. 6 dell'art.304 C.P.P. - tanto agli effetti del termine di fase quanto a quelli del termine complessivo, non consentendo comunque di superare limiti prefissati e differenziati;
la previsione di tali limiti massimi, determinati in misura non eccessiva ne' irragionevole in relazione al particolare ambito di operatività della sospensione (gravi imputazioni e particolare complessità del giudizio), vale ad escludere un "vulnus" ai principi sanciti dalla Legge fondamentale e dalle norme pattizie internazionali.
Il ricorso va perciò respinto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi a cura della Cancelleria - se attualmente detenuto - copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 23 L.
8.8.1995 n. 332. Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2001