Sentenza 4 dicembre 2007
Massime • 2
Deve escludersi la natura di atto abnorme del provvedimento con cui il G.i.p., richiesto dal P.M. di emettere un decreto penale di condanna con contestuale istanza di restituzione delle cose sequestrate, restituisca gli atti rigettando la richiesta sul presupposto dell'obbligatorietà della confisca delle cose in sequestro, in quanto si tratta di un atto previsto dal sistema processuale (art. 459, comma terzo, cod. proc. pen.), che non provoca alcuna stasi del procedimento.
In tema di gestione dei rifiuti, la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto, prevista per il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti (artt. 256, comma primo in relazione all'art. 259, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), deve essere disposta anche nel rito speciale del procedimento per decreto, in quanto tale obbligo sussiste ogni volta che la confisca sia obbligatoria ai sensi dell'art. 240, comma secondo, cod. pen. ovvero ai sensi delle leggi speciali.
Commentari • 4
- 1. Cass. Pen., SS. UU., 18 gennaio 2018, n. 20569https://www.iusinitinere.it/
RITENUTO IN FATTO 1. In data 15 febbraio 2017 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, richiedeva decreto penale di condanna nei confronti di M.K. in ordine al delitto di cui all'art. 624 c.p., contestatogli per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della somma di euro 4,60 e di due pacchetti di sigarette, introducendosi in un furgone in sosta lasciato aperto dal suo proprietario, senza riuscire a portare a compimento l'azione perché fermato da una pattuglia delle forze dell'ordine (fatto commesso in Bologna, il 24 gennaio 2017). Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, senza respingere formalmente la …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. In data 15 febbraio 2017 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, richiedeva decreto penale di condanna nei confronti di M.K. in ordine al delitto di cui all'art. 624 c.p., contestatogli per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della somma di euro 4,60 e di due pacchetti di sigarette, introducendosi in un furgone in sosta lasciato aperto dal suo proprietario, senza riuscire a portare a compimento l'azione perché fermato da una pattuglia delle forze dell'ordine (fatto commesso in Bologna, il 24 gennaio 2017). Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, senza respingere formalmente la …
Leggi di più… - 3. Il divieto di restituzione di cui all'art. 324 comma 7 c.p.p.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 ottobre 2019
(Annullamento senza rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 324, c. 7) Il fatto Il Tribunale di Bologna, sezione delle impugnazioni cautelari penali, annullava, per difetto di motivazione, il decreto del 17 giugno 2018 con cui il pubblico ministero aveva convalidato il sequestro probatorio effettuato d'urgenza dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 354 cod. proc. pen., per i reati di cui agli artt. 544-ter e 727 cod. pen., di numerosi uccelli tenuti dall'indagato in isolamento per essere utilizzati come richiami, nonché delle gabbie che li ospitavano e di alcuni bastoni con rivestimento colloso idonei alla cattura di uccelli in libertà. Per l'effetto il Tribunale …
Leggi di più… - 4. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 2 luglio 2018
RITENUTO IN FATTO 1. In data 15 febbraio 2017 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, richiedeva decreto penale di condanna nei confronti di M.K. in ordine al delitto di cui all'art. 624 c.p., contestatogli per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della somma di euro 4,60 e di due pacchetti di sigarette, introducendosi in un furgone in sosta lasciato aperto dal suo proprietario, senza riuscire a portare a compimento l'azione perché fermato da una pattuglia delle forze dell'ordine (fatto commesso in Bologna, il 24 gennaio 2017). Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, senza respingere formalmente la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/12/2007, n. 4545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4545 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2007 |
Testo completo
4545 108 45 Sentenza n.ледр Camera di consiglio
Reg. Gen. n. 23010/07 del 4.12.2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Signori
Presidente Dott. Ernesto LUPO
Dott. Pierluigi ONORATO (est.)
Consigliere
Dott. Franco MANCINI
Consigliere
Dott. NI IANNIELLO
Consigliere
Dott. Margherita MARMO
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Benevento, nel procedimento penale a carico di: 1) EN NI GR, nato a [...] 1'1.12.1971; 2) SC LE, nato a [...] 1'1.11.1945,
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avverso il provvedimento reso dal g.i.p. del tribunale di Benevento in data 7.6.2007.
Visto il provvedimento denunciato e il ricorso,
Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal consigliere Pierluigi Onorato,
Letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Vito Monetti, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso,
Osserva:
In fatto e in diritto
1 - Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Benevento chiedeva al g.i.p. dello stesso tribunale di emettere decreto penale di condanna
contro
NI GR PE e LE RA per il reato di cui agli artt. 110 c.p., 256, comma 1, lett. a) D.Lgs. 152/2006, e per l'illecito amministrativo di cui agli artt. 258, comma 4, e 193 D.Lgs. 152/2006, perché il primo quale titolare dell'omonima impresa edile, il secondo quale autista dipendente avevano trasportato su un autocarro della ditta rifiuti non pericolosi
-
(scarti di demolizioni) senza autorizzazione e senza il prescritto formulario di identificazione (in Ceppaloni il 6.5.2007).
