Sentenza 13 ottobre 2010
Massime • 1
La sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della circostanza aggravante comune della cosiddetta clandestinità (art. 61, n. 11 bis., cod. pen.) non determina la nullità della sentenza ove il giudice, in sede di giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, abbia ritenuto prevalente una circostanza attenuante sull'aggravante poi dichiarata incostituzionale. (V. Corte cost., sent. n. 249 del 2010).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/10/2010, n. 40923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40923 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 13/10/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - N. 1547
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - rel. Consigliere - N. 25714/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AM F\ N. IL *02/03/1985*;
2) AM AB N. IL *10/03/1982*;
avverso la sentenza n. 65/2010 GIP TRIBUNALE di PISA, del 14/01/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/10/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Izzo Gioacchino che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
MK F\ e MK ER propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza del tribunale di Pisa con la quale, in data 18.12.2009 è stata loro applicata dal GUP, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena concordata con il PM per il reato di cui al D.P.R. n.309 del 1990, artt. 110 e 81 cpv., art. 61, n. 11 bis, art. 73.
Il ricorrente MK ER, tramite il difensore, eccepisce con motivo unico il difetto di motivazione in relazione alla omessa motivazione dell'insussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 129 c.p.p.. MK F\ deduce invece personalmente il difetto di motivazione in relazione alla omessa motivazione sulla determinazione della pena e sulla insussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art.129 c.p.p.. I ricorsi sono inammissibili appalesandosi le doglianze dei ricorrenti manifestamente infondate.
Per quanto concerne la violazione dell'art. 129 c.p.p. dedotta da entrambi i ricorrenti, si deve anzitutto osservare che la motivazione della sentenza fa tra l'altro espresso riferimento al verbale di convalida dell'arresto.
Quanto alla determinazione della pena non rileva nella specie la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 61 bis cod. pen. (sent. 249/2010) avendo il tribunale ritenuto configurabile per entrambi l'attenuante del comma 5 sulla contestata aggravante e che la pena per entrambi gli imputati non può essere ritenuta illegale. Ciò posto si deve aggiungere che, come più volte sottolineato da questa Corte, la richiesta di applicazione di pena patteggiata costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, pervenuto a conoscenza dell'altra parte, non può essere modificato unilateralmente ne' revocato, e, una volta che il giudice abbia ratificato l'accordo, non è più consentito alle parti prospettare questioni e sollevare censure con riferimento alla sussistenza e alla giuridica qualificazione del fatto, alla sua soggettiva attribuzione, all'applicazione e comparazione delle circostanze, all'entità e modalità di applicazione della pena. In tale ambito, l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto fra le parti (Sez. 6, n. 3429 del 3/11/1998 Rv. 212679).
È pertanto manifestamente infondato, quindi inammissibile, il ricorso con il quale la parte pretende, come nella specie, di riaprire l'esame su elementi, la cui valutazione è preclusa dalla sua stessa richiesta di pena dietro accordo.
A mente dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1500 per ciascuno dei ricorrenti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di Euro 1.500 ciascuno.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2010