Sentenza 7 luglio 2009
Massime • 1
La confisca obbligatoria può essere disposta con decreto penale di condanna unicamente nei casi previsti dall'art. 240, comma secondo, cod. pen. e non anche nelle ipotesi previste dalla legislazione speciale. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso del P.M. avverso la revoca di sequestro disposta con decreto penale sulla base della non ritenuta confiscabilità, a norma dell'art. 259, comma secondo, D.Lgs. n. 152 del 2006, del mezzo utilizzato per il trasporto illecito di rifiuti).
Commentario • 1
- 1. Il divieto di restituzione di cui all'art. 324 comma 7 c.p.p.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 ottobre 2019
(Annullamento senza rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 324, c. 7) Il fatto Il Tribunale di Bologna, sezione delle impugnazioni cautelari penali, annullava, per difetto di motivazione, il decreto del 17 giugno 2018 con cui il pubblico ministero aveva convalidato il sequestro probatorio effettuato d'urgenza dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 354 cod. proc. pen., per i reati di cui agli artt. 544-ter e 727 cod. pen., di numerosi uccelli tenuti dall'indagato in isolamento per essere utilizzati come richiami, nonché delle gabbie che li ospitavano e di alcuni bastoni con rivestimento colloso idonei alla cattura di uccelli in libertà. Per l'effetto il Tribunale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/07/2009, n. 36063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36063 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 07/07/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 983
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 17448/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Brindisi;
nei confronti di:
EN SE nato a [...] il 5 luglio del 1960;
avverso l'ordinanza del 20 gennaio del 2009 del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Brindisi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il sostituto procuratore generale Dott. Lo Voi Francesco, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Martire;
Letti il ricorso e l'ordinanza denunciata osserva quanto segue. IN FATTO
Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Brindisi revocava il provvedimento di sequestro dell'autocarro targato Le 17775667 in base al rilievo che, in materia di rifiuti, la confisca dell'automezzo è prevista solo per il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 259, comma 2, mentre al NN era stato contestato il reato di cui al cit. D.Lgs., art. 256, n. 4 e comunque la confisca non è prevista in caso di decreto penale di condanna.
Ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Brindisi deducendo l'illegittimità del provvedimento perché il decreto penale di condanna è parificato alla sentenza di condanna e la confisca obbligatoria del mezzo è prevista anche per l'ipotesi di cui al cit. art. 256, comma 4.
DIRITTO
Il ricorso va respinto perché infondato.
Quella in esame è una confisca obbligatoria, in quanto il D.Lgs. n.152 del 2006, art. 259, comma 2, prevede che alla sentenza di condanna o a quella pronunciata a norma dell'art. 444 c.p.p. consegua obbligatoriamente la confisca del mezzo utilizzato per il trasporto dei rifiuti non solo per i reati relativi al traffico illecito di rifiuti di cui al comma 1 ma anche per quelli comunque connessi al trasporto illecito di cui all'art. 256 e art. 258. comma 4, come si desume agevolmente dal rinvio a tutto l'art. 256. Quindi la condanna per un qualsiasi reato previsto dall'art. 256 citato comporta obbligatoriamente la confisca del mezzo.
La confisca però, nelle ipotesi anzidette, può essere applicata solo con la sentenza di condanna o con quella di patteggiamento e non pure con il decreto penale dei condanna.
Invero l'art. 460 c.p.p., stabilisce che con il decreto penale di condanna la confisca può essere disposta solo nell'ipotesi di cui all'art. 240 c.p., comma 2, ossia quando si tratta del prezzo del reato o di cose la cui detenzione, fabbricazione, ecc. costituisca reato, escludendo quindi implicitamente le ipotesi in cui la confisca sia prevista come obbligatoria da altre disposizioni di legge, allorché non abbia ad oggetto le cose indicate nell'art. 240 c.p., comma 2. Secondo l'orientamento prevalente di questa sezione il disposto di cui all'art. 460 c.p.p., dianzi citato che, in caso di decreto penale di condanna limita la confisca alla sola ipotesi di cui al comma secondo dell'art. 240 c.p., non può essere esteso a tutte i casi di confisca obbligatoria previsti dalla legislazione speciale contrariamente a quanto sostenuto in precedenza da questa stessa sezione con la decisione n. 4545 del 2007 (cfr. Cass. Sez. 3, n. 26548 del 2008, n. 7475 del 2008 e da ultimo n. 24659 del 2009). Questo collegio ritiene di aderire all'orientamento enunciato con la sentenza da ultimo citata per le considerazioni ivi espresse e per il fatto che non esiste alcuna equivalenza tra le confische previste da varie leggi speciali e quella contemplata dall'art. 240 c.p., comma 2. Quest'ultima confisca è una misura di sicurezza patrimoniale che diventa obbligatoria o per la pericolosità intrinseca della cosa o per l'inopportunità di restituire al reo il prezzo del reato. Pertanto la cosa sequestrata non potendo essere restituita deve necessariamente essere confiscata. Le confische previste dalla legislazione speciale hanno per, lo più natura diversa da quella prevista dall'art. 240 c.p., comma 2 perché prescindono dalla pericolosità intrinseca della cosa e spesso consistono in vere e proprie sanzioni penali aggiuntive. Per tale ragione non è possibile nè un'interpretazione estensiva del rinvio all'art. 240 c.p., comma 2, contenuto nell'art. 640 c.p.p., a tutte le ipotesi di confisca obbligatoria previste da leggi speciali, per la diversa natura della confisca di cui all'art. 240 c.p., comma 2, rispetto a quelle previste dalla legislazione speciale, ne' tanto meno un'interpretazione analogica, trattandosi di analogia in malam partem.
Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso del Procuratore della Repubblica va quindi respinto.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p.. Rigetta il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Brindisi.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2009