In particolare il pubblico ministero chiedeva la condanna del PE a € 2.000 di ammenda e del RA a € 1.000 di ammenda, oltre alla sanzione amministrativa di € 1.600 per
ciascuno, nonché la restituzione dell'automezzo sequestrato e la confisca del restante materiale in sequestro.
Il g.i.p. rigettava l'istanza e restituiva gli atti al p.m., osservando che nel caso di specie era obbligatoria la confisca del mezzo di trasporto, sicché non se ne poteva disporre la restituzione.
2- Il procuratore della Repubblica beneventano ha proposto ricorso per cassazione, ritenendo abnorme il provvedimento impugnato per erronea applicazione dell'art. 259, comma 2, D.Lgs. 152/2006.
Osserva il ricorrente che:
a) il predetto art. 259, comma 2, prevede la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto solo come conseguenza di una sentenza di condanna o di una sentenza c.d. di patteggiamento della pena ex art. 444 c.p.p.;
b) la stessa norma è derogatoria rispetto a quella prevista dall'art. 445, comma 1, c.p.p., la quale, in esito a sentenza di applicazione di pena patteggiata, consente la confisca solo nei casi previsti dall'art. 240 c.p.;
c) la norma è pertanto di stretta interpretazione e non può essere estesa analogicamente anche al caso di decreto penale di condanna;
d) per conseguenza il giudice doveva restituire il mezzo di trasporto sequestrato ed emettere il richiesto decreto penale. Il procuratore generale in sede ha concluso per l'inammisibilità del ricorso.
3 - L'art. 259, comma 2, del D.Lgs.
3.4.2006 n. 152 prevede che in esito a sentenza di condanna o di applicazione di pena patteggiata ex art. 444 c.p.p. per il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti previsto dall'art. 256, comma 1 dello stesso decreto legislativo, il giudice disponga obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.
Contrariamente alla tesi del pubblico ministero ricorrente, va anzitutto precisato che nel caso di specie non si trattava di sentenza di applicazione della pena patteggiata ex art. 444 e ss. c.p.p., e che quindi non si verteva sulla possibilità - negata dal ricorrente di applicare la
-
confisca anche al di là delle ipotesi previste dall'art. 240 c.p. espressamente richiamate dall'art. 445 c.p.p.. D'altronde, la confisca del mezzo di trasporto usato per il reato rientra nelle ipotesi di confisca facoltativa prevista dal primo comma dell'art. 240 c.p. Thema decidendum era piuttosto il potere del giudice per le indagini preliminari, richiesto di emettere decreto penale di condanna, di disporre la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, e per conseguenza di non accogliere la richiesta del p.m. che non prevedeva detta confisca, ma la restituzione dell'automezzo. Benché non argomentata, la evidente tesi del g.i.p. era che, secondo il combinato disposto dell'art. 460, comma 2, c.p.p. e del citato art. 259, comma 2, D.Lgs. 152/2006, sussisteva per lui l'obbligo di disporre la confisca del mezzo di trasporto sequestrato. La tesi appare giuridicamente fondata secondo una interpretazione teleologica e sistematica delle norme in materia, in base alla quale anche nel rito monitorio il giudice ha il dovere di disporre la confisca ogni volta che sia obbligatoria o ai sensi dell'art. 240, comma 2, c.p.
o ai sensi delle leggi speciali.
Secondo questo approccio ermeneutico, la ratio evidente della ripetuta norma dell'art. 259, comma 2, è di imporre la confisca in esito ad ogni pronuncia di condanna (sia essa con sentenza o con decreto) o equiparata (ai sensi dell'art. 445, comma 1 bis, ultimo periodo). Del resto, anche l'art. 240, primo comma, c.p., nel condizionare la confisca alla condanna, non fà distinzione tra sentenza o decreto.
Peraltro, adottando questa impostazione, proprio a norma dell'art. 460, comma 2, c.p.p., il giudice avrebbe potuto coerentemente emettere il decreto penale, determinando la pena nella 3
misura richiesta dal p.m. e disponendo inoltre la confisca (ritenuta obbligatoria) del mezzo di trasporto.
4 Ma a prescindere dalla opinabilità della tesi giuridica del giudice, è certo che il suo provvedimento non è impugnabile, secondo il principio di tassatività delle impugnazioni consacrato nell'art. 568 c.p.p..
E altrettanto certamente esso non può qualificarsi come abnorme, perché la restituzione degli atti al pubblico ministero richiedente, da una parte non esula dal sistema processuale, ma è anzi atto espressamente previsto dall'art. 459, comma 3, c.p.p.; e dall'altra non genera alcuno stallo del procedimento, potendo il pubblico ministero riattivare l'esercizio dell'azione penale secondo il rito ordinario o secondo altri riti speciali, oppure anche riproporre nei termini di legge l'istanza per un decreto penale di condanna contenente la confisca dell'automezzo sequestrato.
Per tale ragione il ricorso del pubblico ministero va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
la corte suprema di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 4.12.2007.
Il presidente Il consigliere estensore (Ernesto Lupo) (Pierluigi Onorato) спро Il cancelliere
DEPOSITATA IN CANTELLE WA
29 GEN. 2008
IL CANCELLIERE C1 (Paolo Mensurati)