Sentenza 28 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2001, n. 4462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4462 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA 04462/0 1, REPUBBLICA ITALIANA "ESENTE DA REGISTRAZIONE DE LEGGE 3-5-198r N. EVS U PREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Corrado CARNEVALE Presidente R.G.N. 15060/97 Cron. 9668 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO - Consigliere- Rep. Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere Ud.18/12/00 Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CI CA, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato TRAMONTANO delGUERRITORE ANDREA, giusta procura a margine ricorso;
ricorrente
contro
COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO TEMISTOCLE SOLERA 7/10, presso l'avvocato PIROCCHI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati 2000 SURANO MARIA RITA e SAVASTA ELENA, giusta procura in 2426 -1- V calce al controricorso;
controricorrente avverso il provvedimento del Pretore di MILANO, depositato il 17/07/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/2000 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 7.7.1997 LU CI proponeva opposizione avanti al Pretore di Milano avverso la cartella esattoriale n. 183095934, riguardante violazioni al Codice della Strada, convenendo in giudizio il Comune di Milano per sentire dichiarare la nullità di detta cartella per violazione del termine di decadenza per la в trasmissione dei ruoli previsto dall'art.17 D.P.R. 602/73. Il Pretore, senza disporre il contraddittorio, con decreto del 17.7.1997, dichiarava inammissibile l'opposizione, ritenendo che il procedimento di cui all'art. 22 della Legge n.689/81 poteva trovare applicazione solo nei casi tassativamente previsti dalla stessa norma, tra i quali non rientra quello in esame. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione LU CI, deducendo un unico motivo di censura. Resiste con controricorso il Comune di Milano che eccepisce pregiudizialmente l'inammissibilità del ricorso - dovendo questo ritenersi consentito, relativamente ai provvedimenti diversi dalle sentenze, solo nelle ipotesi previste dall'art. 22 3 commi 2 e 5 Legge n.689/81 nonché la propria carenza di legittimazione passiva, essendo la cartella un atto dell'esattore e riguardando la censura la sua regolare formazione. Sempre pregiudizialmente formulava riserva sulla tempestività dell'opposizione proposta avanti al Pretore. Successivamente il Comune ha presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso LU CI deduce la nullità del provvedimento del Pretore il ha tenuto conto che la Cortequale non Costituzionale con varie sentenze ha affermato l'applicabilità del procedimento previsto dalla Legge n.689/81 anche per i ricorsi proposti avverso le cartelle esattoriali, escludendo in tali casi il previo esperimento del ricorso amministrativo. Orbene, ritiene in primo luogo questa Corte che al provvedimento in esame, ancorchè adottato nelle forme dell'ordinanza, detoba essere riconosciuta natura di sentenza per il suo contenuto sostanziale idoneo ad acquisire autorità di giudicato in ordine alla dichiarata inammissibilità dell'opposizione. Il Pretore ha giustificato però tale pronuncia solo con una generica affermazione di principio circa l'inapplicabilità in via generale dello speciale procedimento previsto dall'art. 22 della Legge 689/81 in materia di opposizione alla cartella esattoriale, senza considerare che il ricorso a detto procedimento è consentito anche in tali casi allorchè si deduca la mancata emissione o la mancata notifica del titolo che la giustifichi (Sez.Un. 190/92; 12107/95) al fine di rendere possibile il recupero, a livello di cartella esattoriale, del momento di garanzia previsto con l'opponibilità avverso la contestazione del verbale в di infrazione od avverso l'ordinanza-ingiunzione qualora l'opposizione al verbale proposta in sede amministrativa sia stata respinta. Nei termini in cui si è espressa, l'impugnata sentenza deve essere quindi cassata. Il motivo di ricorso però, investendo la questione relativa all'applicabilità della Legge 689/81 per vizi riguardanti la formazione della stessa cartella, impone a questa Corte di pronunciarsi sul provvedimento da adottare e di individuare eventuali vizi rilevabili d'ufficio. Il problema è stato già affrontato dalle 5 Sezioni Unite di questa Corte (491/00) le quali, in relazione proprio alla cartella esattoriale, hanno affermato che gli eventuali vizi possono essere fatti valere avanti al giudice ordinario nelle forme, a seconda dei casi, dell'opposizione all'esecuzione agli atti esecutivi previste rispettivamente dagli artt. 615 e 617 C.P.C.. Ora nell'ipotesi in esame, essendo stata dedotta la nullità della cartella esattoriale per il mancato rispetto del termine di decadenza previsto dall'art. 17 D.P.R. n.601/73 ai fini della trasmissione dei ruoli, vale a dire per vizi formali del titolo, si è certamente nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi, come del resto anche le Sezioni Unite hanno riconosciuto con detta sentenza in un'ipotesi analoga a quella in I esame, con la conseguenza che il termine da Osservare per la sua proposizione è quello di cinque giorni di cui all'art. 617 C.P.C., decorrente dalla notificazione della cartella. Trattasi di decadenza di ordine processuale rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo in quanto, riguardando l'ordinato svolgimento del processo, è sottratta alla disponibilità delle parti. 6 Orbene nel caso in esame risulta dalla stessa opposizione del ricorrente avanti al Pretore che la notificazione della cartella è avvenuta in data 6.6.1997 mentre il ricorso è stato depositato solo il 7.7.1997. E' evidente quindi il mancato rispetto del termine perentorio, con la conseguente necessità da parte di questa Corte di decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 C.P.C. e di dichiarare l'inammissibilità per decorso del termine dell'originaria opposizione agli atti esecutivi proposta avanti al Pretore, così qualificata l'opposizione del CI. La natura della questione trattata e l'intervento solo recente delle Sezioni Unite giustificano la totale compensazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito ai sensi dell'art. 384 C.P.C., dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi, così qualificata l'opposizione del CI avanti al Pretore. Compensa le spese dell'inters giustiz Roma, 18.12.2000 Il Consigliere est. Il Presidente Mgo Riced omast lameneмо % segue 7 IL CANCELLIERE IA Di ZZ DEPOSITATA IN CANCELLER Marie Dr ubis 8 MAR. 2001 Oggi, IL CANCELLIERE IA Di ZZ об бино A L E L N E O D I " Z 9 7 A 1 . R 3 T T R . S A N I ' G L 7 E L 6 R E 9 1 D - A I 5 D - S 3 N E E E T S G N E I G S E A L E "