Sentenza 4 giugno 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/06/2001, n. 7491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7491 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI ASSAZ E Oggetto PROPRIETA' DISTANZE SEZIONE E LEGALI Composta mi igg trati: Dott. Gaetano ČARON LO - Presidente- R.G.N. 1336/99 17287 -- Consigliere- Cron. Dott. Ugo RIGGIO -- Consigliere- Rep. Dott. Giandonato NAPOLETANO 2468 -- Consigliere IACUBINO Ud. 24/01/01 Dott. Matteo Dott. Olindo Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SCHETTINO - UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 OR SENTENZA 6000 per diritti L.
4.GIU. 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE domiciliato in ROMA LAFRANCONI PAOLO, elettivamente PZZA DELLE MUSE 7, presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA PANINI ALBERIGO, che lo difende unitamente all'avvocato CLEMENTE LUCIO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
GA EA, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell'avvocato PROCURA PETRILLO EA, che lo difende, giusta delega in SPECIALE PERATED NOTALO DOLE. FABRIZIO cinsi 11/2/99 atti Repertorio 750 2001 controricorrente avverso la sentenza n. 3376/97 della Corte d'Appello 131 -1- di MILANO, depositata il 05/12/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/01 'dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito l'Avvocato VICINI Domenico per delega dell'Avv. PANINI, depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato PETRILLO ND, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G.N.1336/99 Oggetto: Proprietà-distanze legali-immissioni Svolgimento del processo Con sentenza depositata il 5 dicembre 1997, la corte pronunciando di appello di Milano, sull'appello principale di RA OL e su quello incidentale proposto da AD ND, ha confermato la sentenza del tribunale di Lecco del 5-11-1993/21-4-1994, con la quale, nel giudizio promosso dal AD nei confronti di RA OL, per la condanna di costui alla rimozione della costruzione realizzata a distanza dal fabbricato dell'attore, sito in tenimento di Mandello Lario, a distanza inferiore a quella legale, nonchè all'eliminazione delle immissioni provenienti dal locale adibito dal convenuto carrozziere, era all'esercizio dell'attività di AD e, per stata accolta la domanda del l'effetto, il RA era stato condannato ad arretrare la costruzione sino al rispetto della distanza minima di dieci metri dal fabbricato dell'attore, prevista dal Regolamento edilizio, ed alle spese del grado, con ordine, altresì, di 2 adottare gli accorgimenti indicati dal c.t.u., per immissioni entro i limiti dellariportare le normale tollerabilità, mentre era stata rigettata la domanda di risarcimento dei danni, pure proposta dal AD. La corte di appello è pervenuta a siffatta decisione, per avere ritenuto che la distanza di dieci metri tra pareti finestrate, prevista dal Regolamento edilizio del Comune di Mandello Lario, deve essere rispettata anche nel caso in cui, come quello che qui interessa, in una soltanto delle due pareti ( nella fattispecie, quella del AD) vi siano finestre;
ed ha giudicato corretta e conforme alla legge, inoltre, la decisione del tribunale, con cui è stata accolta la domanda di condanna del della costruzione convenuto all'arretramento realizzata in violazione della norma del Regolamento edilizio, che, in materia di distanze legali, è integrativo delle norme del codice civile. corretta e Ha, infine, ritenuto che fosse del primo congruamente motivata la statuizione giudice anche con riguardo alla condanna del RA a riportare le immissioni di rumori e di fumo entro i limiti della normale tollerabilità, 3 in quanto adottata sulla base di esatti criteri e di una valutazione comparativa delle diverse esigenze delle parti in causa, e non senza tener presente, inoltre, per quanto attiene alle immissioni rumorose, i valori massimi previsti dal Regolamento di Igiene della Regione Lombardia e dalla Raccomandazione dell'Organizzazione Internazionale di normalizzazione. La corte di appello ha rigettato, infine, l'appello incidentale del AD, per il mancato accoglimento della domanda di risarcimento dei danni, per non avere, egli, fornito alcuna prova dell'ammontare degli stessi e per l'impossibilità di fare ricorso, d'altra parte, in tale situazione di totale carenza probatoria, alla liquidazione equitativa. Ricorre RA OL per la cassazione della sentenza, deducendo tre motivi di gravame;
resiste con controricorso AD ND. Motivi della decisione Denuncia il ricorrente: 1) Violazione ed errata applicazione degli artt. 871, 872, 873 c.c. 19, 43, 61 del Regolamento del Comune di Mandello del Lario, sulle distanze nelle costruzioni. La censura si riferisce alla errata interpretazione ed applicazione fatta dal giudice di appello delle citate norme del Regolamento edilizio del Comune di Mandello del Lario, che, oltre a non essere integrative del codice civile per cui la loro violazione non potrebbe mai dar luogo ad una condanna di riduzione in pristino - applicabili nella concreta non sono, comunque, essendosi accertato che, delle due fattispecie, costruzioni che si fronteggiano, l'unica ad avere la parete "finestrata" è quella del AD, laddove l'art. 19 del Regolamento, imponendo il distacco di 10 metri fra le pareti "finestrate", va interpretato nel senso che tale prescrizione deve essere osservata soltanto nel caso in cui entrambe le pareti siano "finestrate! A conferma che questa è la corretta interpretazione della norma vi è la circostanza, documentalmente provata, della prassi sempre seguita dal comune nel rilascio delle concessioni edilizie, che è conforme alla tesi qui sostenuta, cosicchè può ben riconoscersi l'esistenza, al riguardo, di una *consuetudine", che il giudice, nel decidere la controversia, non avrebbe potuto e dovuto ignorare. 