Sentenza 3 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/07/2001, n. 8984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8984 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2001 |
Testo completo
LA COR S8984 0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN REMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE CONDOMINIO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 4547/99 Dott. Antonio IANNOTTA Consigliere Cron. Dott. Antonio VELLA 20515 Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Rep. 3169 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud. 09/04/01 - Rel. Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SE NTE NZA IL SOLE 24 OP dal Sig. per diritti L 3000 sul ricorso proposto da: THE 2001 PETTINI LUIGI, MASTROGIACOMO MARIO, elettivamente IL CANCELLIERE domiciliati in ROMA VIA CIRO MENOTTI 24, presso lo studio dell'avvocato DE SETA ERRICO, che li difende €1,55 L.3000 NCELLERIA unitamente all'avvocato ATTINA' ELIO, giusta delega in atti;
- ricorrenti DG724392
contro
DF47271 CONDOMINIALE PALAZZINE VIA PIO EMANUELI, COMPLESSO in persona dell'Amm.re p.t. Sig.ra BENEDETTI NA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRIPOLI MARIA, UFFICIO COPIE difeso dall'avvocato BOMBACI PAOLO, giusta delega2001 38, Richiesta copia studio dal Sig. but of cou 3003 617 in atti;
per diritti: il 19 FEB. 2002. -1- IL CANCELLIERE controricorrente - nonchè
contro
DE NA MARIA;
- intimata avverso la sentenza n. 2364/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 08/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/01 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito 1'Avvocato Errico DE SETA, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Paolo BOMBACI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso, con condanna alle spese e distrazione;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 2 luglio 1992 IG NI e AN AR De IT, quali proprietari di uno degli alloggi realizzati dall'INA-Casa in via Pio Emanuelli 29-55 a Roma, citarono davanti al Tribunale della stessa città il relativo "complesso condominiale", chiedendo che fosse dichiarata l'invalidità delle delibere dell'as- semblea degli "amministratori fiduciari" dei vari - e in particolare di quelle adottate il edifici 2 giugno 1992, di approvazione di preventivi e consuntivi in quanto tutte le unità immobiliari erano state riscattate e quindi non era più legittima l'applicazione del regolamento predi- sposto dall'istituto, che escludeva i singoli assegnatari dall'esercizio del potere deliberati- vo. Il convenuto replicò sostenendo che il rego- lamento in questione era ancora operante e chie- in via riconvenzionale, che fosse dichiaratose, applicabile, secondo la previsione dell'art. 20, fino a quando non si fosse verificata la condi- zione del trasferimento in proprietà di tutti gli appartamenti agli aventi diritto. Con sentenza del 9 novembre 1994 il Tribunale respinse la domanda degli attori alla quale 4547/1999 3 Hm aveva aderito MA CO, intervenendo volontariamente nel processo e accolse la osservando che non era statariconvenzionale, provata l'avvenuta cessione di tutti gli alloggi e anzi gli stessi attori avevano ammesso che non erano stati ancora stipulati due rogiti. Impugnata da IG NI, AN AR De I- MA CO, la decisione è stata ta e confermata dalla Corte di appello di Roma, che con sentenza dell'8 luglio 1998 ha rigettato il gravame, rilevando: gli appellanti, contraria- mente a quanto sostengono, non sono subacquiren- ti, ma hanno riscattato anticipatamente i loro comunque l'art. 37 delappartamenti;
d.p.r. 9 aprile 1956, n. 1265, che è norma primaria, riserva all'INA-Casa l'amministrazione degli edifici con alloggi destinati ad essere trasferi- fino a quandoti in proprietà agli assegnatari, ciò non sia avvenuto per tutte le singole unità immobiliari. Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione IG NI e MA Mastrogiaco- mo. Il complesso condominiale di via Pio Emanuel- li ha resistito con controricorso. AN AR De IT non si è costituita in questa sede. I ricor- 4547/1999 4 M renti hanno presentato una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE L'eccezione di invalidità del controricorso sollevata dai ricorrenti nella loro memoria, in base al rilievo che l'atto non contiene argomen- tazioni difensive ed è privo dell'esposizione dei fatti di causa non è fondata. Relativamente al secondo dei requisiti di cui viene dedotta l'assenza, è sufficiente richiamare giurisprudenza di questa Corte, la più recente stabilmente orientata nel senso che si è ormai che l'esposizione dei fatti di causa, prescritta dall'art. 366 c.p.c. per il ricorso per cassazio- ne, non è richiesta, invece, per il controricorso (v., per tutte, Cass. 7 giugno 2000 n. 7707). Né da questo indirizzo vi sono ragioni per disco- starsi, sia perché nessuna ne è stata indicata dai ricorrenti (i quali si sono limitati a invo- care un remoto contrario precedente), sia perché esso risulta aderente alla lettera dell'art. 370 c.p.c. (che nel rinviare all'art. 366 fa salvo il limite della compatibilità) e alla ratio della norma (che configura il controricorso come atto non autonomo, ma correlato a quello di impugna- zione, sicché non è necessario che sia а sua 4547/1999 5 M volta "autosufficiente"). Quanto poi alla dedotta mancanza di difese, osservato che il resistente ha replicato ai va motivi di ricorso, sia pure in maniera estrema- mente