Sentenza 27 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/01/2004, n. 1471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1471 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - rel. Consigliere -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege;
- ricorrente -
contro
RI NT;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1261/2001, decisa il 29 gennaio 2001 e pubblicata il 21 marzo 2001, resa dal Tribunale di Napoli nel procedimento n. 10 683/92 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 2 luglio 2003 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
letta la requisitoria del P.M. che, in persona dei Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINUS Umberto, ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 30 settembre 1990 RI NT conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro il Ministero dell'Interno al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a percepire la pensione d'inabilita o in subordine l'assegno d'invalidità civile. Con sentenza in data 24 aprile 1991 il Giudice adito respingeva la domanda.
Interponeva appello la RI e in esito il gravame veniva accolto in parte con sentenZa n. 1261/2001 emessa in data 29 gennaio - 21 marzo 2001 dal Tribunale di Napoli, con la quale veniva riconosciuto il chiesto beneficio a far data dall'aprile 1989. La decisione veniva cosi motivata.
Osservava il Collegio di merito che meritava adesione la consulenza tecnica, adeguatamente motivata, dalla quale risultava che appunto in tale epoca si era verificato il requisito sanitario. Quanto ai requisiti occupazionale e reddituale, osservava che fino alla sentenza che riconosceva l'invalidità la RI non aveva titolo per iscriversi nelle liste del collocamento obbligatorio e pertanto appariva sufficiente la produzione di dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio.
Avverso la sentenza, che dalla copia autentica versata in atti da parte ricorrente non risulta notificata, propone ricorso per Cassazione il Ministero dell'Interno con atto notificato in data 11 agosto 2001, sulla base di due motivi.
RI NT è rimasta intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 epe, la violazione o falsa applicazione dell'art. 13 legge 118/71 e dell'art. 2697 c.c.. Si osserva che e stato attribuito valore di prova a dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Col. secondo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., il vizio di motivazione in ordine allo stesso punto.
I due motivi vanno esaminati congiuntamente, attesa la stretta connessione.
Le censure appaiono manifestamente fondate e pertanto il ricorso va accolto in esito al procedimento camerale svoltosi ai sensi dell'art. 375 c.p.c.. Questa Corte di legittimità, nella sentenza n. 10153 del 14 ottobre 1958, resa a Sezioni Unite, ha affermato che "la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 4 l. n. 15 del 1968 ha attitudine certificativa e probatoria, fino a contraria risultanza, nei confronti della p.a. ed in determinate attività o procedure amministrative, ma, in difetto di diversa, specifica previsione di legge, nessun valore probatorio, neanche indiziario, può essere ad essa attribuito nel giudizio civile caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., da proprie dichiarazioni".
Talune successive pronunce hanno prospettato un temperamento nel senso che "l'autocertificazione dell'interessato in ordine alla consistenza dei propri redditi, ai fini della dimostrazione del requisito economico, ha valore di prova (in assenza di elementi di segno contrario), che il giudice deve valutare in base al suo prudente apprezzamento, secondo quanto previsto dall'art. 116, 1^ comma, c.p.c., anche attraverso l'esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 421 c.p.c.". Così Cass., Sez. Lav., 16 luglio 2002, n, 10313; sulla stessa linea Cass., Sez. Lav., 26 settembre 2002, n. 13967 Cass., Sez. Lav., 10 agosto 2001, n. 110.31, ove si prospetta una possibile valutazione unitamente ad altri elementi probatori acquisiti.
Tale impostazione si deve ritenere superata dopo la recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 5167 del 3 aprile 2003 ove si esclude che alla dichiarazione di parte possa essere attribuito alcun valore sia pure indiziario.
Ma nel caso in esame il Collegio di merito, lungi dal valutare prudentemente la dichiarazione di parte assieme ad altri elementi probatori, si limita ad attribuire alla stessa l'automatico effetto di dar certezza circa la mancanza di qualsiasi reddito e di qualsiasi occupazione.
Detta affermazione, l'unica a sostegno della denunciata sentenza, e inaccettabile per le considerazioni svolte nelle richiamate sentenze delle Sezioni Unite, cui questo Collegio ritiene di uniformarsi. Si impone quindi la cassazione dell'impugnata sentenza con rinvio, per nuova verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti diversi da quello sanitario, ad altro giudice in grado di appello che si designa come in dispositivo.
Detto Giudice si atterra all'insegnamento dato dalle sentenze delle Sezioni Unite n. 10153 del 14 ottobre 1996 e n. 5167 del 3 aprile 2003. Appare opportuno demandare a detto giudice anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte.
Accoglie il ricorso.
Cassa l'impugnata sentenza e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2004