CASS
Sentenza 23 gennaio 2023
Sentenza 23 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/01/2023, n. 2845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2845 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IN GE, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 28/6/2022 dal Tribunale di Roma;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto l'annullamento limitatamente alle esigenze cautelari e il rigetto nel resto;
udito l'avvocato Ascanio Cascella che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Roma confermava l'ordinanza con la quale era stata disposta la custodia cautelare in carcere net confronti di GE IN, Penale Sent. Sez. 6 Num. 2845 Anno 2023 Presidente: CAPOZZI ANGELO Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 06/12/2022 indagato per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, al quale, nello specifico, si contestava di aver, in più occasioni, venduto stupefacente a RA Lupi che, successivamente, provvedeva alla vendita ai fruitori finali. 2. Avverso tale decisione, il ricorrente ha proposto quattro motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 268 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, rappresentando di non aver avuto accesso alle intercettazioni audio-video poste a fondamento dell'ordinanza cautelare. Pur avendo presentando richiesta di accesso a tali dati, la Procura della Repubblica non avrebbe mai autorizzato l'ascolto dei dati, nonostante nell'istanza si fosse specificato che la richiesta era funzionale alla formulazione dei motivi di riesame. Il Tribunale aveva erroneamente rigettato l'eccezione di nullità ritenendo l'inidoneità della modalità di deposito dell'istanza di accesso mediante il portale di deposito degli atti penali, inoltre, mancherebbe la prova dell'avvenuto deposito, della tempestività della richiesta e del diniego dell'accesso. Il ricorrente ha evidenziato la tempestività della richiesta, presentata il giorno successivo al deposito del riesame, il legittimo utilizzo del portale di deposito degli atti penali, ritenendo anche che, secondo l'orientamento maggiormente garantista, non competerebbe alla difesa fornire la prova del mancato accoglimento dell'istanza. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c-bis) cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione, sul presupposto che il Tribunale non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari con riguardo agli specifici motivi addotti sul punto dal ricorrente. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente contesta la violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità nella scelta della misura cautelare cui è stato sottoposto, evidenziando che, successivamente al periodo in contestazione, aveva cessato le frequentazioni con gli altri soggetti coinvolti nel traffico di stupefacente, sicchè doveva desumersi un'attenuazione delle esigenze cautelari, attuabili anche mediante la sottoposizione a misura meno afflittiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato, dovendosi condividere le assorbenti considerazioni svolte dal Tribunale del riesame in ordine alla inammissibilità del 2 deposito dell'istanza di accesso alle intercettazioni, presentata mediante il portale di deposito degli atti penali. Sulla base della disciplina emergenziale introdotta dal di. 28 ottobre 2020, n. 137 e delle successive modifiche apportate all'art.24 in sede di conversione dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, il portale di deposito degli atti penali poteva essere impiegato esclusivamente per presentare «memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'art. 415-bis, comma 3 del codice di procedura penale». Con successivo DM 13.1.2021, è stata prevista la possibilità di utilizzare il portale per il deposito degli atti penali anche per le opposizioni all'archiviazione, per le denunce di cui all'art. 333 cod. proc. pen., per le querele ex art. 336 cod. proc. pen. e per la relativa procura speciale, nonché per la nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato. Al di fuori di tali ipotesi, il deposito degli ulteriori atti difensivi doveva necessariamente avvenire mediante la materiale presentazione, ovvero, tramite invio per posta elettronica certificata. Nè è condivisibile la tesi secondo cui le menzionate previsioni normative si limitavano ad individuare i soli atti per cui il deposito doveva necessariamente avvenire per il tramite del portale del processo penale telematico, salvo restando il facoltativo utilizzo di tale sistema anche per il deposito di atti di natura diversa. L'intera disciplina emergenziale in tema di deposito degli atti in via telematica, anche con riferimento alle diverse fasi delle impugnazioni, ha natura derogatoria rispetto alle modalità ordinarie che, conseguentemente, devono ritenersi di necessaria applicazione per tutti gli atti diversi da quelli per i quali sono state stabilite modalità diverse di presentazione. 3. Il secondo motivo è aspecifico, atteso che il ricorrente lamenta l'omessa indicazione dei motivi per i quali non sono stati ritenuti rilevanti gli elementi addotti dalla difesa circa l'insussistenza delle esigenze cautelari, senza indicare puntualmente quale questione non sia stata esaminata dal Tribunale del riesame, nonostante l'ordinanza impugnata si sia espressamente pronunciata sul profilo inerente la sussistenza del rischio di reiterazione del reato. 4. Il terzo motivo di ricorso, concernente il giudizio di adeguatezza della misura cautelare applicata, è infondato. Il Tribunale del riesame, infatti, ha compiutamente esaminato le modalità della condotta realizzata dal ricorrente, segnalandone la gravità e reiterazione;
è stato evidenziato, inoltre, come l'indagato sia stato già in precedenza tratto in arresto per reati della medesima specie, dimostrativi di una obiettiva abituale partecipazione a condotte di traffico di stupefacente, anche concernenti 3 Il Consigliere estensore quantitativi di rilevante consistenza. Il quadro complessivo che emerge è, pertanto, quello di un soggetto stabilmente dedito a traffici delittuosi, dimostratosi capace di operare in diversi contesti ambientali, il che conferma appieno la logicità del giudizio di assoluta adeguatezza della custodia cautelare in carcere. 5. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod. proc. pen. Così deciso il 6 dicembre 2022
