Sentenza 20 gennaio 2004
Massime • 1
In materia di appalto di opere pubbliche, stante il divieto per la P.A. di emettere il decreto di pagamento di una somma da essa dovuta in base a quanto statuito in un lodo in assenza della previa registrazione fiscale del decreto di esecutorietà del lodo, e non avendo d'altra parte l'Amministrazione nessun onere di chiedere la registrazione fiscale del decreto di esecutorietà, essendo il soggetto interessato a usare l'atto a dover pagare l'imposta, non è configurabile alcuna negligenza dell'Amministrazione medesima nell'emissione del titolo di spesa prima che essa abbia avuto conoscenza dell'avvenuta registrazione fiscale, a cura e spese dell'appaltatore, del decreto di esecutorietà del lodo "ex" art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/01/2004, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - rel. Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 2004 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2001, proposto da:
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, in persona del Ministro in carica, ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso questa domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12.
- ricorrente -
contro
COSTRUZIONI ING. PENZI s.p.a., con sede in Maddaloni, in persona dell'amministratore ing. Vincenzo PE, elettivamente domiciliato in Roma, V. Caposile n. 10, presso l'avv. Gian Carlo Magri, che lo rappresenta e difende, per procura a margine del controricorso.
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, 1^ Sez. civ., n. 1946 del 5 marzo - 5 giugno 2000. Udita, all'udienza del 2 ottobre 2003, la relazione del Cons. Dr. Fabrizio Forte.
Udito l'avv. Magri, che ha chiesto il rigetto del ricorso, così come il P.M. Dr. SORRENTINO Federico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 18 marzo 1994, la s.p.a. Costruzioni Ingg. PE, che aveva costruito la Casa Circondariale di Vasto per appalto stipulato col Ministero dei Lavori Pubblici, conveniva in giudizio questo dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendone la condanna a pagarle L. 1.289.546.253, liquidate a titolo di saldo nel lodo del 30 giugno 1992, esecutivo per decreto pretorile del 17 settembre 1992.
Con la somma, erano richiesti gli interessi legali da trenta giorni dopo la registrazione del decreto ministeriale di pagamento, come sancito nel lodo e nell'art. 36, ult. comma, D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 e il risarcimento dei danni per il colposo ritardo nell'emissione del titolo di spesa;
il danno era liquidato dall'attrice negli interessi bancari sulla somma sopra indicata dal sessantesimo giorno successivo all'esecutività del lodo al pagamento del capitale avvenuto il 3 agosto 1994, cioè nella somma di L. 309.261.150.
Il Tribunale di Roma nel 1997 rigettava la domanda di risarcimento, negando fosse stato provato dall'attrice l'onere per il Ministero di registrazione fiscale del lodo e quindi la condotta colposa a base del ritardo.
La s.p.a. PE proponeva appello contro detta sentenza per avere equivocato sulla causa petendi dell'azione risarcitoria, che non era il ritardo della registrazione fiscale del lodo ma la tardiva emissione e registrazione presso la Corte dei Conti del decreto di pagamento della somma di cui al lodo.
Secondo il Ministero appellato, non s'era avuto nessun colpevole ritardo nel pagamento avvenuto il 3 agosto 1994, per la complessità del procedimento d'emanazione e registrazione del titolo di spesa e il danno non era risarcibile ex art. 1227 c.c., per non avere controparte proceduto ad esecuzione forzata del lodo. Con sentenza del 5 giugno 2000, la Corte d'appello di Roma ha accolto il gravame e, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato il Ministero dei Lavori Pubblici al risarcimento del danno liquidato nella misura chiesta, con gli interessi legali dal 4 agosto 1994 al saldo e le spese dei due gradi di causa.
Secondo la Corte, v'era stato un ritardo grave e non giustificato nell'emissione del titolo di spesa e il Ministero doveva di conseguenza pagare, a decorrere dal sessantesimo giorno dalla data d'esecutorietà del lodo, gli interessi bancari sui quali erano fissati i legali ex artt. 35, 1 comma e 36, ultimo comma, D.P. R. 1063 del 1962, da versare a titolo risarcitorio (è correttamente citato il precedente specifico su detto tipo d'inadempimento: Cass. 13 novembre 1974 n. 3600).
