Sentenza 18 novembre 2004
Massime • 1
In tema di esercizio arbitrario di una professione, benchè il bene tutelato dall'art. 348 cod. pen. sia costituito dall'interesse generale a che determinate professioni, richiedenti, tra l'altro, particolari competenze tecniche, vengano esercitate soltanto da soggetti che abbiano conseguito una speciale abilitazione amministrativa, e debba quindi ritenersi che l'eventuale lesione del bene anzidetto riguardi in via diretta ed immediata la P.A., ciò non toglie che possano assumere veste di danneggiati quei soggetti che, in via mediata e di riflesso, abbiano subito un pregiudizio dalla violazione della norma penale in questione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha censurato la decisione del giudice di merito che - improcedibile essendo risultato, per difetto di tempestiva querela, il reato di lesioni colpose - aveva escluso che dalla sola violazione dell'art. 348 cod. pen. potesse ritenersi derivato un danno di cui la costituita parte civile avesse titolo ad essere risarcita).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/11/2004, n. 3996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3996 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 18/11/2004
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 1768
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 049011/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LI SA, (parte civile) N. IL 19/02/1962;
contro
2) AN FI, N. IL 24/01/1958;
3) AL MA, N. IL 01/01/1952;
avverso SENTENZA del 03/04/2003 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SICA IU;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALASSO Aurelio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il tribunale di Massa, con sentenza in data 5/3/2002, dichiarava AN FI colpevole dei reati di cui agli articoli 348 C.P. (abusivo esercizio della professione di dentista) e di lesioni colpose in danno di GL SA, così modificata l'originaria imputazione di cui agli articoli 582 e 583.1, n. 2 C.P. e ritenuta la continuazione, la condannava alla pena della multa di euro 516 e AL IU, colpevole di concorso nel reato di cui all'art. 348 C.P. e lo condannava alla pena di euro 155. Spese in solido.
Condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede. Spese sostenute dalla parte civile.
Con la sentenza impugnata del 3/4/2003, la Corte di Appello di Genova, in riforma della decisione di prime cure, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine al reato di lesioni colpose, in quanto l'azione penale non avrebbe potuto essere iniziata per mancanza di querela e dichiarava estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 348 C.P., eliminando le statuizioni civili.
Ricorre per Cassazione il difensore della parte civile prospettando un duplice motivo di annullamento.
Con il primo, lamenta erronea applicazione della norma penale con riguardo alla ritenuta improcedibilità relativamente al capo A) della rubrica, in quanto nella specie, trattavasi di lesioni volontarie gravi, poiché l'AN aveva provveduto ad una estrazione dentale e alla riduzione di ulteriori elementi dentali allo stato di monconi per sostegno protesico. La perdita di un elemento dentale costituisce pacificamente una diminuzione permanente della funzionalità dell'organo della masticazione, mentre la molatura dei denti in perni-monconi rende gli stessi inutili ai fini della masticazione. Pertanto, nella specie, sussisteva l'aggravante di cui all'art. 583.1, n. 2 C.P.. Quindi, l'attività medico- chirurgica svolta dalla BA era antigiuridica non essendo l'imputata fornita della prescritta abilitazione. Perciò, la Corte di Appello di Genova, avrebbe dovuto ex art. 597.3 c.p.p., modificare la qualificazione giuridica operata dal giudice del tribunale, sussumendo le condotte di cui al capo A), nel delitto di lesioni dolose gravi, procedibili d'ufficio. Ne derivava la nullità delle statuizioni relative al capo civile della sentenza. Sempre nell'ambito del primo motivo di ricorso, deduce erronea applicazione dell'art. 124 C.P., in quanto il dies a quo di decadenza per la presentazione della querela, doveva considerarsi, non la data della primavera del 1995, ma come ritenuto dal P.M., quella del 10/4/1996, quando la parte offesa a seguito di relazione peritale aveva avuto notizia della irreversibilità delle lesioni subite, per cui doveva considerarsi tempestiva la querela presentata in data 3/6/1996.
Con il secondo motivo, lamenta l'erronea applicazione da parte dei giudici di appello dell'art. 185 C.P., avendo escluso la sussistenza di un danno derivante dall'esercizio abusivo della professione medica, ritenendo che in tal caso soggetto passivo del reato fosse esclusivamente lo Stato, mentre invece la norma salvaguardava anche la salute dei singoli cittadini. Il ricorrente concludeva perché, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., la sentenza impugnata fosse annullata relativamente alle disposizioni civili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il tribunale di Massa, in data 5/3/2002, dichiarava l'AN responsabile di lesioni colpose, modificando l'originaria imputazione di cui agli articoli 582, 583.1, n. 2 C.P., per avere cagionato a GL SA lesioni personali gravi a seguito di interventi medici, effettuati senza essere in possesso di titolo abilitante. Avverso tale decisione la parte offesa, costituita parte non aveva proposto alcun gravame, con la conseguenza che sul punto relativo alla diversa qualificazione giuridica dei fatti addebitati agli imputati, si era formato il giudicato.
Ciò precisato, con giudizio di merito, incensurabile in sede di legittimità, adeguatamente motivato ed esente da qualsiasi vizio, i giudici dell'impugnazione avevano accertato che, gli interventi medici effettuati dalla AN all'interno dello studio del dentistico del LD erano terminati nell'aprile 1995, con conseguente estinzione per prescrizione del reato, per cui correttamente era stata emessa la relativa declaratoria. Viceversa, risulta fondato il motivo con il quale il difensore, procuratore speciale della GL, contesta la decisione della Corte territoriale che aveva ritenuto di escludere che dal reato di esercizio abusivo della professione medica, ascritto nella fattispecie concorsuale ad entrambi gli imputati AN e AL, fosse derivato un danno risarcibile.
Infatti, diversamente dall'assunto della Corte, se è vero con l'art. 348 C.P. il bene tutelato è costituto dall'interesse generale a che determinate professioni richiedenti tra l'altro particolare competenze tecniche, vengano esercitate soltanto da soggetti che abbiano conseguita una speciale abilitazione amministrativa e, quindi, che la lesione del bene riguardi in via diretta e immediata la pubblica amministrazione, ciò non toglie che possano assumere la veste di danneggiati quei soggetti che in via mediata e di riflesso possano avere subito un pregiudizio dall'azione delittuosa. Nella specie, quindi, la Corte di Appello erroneamente aveva ritenuto che soggetto passivo del reato di cui all'art. 348 C.P., fosse esclusivamente lo Stato, essendo evidente che, ai sensi degli articoli 74 c.p.p. e 185 C.P. l'azione concorsuale della AN e del AL, attraverso l'esercizio abusivo della professione di odontoiatra, aveva provocato danni risarcibili anche nei confronti della GL.
Pertanto, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., la sentenza impugnata va annullata sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al rigetto della domanda di risarcimento del danno subito dalla ricorrente, in conseguenza del reato di cui all'art. 348 C.P. e rinvia al giudice civile competente per valere in grado di appello.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2005