Cass. civ., sez. I, sentenza 20/01/2004, n. 819
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Sentenza 20 gennaio 2004

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In materia di appalto di opere pubbliche, stante il divieto per la P.A. di emettere il decreto di pagamento di una somma da essa dovuta in base a quanto statuito in un lodo in assenza della previa registrazione fiscale del decreto di esecutorietà del lodo, e non avendo d'altra parte l'Amministrazione nessun onere di chiedere la registrazione fiscale del decreto di esecutorietà, essendo il soggetto interessato a usare l'atto a dover pagare l'imposta, non è configurabile alcuna negligenza dell'Amministrazione medesima nell'emissione del titolo di spesa prima che essa abbia avuto conoscenza dell'avvenuta registrazione fiscale, a cura e spese dell'appaltatore, del decreto di esecutorietà del lodo "ex" art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 20/01/2004, n. 819
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 819
    Data del deposito : 20 gennaio 2004

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