sommaria, sostenendo che nella realtà censurano solo l'omessa valutazione di fatti ai quali avrebbe conferito importanza la sentenza impugnata». D'altra parte, l'ampiezza e l'appro- fondimento delle ragioni, che il destinatario di un'impugnazione decide di far valere, sono rimes- si alla sua discrezionalità (cfr. Cass. 14 gen- naio 2000 n. 383, con riferimento alla comparsa di risposta in appello, anche nel rito del lavo- ro), sicché l'eventuale loro inadeguatezza può condurre a una valutazione di non di invalidità, ma semmai di "superfluità" dell'atto, ai fini di cui all'art. 92 c.p.c. Con tre motivi addotti a sostegno del ri- corso, IG NI e MA CO, ogni volta denunciando omissione insufficienza e contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo della controversia», lamentano che la Corte di appello: - ha erroneamente ritenuto che loro stessi e AN AR De IT avessero riscattato anticipa- 4547/1999 Jh tamente i rispettivi alloggi, mentre in realtà nessuno di loro lo aveva fatto e il secondo ricorrente non era mai stato neppure assegnata- rio, avendo acquistato l'appartamento insieme con sua moglie, alla quale unicamente era "intestata" in precedenza la promessa di vendita;
ha trascurato di considerare che l'INA-Casa aveva optato per 1'amministrazione in gestione autonoma, anziché forfettaria e diretta, nonché di rilevare che il limite temporale di applicabi- lità del regolamento predisposto dall'ente doveva essere individuato nel termine quindicennale stabilito per l'ammortamento, indipendentemente dalla formale stipulazione degli atti di cessione a tutti gli assegnatari;
ha delibato la questione relativa al manca- to riconoscimento dei poteri inderogabilmente attribuiti ai condòmini dal codice civile, facen- do erroneamente riferimento al d.p.r. 1265/56, mentre l'eccezione di illegittimità era stata formulata con riguardo al regolamento adottato dall'istituto. La prima doglianza è inconferente, poiché non investe l'effettiva ratio decidendi posta a base della sentenza impugnata. Il giudice di secondo 4547/1999 7 Hmm. grado, infatti, ha bensì ritenuto che gli appel- lanti «erano riscattanti anticipatamente l'allog- gio - come risulta espressamente, dalla lettera a) e dalla lettera b) delle premesse del rogito di cessione notaio Frattali rispettivamente del 28.2.1979, repertorio 465 e del 7.10.1983, reper- torio 94358» (così compiendo, peraltro, un accer- tamento di fatto sorretto da adeguata motivazio- ne, del quale inammissibilmente i ricorrenti lamentano perentoriamente l'erroneità, senza neppure indicare, quanto al NI, le contrarie risultanze che sarebbero state trascurate), ma ha altresì osservato, con efficacia assorbente»>, che per la cessazione dell'amministrazione del- 1'INA-Casa indispensabile il trasferimento definitivo di tutti gli alloggi»: condizione il cui avveramento non era stato provato in primo grado dagli attori, i quali anzi avevano ricono- sciuto che non era ancora sopravvenuta. La seconda censura non può essere accolta a causa della sua novità, poiché introduce per la prima volta in questa sede questioni che non hanno formato oggetto della materia del contende- re nel giudizio a quo. Nell'impugnare la sentenza di primo grado, infatti, gli appellanti avevano 4547/1999 8 K sostenuto che l'applicabilità del regolamento predisposto dall'INA-Casa, fino al trasferimento degli alloggi a tutti gli aventi diritto, era limitata agli assegnatari che avessero effettuato il riscatto anticipato, il che non era avvenuto da parte loro. Tale essendo l'ambito del devolu- tum, correttamente la Corte di appello si è astenuta dal prendere in considerazione sia la questione relativa alla distinzione tra ammini- strazione autonoma e diretta (la cui rilevanza, peraltro, non viene in alcun modo illustrata nel ricorso), sia la tesi secondo cui alla trasmis- sione in proprietà degli immobili mediante atti formali dovrebbe considerarsi equipollente il decorso del termine di 15 anni stabilito per 1'ammortamento del mutuo: assunto che tardivamen- te era stato prospettato dal NI, dalla De IT e dal CO, soltanto nella loro comparsa conclusionale. Infine, va disatteso anche il terzo motivo di ricorso, poiché l'art. 37 del d.p.r. 9 aprile 1956, n. 1256, che riserva all'INA-Casa «l'ammi- nistrazione di ciascun immobile costituito da alloggi assegnati con promessa di vendita, fino al trasferimento definitivo in libera proprietà 4547/1999 9 Mon di tutti gli alloggi che costituiscono l'immobile stesso>>, è norma di rango pari a quelle del codice civile, come la Corte di appello ha rile- vato. Non poteva quindi porsi alcuna questione circa la legittimità del regolamento predisposto dall'istituto, poiché è dalla suddetta disposi- 60000: zione di legge che direttamente deriva l'impossi- 3100001 bilità, per coloro che abbiano già ottenuto la proprietà dell'alloggio, di esercitare i poteri che ordinariamente competono ai condòmini (e dei quali gli attori avevano lamentato di essere gli stati privati), fino a quando anche tutti altri appartamenti non siano stati ceduti ai rispettivi assegnatari. Il ricorso pertanto deve essere rigettato. Le spese del giudizio di cassazione vengono compensate tra le parti, per giusti motivi. DISPOSITIVO כ ן La Corte rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Whance Roma, 9 aprile 2001 PratonМани Ватый IL C OLL 01 DEPOSITATO IN CANCELLERIA -Roma 3LUG. 2001. IL CANCELLIERE C1 Telozico 10 4547/1999