Tardiva era stata infatti l'emissione del titolo di spesa in data 8 luglio 1994, cui era seguito il pagamento il 3 agosto 1994, circa due anni dopo l'esecutorietà del lodo, non avendo chiarito l'Amministrazione le ragioni della ritardata emissione del decreto di pagamento, pur essendo il lodo esecutivo da settembre 1992, data l'irrilevanza della sua inimpugnabilità solo dal novembre 1993. Ingiustificato secondo i giudici di merito era il divario temporale tra la data del decreto di pagamento e quella della sua registrazione alla Corte dei Conti, evidenziando il ritardo richiamato una negligenza dell'Amministrazione nell'esecuzione della prestazione in violazione dell'art. 1176 c.c. Che il ritardo nel pagamento di oltre sessanta giorni dall'esecutorietà del lodo fosse colpevole era confermato, secondo la Corte di merito, dal fatto che in seguito lo stesso legislatore aveva fissato in sessanta giorni il termine dei pagamenti esecutivi di lodi arbitrali nell'art. 14 D.L. 31 dicembre 1996 n. 669 convertito nella L. 28 febbraio 1997 n. 30. Nessun rilievo aveva l'omessa esecuzione forzata dal creditore e il ricorso al credito bancario per la società appellante era presumibile;
quindi era presunto il danno nella misura chiesta e il debito, da ritenere "di valore", era da adempiere con interessi legali dal 4 agosto 1994 al saldo.
Per la cassazione di detta sentenza, il Ministero dei Lavori Pubblici ha proposto ricorso per Cassazione articolato in cinque motivi e la s.p.a. Costruzioni Ing. PE si è difesa con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Il ricorso deduce in primo luogo violazione dell'art. 36, 4 comma, D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, per avere la Corte d'appello eluso il lodo arbitrale, che aveva fissato la decorrenza degli interessi da tardivo adempimento in base a detta norma, in rapporto all'art. 360, 1^ comma, n.ri 3 e 5, c.p.c., pure per insufficiente motivazione.
La Corte di merito ha considerato colpevole il ritardo nel pagamento solo perché questo è intervenuto decorsi sessanta giorni dall'esecutività del lodo, integrando questo e violando la norma citata del D.P.R. 1063/62, speciale e derogatrice dell'art. 1282 c.c. sulla produzione d'interessi nei crediti liquidi ed esigibili. Ai sensi del 4^ comma dell'art. 36 del D.P.R. 1063/62, infatti "sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 30 giorni dopo la data della registrazione alla Corte dei conti del decreto emesso in esecuzione dell'atto con cui sono state risolte le controversie" che nel caso è stato il lodo.
I giudici di merito hanno ordinato al Ministero di pagare interessi a tasso bancario,maggiore di quello legale, dal 17 novembre 1992 al 3 agosto 1994, prima del termine di cui al lodo e alla normativa indicata.
1.2. Il secondo e terzo motivo di ricorso vanno valutati insieme, censurando entrambi la Corte di merito per avere violato il D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (art. 57 e 65) e per omessa e insufficiente motivazione su detto punto, non avendo valutato la mancata prova dell'onere, a carico del Ministero, di registrazione fiscale del lodo e non dando rilievo al citato art. 65 per il quale nessun provvedimento di spesa la P.A. può emettere in assenza di detto adempimento fiscale.
La registrazione di contratti in cui è parte lo Stato, secondo il ricorrente, è a carico del privato se "non si tratti di imposta per atti presentati volontariamente per la registrazione dalle amministrazioni dello Stato" (art. 57, 7^ comma, D.P.R. 131/86). La violazione delle citate norme del T.U. sull'imposta di registro ha determinato l'affermazione di colpevolezza del Ministero nel ritardo dell'adempimento, non considerandosi che il titolo di spesa poteva emettersi solo dopo la registrazione fiscale del lodo, avvenuta, secondo le parti, o l'11 o il 21 novembre 1993, per cui tempestive furono l'emissione del decreto di pagamento l'8 luglio 1994 e la registrazione alla Corte dei Conti il 20 luglio successivo, considerati i tempi del parere dell'Avvocatura dello Stato sulla inimpugnabilità del lodo del 23 aprile 1994 e dell'assegnazione dei fondi per il pagamento avutasi il 25 giugno 1994.
