Sentenza 4 aprile 2013
Massime • 1
È affetto da nullità assoluta a norma degli artt. 178, lett. b), e 179 cod. proc. pen. il provvedimento del giudice che, disponendo l'applicazione della misura degli arresti domiciliari, impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono, in difetto di una previa corrispondente richiesta del pubblico ministero. (Fattispecie in cui il P.M. aveva formulato istanza di mera applicazione degli arresti domiciliari senza compiere alcun riferimento all'imposizione di ulteriori limiti o divieti).
Commentario • 1
- 1. Divieto di comunicare con persone estranee al nucleo familiare: no all'applicazione d'ufficioAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 31 gennaio 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/04/2013, n. 17950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17950 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 04/04/2013
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 638
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - N. 4910/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RV CH N. IL 18/06/1960;
avverso l'ordinanza n. 562/2012 TRIB. LIBERTÀ di TARANTO, del 22/12/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Galasso Aurelio per il rigetto. udito il difensore avv. Rossetti per l'accoglimento. CONSIDERATO IN FATTO
1. Con ordinanza del 19-22.12.12 il Tribunale di Taranto, quale giudice dell'appello cautelare, ha confermato le due ordinanze del locale GIP con le quali erano state rigettate, rispettivamente, il 7.12.12 la richiesta di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari adottata il 21.11.12 nei confronti di VA HE (già assessore provinciale all'Ecologia-Ambiente-Aree protette - Parco Terra delle Gravine) per i reati di associazione per delinquere e concorso in concussione continuata (insieme con IS EL legale rappresentante di Promed Engineering srl, Giampiero Santoro funzionario istruttore presso il Settore ecologia ed ambiente, FA Santoro collaboratrice del IS), e il 10.12.12 la richiesta di autorizzazione all'accesso per la madre, sei fratelli, la suocera e tre cognati.
2. A mezzo del difensore il VA ricorre in cassazione enunciando cinque motivi:
- 1 "violazione dell'art. 606, lett. B ed E in relazione agli artt.309 e 310 c.p.p., perché, limitandosi a richiamare le argomentazioni svolte in altra ordinanza adottata nei confronti del ricorrente quale Giudice del Riesame, il Tribunale aveva sovrapposto due problematiche del tutto distinte: quella della sussistenza delle condizioni legittimanti la misura al momento della sua adozione e quella della permanenza delle stesse condizioni dopo l'interrogatorio e la produzione documentale difensiva. Invero, nell'interrogatorio di garanzia VA avrebbe "chiarito una serie di circostanze"; a seguito del rinvio per relazione al precedente provvedimento, il ricorrente deduceva essere costretto e legittimato a riproporre i medesimi motivi già proposti nel distinto ricorso avverso quel medesimo provvedimento collegiale;
- così il secondo e terzo motivo ("violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b ed e" in relazione all'art. 317 c.p. e "violazione dell'art.606 c.p.p., lett. b ed e" in relazione all'art. 416 c.p.) riproducono testualmente quei motivi dei quali oggi la Corte suprema conosce nell'ambito del diverso ricorso 4898/13;
- 4. anche il quarto motivo di ricorso riproduce il terzo motivo del distinto ricorso, enunciato come "violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. E" in relazione all'art. 274 c.p.p.. Precisa l'incipit del testo di questo motivo che "indipendentemente dai chiarimenti resi in sede di interrogatorio di garanzia non apparivano sussistere ab initio esigenze cautelari tali da giustificare l'applicazione della misura cautelare personale";
5. Il quinto motivo è originale di questo ricorso ed è enunciato come "violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B ed E in relazione all'art. 284 c.p.p.", in relazione a due punti della decisione del Tribunale:
- la mancata autorizzazione al lavoro esterno, che sarebbe stata spiegata con l'apodittica asserzione della cointeressenza dell'indagato nell'attività di ristorazione familiare gestita dai fratelli;
- il diniego di visita da parte dei parenti e congiunti non conviventi, senza alcuna distinzione per i gradi dei legami, nonostante la richiesta fosse giustificata da evidenti sole ragioni affettive, mentre nessun pericolo di agevolazione all'inquinamento probatorio poteva da esse venire, già il VA coabitando con altri familiari;
ne' la mancata indicazione di modalità e tempi delle visite avrebbe potuto per sè giustificare la reiezione generalizzata della richiesta, potendo a ciò provvedere d'ufficio il Giudice.
Il 12.3.2013 sono stati depositati motivi nuovi, enunciati come violazione degli artt. 284 e 299 c.p.p. con riferimento all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e). Il ricorrente, che richiama il quinto motivo originario (il che da conto dell'errore materiale nell'indicazione del numero di riferimento del ricorso cui i motivi si riferiscono, da intendersi 4910/2013 e non 4898/13), osserva che il GIP avrebbe imposto le restrizioni alle visite provvedendovi d'ufficio, non risultando le stesse presenti nell'originaria richiesta di misura del pubblico ministero.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3.1 I primi quattro motivi sono inammissibili.