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto l'annullamento limitatamente alle esigenze cautelari e il rigetto nel resto;
udito l'avvocato Ascanio Cascella che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Roma confermava l'ordinanza con la quale era stata disposta la custodia cautelare in carcere net confronti di GE IN, Penale Sent. Sez. 6 Num. 2845 Anno 2023 Presidente: CAPOZZI ANGELO Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 06/12/2022 indagato per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, al quale, nello specifico, si contestava di aver, in più occasioni, venduto stupefacente a RA Lupi che, successivamente, provvedeva alla vendita ai fruitori finali. 2. Avverso tale decisione, il ricorrente ha proposto quattro motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 268 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, rappresentando di non aver avuto accesso alle intercettazioni audio-video poste a fondamento dell'ordinanza cautelare. Pur avendo presentando richiesta di accesso a tali dati, la Procura della Repubblica non avrebbe mai autorizzato l'ascolto dei dati, nonostante nell'istanza si fosse specificato che la richiesta era funzionale alla formulazione dei motivi di riesame. Il Tribunale aveva erroneamente rigettato l'eccezione di nullità ritenendo l'inidoneità della modalità di deposito dell'istanza di accesso mediante il portale di deposito degli atti penali, inoltre, mancherebbe la prova dell'avvenuto deposito, della tempestività della richiesta e del diniego dell'accesso. Il ricorrente ha evidenziato la tempestività della richiesta, presentata il giorno successivo al deposito del riesame, il legittimo utilizzo del portale di deposito degli atti penali, ritenendo anche che, secondo l'orientamento maggiormente garantista, non competerebbe alla difesa fornire la prova del mancato accoglimento dell'istanza. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c-bis) cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione, sul presupposto che il Tribunale non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari con riguardo agli specifici motivi addotti sul punto dal ricorrente. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente contesta la violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità nella scelta della misura cautelare cui è stato sottoposto, evidenziando che, successivamente al periodo in contestazione, aveva cessato le frequentazioni con gli altri soggetti coinvolti nel traffico di stupefacente, sicchè doveva desumersi un'attenuazione delle esigenze cautelari, attuabili anche mediante la sottoposizione a misura meno afflittiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato, dovendosi condividere le assorbenti considerazioni svolte dal Tribunale del riesame in ordine alla inammissibilità del 2 deposito dell'istanza di accesso alle intercettazioni, presentata mediante il portale di deposito degli atti penali. Sulla base della disciplina emergenziale introdotta dal di. 28 ottobre 2020, n. 137 e delle successive modifiche apportate all'art.24 in sede di conversione dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, il portale di deposito degli atti penali poteva essere impiegato esclusivamente per presentare «memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'art. 415-bis, comma 3 del codice di procedura penale». Con successivo DM 13.1.2021, è stata prevista la possibilità di utilizzare il portale per il deposito degli atti penali anche per le opposizioni all'archiviazione, per le denunce di cui all'art. 333 cod. proc. pen., per le querele ex art. 336 cod. proc. pen. e per la relativa procura speciale, nonché per la nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato. Al di fuori di tali ipotesi, il deposito degli ulteriori atti difensivi doveva necessariamente avvenire mediante la materiale presentazione, ovvero, tramite invio per posta elettronica certificata. Nè è condivisibile la tesi secondo cui le menzionate previsioni normative si limitavano ad individuare i soli atti per cui il deposito doveva necessariamente avvenire per il tramite del portale del processo penale telematico, salvo restando il facoltativo utilizzo di tale sistema anche per il deposito di atti di natura diversa. L'intera disciplina emergenziale in tema di deposito degli atti in via telematica, anche con riferimento alle diverse fasi delle impugnazioni, ha natura derogatoria rispetto alle modalità ordinarie che, conseguentemente, devono ritenersi di necessaria applicazione per tutti gli atti diversi da quelli per i quali sono state stabilite modalità diverse di presentazione. 3. Il secondo motivo è aspecifico, atteso che il ricorrente lamenta l'omessa indicazione dei motivi per i quali non sono stati ritenuti rilevanti gli elementi addotti dalla difesa circa l'insussistenza delle esigenze cautelari, senza indicare puntualmente quale questione non sia stata esaminata dal Tribunale del riesame, nonostante l'ordinanza impugnata si sia espressamente pronunciata sul profilo inerente la sussistenza del rischio di reiterazione del reato. 4. Il terzo motivo di ricorso, concernente il giudizio di adeguatezza della misura cautelare applicata, è infondato. Il Tribunale del riesame, infatti, ha compiutamente esaminato le modalità della condotta realizzata dal ricorrente, segnalandone la gravità e reiterazione;
è stato evidenziato, inoltre, come l'indagato sia stato già in precedenza tratto in arresto per reati della medesima specie, dimostrativi di una obiettiva abituale partecipazione a condotte di traffico di stupefacente, anche concernenti 3 Il Consigliere estensore quantitativi di rilevante consistenza. Il quadro complessivo che emerge è, pertanto, quello di un soggetto stabilmente dedito a traffici delittuosi, dimostratosi capace di operare in diversi contesti ambientali, il che conferma appieno la logicità del giudizio di assoluta adeguatezza della custodia cautelare in carcere. 5. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod. proc. pen. Così deciso il 6 dicembre 2022