Gli interessi dovuti sull'intera sorta capitale di L. 4.122.405.376, con le decorrenze fissate dalla legge, furono liquidati in complessive L. 404.327.167 e pagati in corso di causa, il 25 novembre 1994; unico atto d'esecuzione posto in essere dalla società Ingg. PE per sollecitare il Ministero a pagare era stato il precetto notificato il 18 marzo 1994, contestualmente alla citazione di primo grado.
Secondo la controricorrente, il Ministero poteva provvedere a una registrazione a debito del lodo, data l'inapplicabilità dell'art. 57, 7^ comma, D.P.R. 131 del 1986, relativo ai soli contratti nei quali è parte lo Stato ed essendo onere di controparte, secondo le regole dell'ordinaria diligenza, ex art. 1176 c.c., registrare fiscalmente la decisione arbitrale.
1.3. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta l'elusione, dai giudici di merito, delle regole sugli oneri probatori in materia risarcitoria con violazione degli artt. 2697 e 2053 c.c., oltre che la contraddittoria motivazione sul punto, per essersi riconosciuto un risarcimento extracontrattuale alla s.p.a. PE, dopo avere statuito che esso derivava da negligenza del Ministero nel tardivo adempimento, ex art. 1176 c.c. La Corte d'appello non avrebbe tenuto conto che incombeva al danneggiato l'onere di provare la responsabilità della P.A., secondo le norme di cui sopra e, nel qualificare come risarcitorio il debito de quo, avrebbe dovuto applicare la disciplina probatoria dell'illecito extracontrattuale, non essendosi violato a suo avviso nessun obbligo della P.A.; invece ha liquidato un risarcimento, che si aggiunge agli interessi, ed è qualificato da essa debito di valore, pur applicando contraddittoriamente l'art. 1176 c.c., che regola una responsabilità contrattuale.
Il Tribunale, avendo ritenuto extracontrattuale la responsabità causa petendi dell'azione, aveva logicamente preteso la prova dell'illecito dall'attrice e, negatane l'esistenza, aveva rigettato la domanda.
1.4. Infine si lamenta, con il quinto motivo di ricorso, la violazione del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669 convertito nella L. 28 febbraio 1997 n. 30, in relazione all'art. 11 delle preleggi e all'art. 360, 1^ comma, n. 3 e 5 c.p.c., pure per insufficiente motivazione, avendo la Corte applicato tale normativa retroattivamente.
2. Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Nessuna elusione dalla Corte di merito vi è stata della statuizione del lodo e dell'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. 1063 del 1962, perché l'inadempimento valutato non è stato effetto della violazione del predetto termine di pagamento, di trenta giorni dalla registrazione alla Corte dei Conti del titolo di spesa, ma l'altro dell'obbligo di diligenza nell'emettere in un tempo ragionevole quest'ultimo.
Nel corso del giudizio, la sorta capitale chiesta venne pagata il 3 agosto 1994, prima del decorso di trenta giorni dalla registrazione alla Corte dei Conti del titolo di spesa (20 luglio 1994); l'attrice aveva pure chiesto il risarcimento dei danni da tardiva emissione del titolo di spesa in esecuzione della prestazione di cui il lodo aveva determinato l'ammontare. Se l'Amministrazione avesse emesso e registrato alla Corte dei Conti in tempi compatibili con l'ordinaria diligenza il titolo di spesa, la controricorrente avrebbe fruito di interessi pari a quelli bancari (art. 35, 1^ comma, D.P.R. 1063/62), a decorrere dal termine di cui al primo motivo di ricorso e in rapporto a detti interessi è stato determinato il danno risarcibile. La s.p.a. PE ha dedotto che il Ministero ha emesso il titolo di spesa in un tempo eccedente quello"necessario" all'espletamento del procedimento amministrativo che si chiude con detto atto. In base ai principi generali sugli oneri probatori di ogni azione risarcitoria da responsabilità contrattuale, in rapporto agli elementi costitutivi dell'obbligo di diligenza ex art. 1176 c.c. che la società afferma essere stato violato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è onere del creditore, in un'obbligazione non immediatamente esigibile, la prova del decorso di un ragionevole "tempo dell'adempimento" ex art. 1183 c.c., oltre il quale v'e negligenza e ritardo colposo del debitore in sede di esecuzione della prestazione. L'azione di responsabilità contrattuale per inesatto e/o tardivo adempimento dell'Amministrazione nel dare esecuzione al lodo, comporta che resta a carico della P.A. debitrice la prova liberatoria, ex art. 1218 c.c. della tempestiva emissione del titolo di spesa (Cass. 29 novembre 1999 n. 13304) sempre che il creditore abbia provato l'esistenza dell'obbligazione e il termine di scadenza di essa,mancante nel titolo o nella legge.
