Sentenza 11 luglio 2007
Massime • 1
È configurabile il reato di cui all'art. 171, comma primo lett. a) L. 22 aprile 1941 n. 633 nell'ipotesi di messa in vendita di libri costituenti saggio gratuito, giacché non destinati alla pubblicazione, con conseguente divieto di commercializzazione. (Fattispecie nella quale l'imputato aveva posto in vendita 2.580 libri di testo di vari editori, di cui era espressamente vietata la commercializzazione, a tal fine sostituendo la copertina).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/07/2007, n. 35632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35632 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 11/07/2007
Dott. MANCINI Frnco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 02052
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 045085/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CA IG N. IL 11/07/1959;
avverso SENTENZA del 18/10/2006 TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MANCINI Franco;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALSANO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. CRESCENTINI Giacinto di Civitavecchia. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 18.10.2006 resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il tribunale di Civitavecchia ha applicato a CA IG su conforme richiesta sua e del PM la pena patteggiata di mesi quattro di reclusione ed Euro 200,00, di multa per il reato di cui alla L. n.633 del 1941, art. 171, come modificato dalla L. 18 agosto 2000, n.248, per avere posto in vendita, previa sostituzione e contraffazione della copertina, libri non destinati alla pubblicazione ed alla commercializzazione ma costituenti saggio gratuito. A mezzo del difensore l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo in principalità che il fatto non è previsto come reato dalla legge sul diritto di autore ed in subordine che comunque la norma su cui l'imputazione è basata prevede soltanto la sanzione pecuniaria.
Con altro motivo deduce che l'avvenuta costituzione, della parte civile è stata irregolarmente notificata all'imputato e che il tribunale aveva ritenuto che la parte civile fosse ancora in tempo per costituirsi mentre invece la fase degli atti preliminari al dibattimento era già stata superata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
II ricorso è fondato nei soli limiti che di seguito saranno precisati.
Non lo è laddove con apposito mezzo di annullamento (più sopra indicato) contesta la tempestività e quindi la validità della costituzione di parte civile.
La costituzione stessa infatti, avvenuta fuori udienza, era stata regolarmente notificata al difensore dell'imputato mentre per quanto riguarda quest'ultimo era stata notificata al domicilio sbagliato. Per tale ragione l'udienza fissata fu rinviata ed alla successiva udienza la notifica all'imputato era stata regolarizzata. Ebbene, si assume nel ricorso che a quel punto la costituzione della parte civile doveva considerarsi tardiva posto che le altre parti del processo avevano già raggiunto l'accordo per l'applicazione della pena.
L'assunto non è condivisibile in quanto per espressa disposizione di legge (art. 78 c.p.p., comma 2) la costituzione produce comunque effetto sia pure soltanto e limitatamente a partire dal giorno in cui è stata notificata a ciascuna delle altre parti processuali. Scaturisce da ciò che nella specie la parte civile legittimamente è stata ammessa ad interloquire a fronte di una pena che PM ed imputato avevano già concordato (senza che sul patteggiamento la parte civile potesse comunque intervenire trattandosi di materia estranea ai suoi interessi) ma che attendeva ancora il sigillo decisivo della ratifica da parte del giudice.
Con l'altro motivo di ricorso il ricorrente assume che la condotta ascrittagli non sarebbe penalmente sanzionata. Esso è solo in parte fondato.
Deve invero ricordarsi che la condotta oggetto del processo è consistita nel mettere in vendita 2.580 libri di testo di editori vari di cui era espressamente vietata la commercializzazione e per fare ciò l'imputato ne aveva sostituito e contraffatto la copertina. Confrontandola con quanto disposto dalla L. sul diritto di autore, art. 171, di cui al capo di imputazione, è agevole constatare che essa rientra in pieno nella previsione della lett. a) dell'articolo stesso laddove, fra le altre fattispecie, si prevede il fatto di colui che mette in vendita l'opera altrui prima che essa sia "resa pubblica".
L'espressione infatti non può essere intesa come se il legislatore avesse voluto alludere alla "edizione" dell'opera in quanto in tal caso si sarebbe espresso con i termini corrispondenti. Deve essere invece intesa nel senso di "messa" a disposizione del pubblico, evento nella specie espressamente vietato (e non rileva affatto che altrove, presso altri soggetti, gli stessi libri fossero in libera vendita) dal momento che i vari testi scolastici oggetto dell'incriminazione erano stati consegnati all'imputato con l'espresso divieto di commercializzazione ed esclusivamente per essere utilizzati come saggi, opere dunque di mera consultazione che il ricevente avrebbe in seguito potuto suggerire ad altri per l'acquisto o egli stesso avrebbe potuto acquistare in un certo quantitativo da destinare, questo si, alla vendita al pubblico. Non ha dunque errato il giudicante nel considerare tale condotta come fattispecie delittuosa. Ha tuttavia errato nel ratificare l'accordo fra le parti del processo in punto di qualità della sanzione avendo irrogato congiuntamente la pena detentiva e quella pecuniaria. Il cit. art. 171, comma 1, prevede infatti per la fattispecie delittuosa di che trattasi la sola pena della multa da Euro 51,00, a 2.065,00.
L'accoglimento del ricorso per le ragioni appena specificate determina l'annullamento senza rinvio della impugnata sentenza. Il tribunale di Civitavecchia dovrà procedere conseguentemente a nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Civitavecchia per il nuovo giudizio. Così deciso in Roma, il 11 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2007