2) Omessa, contraddittoriainsufficiente motivazione in merito alla sussunzione della fattispecie nell'ambito di una norma. ricorrente si duole che la Con tale censura il corte di appello abbia fatto rientrare la fattispecie concreta pareti frontiste delle quali - solo una sia "finestrata" nella previsione della norma (art.19 n.4 del Regolamento), che, invece, non prevede tale caso. 3) Omessa, insufficiente contraddittoria motivazione in merito all'intollerabilità delle immissioni, per avere ritenuto, la corte di appello, che le immissioni superassero il limite della normale tollerabilità senza fornire alcuna : spiegazione di tale suo convincimento ed in presenza, tra l'altro, di una perizia d'ufficio palesemente inidonea a sorreggere una decisione del genere. Il ricorso è infondato\ dy Il primo ed il secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente, contenendo entrambi censure alla sentenza impugnata per pretesa violazione о errata applicazione di norme sulle distanze tra costruzioni. Si osserva, in proposito, che, secondo quanto accertato dai giudici di merito, nel Comune di 6 J Mandello del Lario vige il Regolamento edilizio che, per la zona in cui sorgono le costruzioni delle parti in causa, prevede la distanza minima di metri dieci tra pareti "finestrate". Sia il tribunale che la corte di appello hanno ritenuto, quindi, sull'esatto presupposto che le norme dei regolamenti locali sulle distanze tra le costruzioni sono integrative di quelle del codice. civile (art. 873 c.c.; sent.n.5719/98; n.10558/97)), e che, nella fattispecie, la costruzione dell'odierno ricorrente, RA OL, era stata realizzata ad una distanza inferiore a dieci metri dalla parete *finestrata" del fabbricato del AD, che il primo avesse violato l'art.19 del che prevede appunto tale predetto regolamento, distanza minima tra pareti finestrate, e dovesse essere condannato, pertanto, ad arretrare la costruzione. सदि Ora, tale statuizione non merita affatto le censure mosse dal ricorrente, dal momento che essa si basa su una esatta interpretazione ed applicazione della legge, la quale, secondo quanto ha già avuto modo di chiarire questa Suprema Corte, impone l'osservanza di quella distanza minima anche nel in cui, come nella fattispecie, uno solo deicaso due fabbricati che si fronteggiano abbia la parete finestrata (SS.UU.sent.n.1486/97; sent. n. 6360/93); mentre, per quanto attiene al disposto arretramento della costruzione del convenuto, esso, stante la specifica domanda formulata in proposito dall'attore, è consequenziale all'accertata violazione di legge (art.872 co.2 c.c.). E' appena il caso di osservare, a conclusione dell'esame dei primi due motivi del ricorso, che a nulla rileva la "prassi interpretativa” delle norme in questione seguita dall'amministrazione comunale di Mandello del Lario nel rilascio di concessioni edilizie, dalla quale, secondo il ricorrente, si desumerebbe che l'osservanza della distanza minima di dieci metri è richiesta soltanto quando entrambe le pareti dei fabbricati che si fronteggiano sono "finestrate", non potendo evidentemente tale prassi vincolare il giudice, al quale è demandato proprio il compito di interpretare la legge secondo i fissati dall'ordinamento canoni ed i criteri giuridico (art. 12 disposizioni sulla legge in generale). Quanto alla censura di cui al terzo motivo, non vi è dubbio che la stessa involga apprezzamenti e valutazioni di fatti, che, compiuti in sede di 8 -merito con corretti criteri per quanto riguarda, in particolar modo, l'esame comparativo e il contemperamento delle esigenze della produzione e le ragioni della proprietà, cui fa espresso riferimento l'art.844 C.C. e senza trascurare alcun elemento di giudizio acquisito al processo a mezzo della espletata istruttoria, non possono essere ripetuti о rinnovati in questa sede;
ne consegue che anche sul punto delle denunciate : immissioni nella proprietà del AD, provenienti dall'officina del RA, la pronuncia della corte di appello, conforme, del resto, a quella del primo giudice, siccome sorretta da motivazione 2 adeguata e immune da vizi logici, non merita le stessa sono state rivolte dal critiche che alla ricorrente. Il ricorso, in definitiva, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese. J | 34 pag
P.Q.M.
e h T ( 0 300 : 1 il La Corte rigetta il ricorso e condanna ricorrente alle spese, liquidate in lire 223500 000 oltre a lire 5.000.000 per onorari. 10 450T. 60000 Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2001 TOT. 310'000 Il presidente Il consigliere est. (Dr. Olindo, Schettino) (Dr. Gaetano Garofalo) Gariano Gustask 9 6 だ DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 4GIU. 2001 ILGANCELLIERE C1 tolozic IL CANCELLIERE C1 OL Talarico $ - .