Nel caso, infatti, non essendovi il termine per emettere il decreto di pagamento, il creditore deve dare prova del fatto costitutivo del suo diritto, cioè del lodo e del tempo entro il quale lo stesso doveva essere eseguito secondo l'ordinaria diligenza, mentre al debitore compete dimostrare i fatti estintivi, quali l'adempimento tempestivo o la forza maggiore che l'ha impedito ex art. 1218 c.c. (Cass. 3 aprile 2003 n. 5235, 21 marzo 2003 n. 2647, 25 settembre 2002 n. 13905, e 28 gennaio 2002 n. 982, sulla scia di S.U. 30 ottobre 2001 n. 13533, che ha risolto i conflitti sul tema). La c.d. prova liberatoria dalla responsabilità per inadempimento dal debitore per le obbligazioni prive di termine e non esigibili subito, quale quella liquidata col lodo in rapporto alla procedura chiesta per l'esecuzione di esso e al procedimento di emissione e registrazione alla Corte dei Conti del titolo di spesa, ha come presupposto che il giudice stabilisca, in contraddittorio tra le parti e secondo le regole ordinarie in materia probatoria, il termine ragionevole entro cui il pagamento deve avvenire.
Poiché il Ministero non poteva emettere il decreto di pagamento in base all'art. 65 D.P.R. 131 del 1986 senza la previa registrazione fiscale del decreto di esecutorietà del lodo, solo la prova dall'attrice che, al detto incombente, era tenuta l'Amministrazione, poteva rendere questa responsabile per non avervi provveduto. In rapporto a quanto accertato, sono fondati per quanto di ragione, il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso perché, non avendo il Ministero nessun onere di chiedere la registrazione fiscale del decreto pretorile d'esecutorietà del lodo (art. 37 D.P.R. n. 131/86) e dovendo pagare l'imposta il soggetto interessato a usare l'atto (art. 8 e 57 del D.P.R. 131 /86), l'Amministrazione poteva emettere il titolo di spesa solo in quanto avesse avuto "conoscenza" di tale registrazione fiscale intervenuta l'11 o 21 novembre 1993 come detto dalle parti, e solo successivamente a tale conoscenza poteva sorgere una negligenza del Ministero nel non avere emesso il conseguente titolo di spesa.
Deve infatti ritenersi che resti fermo il divieto per la P.A. di emettere provvedimenti, come il decreto di pagamento di una somma da essa dovuta in base a quanto statuito in un lodo, in assenza della previa registrazione fiscale del decreto pretorile d'esecutorietà di questo, pure dopo la dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 66, 2^ comma, del D.P.R. 131/86, per la quale la s.p.a. Ing. PE poteva procedere all'esecuzione forzata del lodo,pur senza aver registrato fiscalmente il decreto giurisdizionale che lo rendeva esecutivo (Corte Cost. 6 dicembre 2002 n. 522). L'Amministrazione non poteva esser negligente e violare l'art. 1176 c.c. prima di avere avuto la conoscenza dell'avvenuta registrazione fiscale del decreto d'esecutorietà del lodo ex art. 37 D.P.R. 131/86, presupposto, art. 65 dello stesso D.P.R., del titolo di spesa.
La detta "conoscenza" dell'adempiuto onere fiscale è il dies a quo di qualsiasi termine voglia stabilire il giudice per l'adempimento della P.A. che non poteva in questo caso procedere a una registrazione a debito, ex artt. 59 e 60 del D.P.R. 131/85, come dedotto dal controparte, in quanto non si trattava di atto da emettere nel suo interesse (cfr. art. 59, lett. a cit.), sia pure al fine di evitare l'esecuzione forzata ma di registrazione fiscale nell'interesse della s.p.a. PE.