Il primo motivo coglie un aspetto sistematico corretto (la peculiarità della valutazione delle condizioni di legittimazione della misura cautelare in sede di richiesta di revoca, rispetto a quella in sede di emissione) ma non lo coltiva, risultando del tutto generico nell'indicazione dei punti determinanti per una diversa deliberazione sui quali il Tribunale avrebbe omesso la motivazione, limitandosi ad un inciso (Il "chiarimento di circostanze" nel corso dell'interrogatorio) del tutto palesemente generico. Secondo, terzo e quarto motivo sono inammissibili perché al tempo stesso generici e diversi da quelli consentiti, proprio in ragione del presupposto logico sistematico correttamente introdotto dalla difesa nella premessa del primo motivo. Riprodurre letteralmente le censure proposte nei confronti di altro provvedimento, diverso non solo materialmente ma anche strutturalmente (sono riprodotte infatti le critiche all'ordinanza genetica, esaminate in distinto procedimento), confina le doglianze all'irrilevanza in questo procedimento. Nè, per quanto argomentato in relazione al primo motivo, può sostenersi (come pare argomentare il ricorrente) che sia stata la motivazione per relazione a giustificare, se non addirittura imporre, la riproposizione di motivi per altro provvedimento, quello genetico. Il ricorrente avrebbe dovuto indicare quali fossero le ragioni di novità che avevano comunque determinato il venir meno delle iniziali condizioni di legittimità del provvedimento cautelare, dedotte specificamente al Giudice del riesame e rimaste prive di risposta.
Il quinto motivo è inammissibile quanto al punto del diniego all'autorizzazione al lavoro all'esterno. Il Tribunale ha argomentato la cointeressenza dell'indagato nella gestione dell'esercizio di ristorazione dall'avere egli conferito a IS la progettazione della costruzione/ristrutturazione del locale tuttora attivo: si tratta di argomentazione non apparente, che non trova rilievo nel ricorso, il cui corrispondente motivo è pertanto generico.
3.2 La seconda parte del quinto motivo è assorbita dalla pregiudiziale fondatezza dei motivi aggiunti che, risolvendosi nella deduzione di una nullità assoluta ex art. 179 c.p.p. (per la violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. B: Sez.6, sent. 33858/2008), pongono un tema che deve essere affrontato anche d'ufficio. Infatti il motivo "nuovo" (che pure deve essere connesso a un motivo originario sì da essere esso pure travolto dall'eventuale inammissibilità di quello, atteso che la disciplina di cui all'art. 311 costituisce deroga a quella dell'art. 585, comma 4 solo quanto al termine ultimo di presentazione: per tutte, Sez. 1, sent 46711/2011 e 40932/2011) costituisce quantomeno denuncia della sussistenza di una nullità insanabile e rilevabile d'ufficio.
Venendo al "merito" della questione in rito.
Ai sensi dell'art. 291 c.p.p., comma 1 le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero.
Questa Corte ha insegnato che le restrizioni che contribuiscono ad inasprire le il grado di affettività della misura cautelare debbono essere considerate esse stesse restrizione alla libertà personale e, come tali, sono suscettibili di autonomo controllo giurisdizionale anche di secondo grado (e, quindi, anche, dopo, di legittimità). Tale giurisprudenza, risalente già a SU sent 24/1997 e relativa all'ipotesi dell'autorizzazione all'allontanamento dal luogo di dimora domiciliare, esprime un principio che senza dubbio riguarda anche la restrizione della facoltà di comunicazione prevista dal cit. art. 284 c.p.p., comma 2, significativamente introdotta dalla locuzione "impone limiti o divieti".
Conseguentemente, i limiti ed i divieti alla comunicazione del soggetto (indagato o imputato) nei cui confronti è adottata la misura cautelare degli arresti domiciliari debbono essere anch'essi oggetto di specifica conforme richiesta del pubblico ministero (Sez. 5, sent. 13271/2010). In assenza della corrispondente "domanda cautelare" (Sez.6, sent. 35106/2003) il giudice non può pertanto adottare d'ufficio tale peculiare autonoma i forma di (ulteriore e più intensa) restrizione di libertà personale, sicché la sua eventuale adozione è nulla ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. B e art. 179 c.p.p.. 3.2.1 Deve quindi essere affermato il principio di diritto secondo cui "è nulla ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. B e art. 179 c.p.p. l'imposizione, a sensi dell'art. 284 c.p.p., comma 2, di limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono non preceduta dalla corrispondente richiesta del pubblico ministero".
3.3 Nel caso di specie, la richiesta del pubblico ministero in data 24.7.2012 nei confronti del VA era di (mera) applicazione degli arresti domiciliari (come si evince dal dispositivo che specifica le richieste nei confronti dei vari indagati). Nessun richiamo, nella formalizzazione della richiesta ovvero nella sua motivazione, vi era all'ulteriore limitazione o divieto della facoltà di comunicazione con persone diverse da quelle coabitanti. L'imposizione dei limiti e divieti contenuta nell'ordinanza cautelare del 21.11.12 va pertanto allo stato dichiarata nulla e, per l'effetto, la corrispondente statuizione (anche quella originaria del Gip) va annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza Impugnata e quella 21.11.12 limitatamente al divieto di incontro con persone diverse da quelle conviventi. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.. Così deciso in Roma, il 4 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2013