Cass. pen., sez. I, sentenza 10/10/2000, n. 3346
CASS
Sentenza 10 ottobre 2000

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Sussiste l'interesse della persona sottoposta a privazione della libertà personale, protrattasi per effetto di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, alla decisione del ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento che ne abbia confermato la legittimità, anche dopo la liberazione intervenuta, per scadenza dei termini stessi, nelle more della sua definizione, sotto il profilo dell'eventuale azionabilità del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, in quanto la norma dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., pur ammettendo detta riparazione solo in caso di accertata mancanza - originaria o sopravvenuta - dei presupposti (titolo del reato e gravità indiziaria) previsti dai precedenti artt. 273 e 280, è suscettibile di interpretazione estensiva, atta a comprendere anche l'ipotesi di mantenimento della detenzione oltre il termine di durata fissato dalla legge.

La sospensione dei termini di custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento a norma dell'art. 304, comma secondo, cod. proc. pen., è legittimamente disposta solo se non sono ancora scaduti i termini di fase e, una volta deliberata, è immediatamente operativa, non potendone essere differita la decorrenza al momento di naturale scadenza dei termini stessi. (Nella specie, in cui veniva in rilievo il computo del termine complessivo di durata della custodia cautelare, fissato, in relazione al titolo di reato, in quattro anni, prorogabili a sei, a norma dell'art. 304, comma sesto, cod. proc. pen., si faceva questione delle modalità con cui si sarebbe dovuto calcolare il periodo di sospensione, disposta per il dibattimento di primo grado. Secondo la prospettiva della difesa, il provvedimento di sospensione, deliberato il 9 luglio 1966, avrebbe dovuto operare dal 12 febbraio 1997, giorno successivo a quello di scadenza dei termini relativi alla fase di primo grado, fino al 23 giugno 1998, data in cui si era chiusa tale fase con la pronuncia della sentenza, per un tempo complessivo di un anno, quattro mesi e quindici giorni, che si sarebbero dovuti aggiungere ai quattro anni, di cui all'art. 303, comma quarto, lett. b) - cod. proc. pen.; mentre, sulla base del principio enunciato in massima e fatto proprio dai giudici di merito, il periodo di sospensione andava calcolato a partire dal 9 luglio 1996, data della relativa deliberazione, fino al 23 giugno 1998, ammontando così a un anno, undici mesi e quattordici giorni, da aggiungere ai citati quattro anni).

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  • 1Vittime di Errori Giudiziari e di Ingiusta detenzione
    Avv. Mario Pavone · https://www.avvocatoandreani.it/ · 5 gennaio 2024

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 10/10/2000, n. 3346
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3346
Data del deposito : 10 ottobre 2000

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