Del tutto insufficiente è in fatto la motivazione della sentenza impugnata che, omessa ogni considerazione sulla registrazione fiscale del decreto d'esecutività del lodo la cui omissione era stata ritenuta rilevante in primo grado, riconosce la responsabilità del Ministero per il ritardo di oltre sessanta giorni dall'esecutorietà del lodo (settembre 1992) nell'emissione del titolo di spesa. La responsabilità dovrebbe affermarsi, secondo la sentenza impugnata, per non avere il Ministero chiarito le ragioni del c.d. "divario temporale tra l'emissione del decreto di spesa e il visto della Corte dei Conti" ne' "perché solo il 3/8/94, e cioè quasi due anni dopo, si provvide al pagamento della somma".
In realtà, la registrazione alla corte dei conti del titolo di spesa è avvenuta il 20 luglio 1994 solo dodici giorni dopo l'emissione del titolo dell'8 luglio e il pagamento s'è verificato prima che scadesse il termine di cui all'art. 36 del Capitolato e fissato nel lodo per la produzione di interessi e nessun divario irragionevole sussiste tra emissione dell'atto di spesa e atto di controllo della Corte dei Conti.
Non è giustificata l'affermazione dei giudici di merito per cui, con l'ordinaria diligenza, entro sessanta giorni dal decreto pretorile d'esecutorietà del lodo, il Ministero avrebbe potuto pagare il dovuto in base alla decisione arbitrale (pagg. 5 e 6 della sentenza). Mentre il Tribunale aveva rilevato che il ritardo nell'emissione del decreto di spesa era dipeso dalla tardiva registrazione fiscale del lodo, inimputabile all'Amministrazione, nessun rilievo s'è dato dalla Corte d'appello a detta circostanza;
sembra palese dal D.P.R. n. 131 del 1986 che entrambe le parti potevano domandare la registrazione del lodo, essendo tenute in solido al pagamento della imposta verso il Fisco.
Peraltro chi intendeva fare uso dell'atto e aveva di conseguenza interesse alla sua registrazione fiscale per domandare l'emissione del titolo di spesa era la sola società controricorrente, che doveva comunicare all'Amministrazione il pagamento dell'imposta di registro per il lodo, non potendo il Ministero, prima della conoscenza di detto adempimento fiscale, pagare le somme dovute.
Nessuna violazione vi è stata dell'art. 14 del D.L. n. 669/96 intervenuto successivamente al pagamento, norma per la quale il tempo entro cui completare dalla P.A. le procedure di pagamento a seguito di provvedimenti giurisdizionali o lodi arbitrali è di sessanta giorni (elevati a 120 dall'art, 147 della L. 23 dicembre 2000 n. 388), a decorrere, però, non dall'esecutorietà del provvedimento giurisdizionale o arbitrale che impone l'adempimento, come afferma la sentenza di merito oggetto di ricorso, ma dalla notifica del titolo esecutivo, che nel caso è coincisa con la domanda di pagamento e all'epoca in genere costituiva pure comunicazione dell'avvenuto assoggettamento all'imposta di registro del decreto di esecutività del lodo.
In conclusione, la Corte d'appello non ha tenuto conto, in violazione dell'art. 2697 c.c. di cui al quarto motivo di ricorso, che la società doveva dimostrare di aver comunicato al Ministero l'avvenuta registrazione fiscale a sua cura e spese del decreto di esecutorietà del lodo, per ottenere l'emissione del titolo di spesa in un termine la cui determinazione è da stabilire dal giudice del merito ex art. 1183 c.c., ma che non poteva decorrere in concreto se non dopo la data di tale conoscenza, dies a quo della durata del tempo, da stabilire, a opera del giudice, per l'adempimento.
Il ricorso è quindi fondato per quanto di ragione e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d'appello di Roma perché si uniformi ai principi di diritto enunciati in ordine alla conoscenza dell'avvenuta registrazione fiscale del decreto di esecutorietà del lodo come dies a quo della durata del termine per l'emissione dal Ministero dei lavori pubblici del titolo di spesa, che la stessa sezione, ex art. 1183 c.c., dovrà fissare in base ai principi sulla diligenza di cui all'art. 1176 c.c., e perché provveda anche sulle spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso e cassa la sentenza impugnata;
rinvia la causa a sezione diversa della Corte d'appello di Roma, anche per le spese della presente fase del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2004