Cass. pen., sez. V, sentenza 28/06/2006, n. 25339
CASS
Sentenza 28 giugno 2006

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In tema di legittima difesa a seguito delle modifiche apportate dalla legge 13 febbraio 2006 n. 59 all'art. 52 cod. pen., si è stabilita per legge la proporzionalità nel caso di violazione del domicilio da parte dell'aggressore a cui si contrappone, per salvaguardare la propria incolumità o propri beni, l'uso di arma legittimamente detenuta.

Commentario1

  • 1Difesa armata dei beni: è legittima difesa?
    Giuseppe Alù · https://www.filodiritto.com/ · 25 ottobre 2020

    Un uomo anziano, che vive solo in casa al piano terreno, sente dei rumori provenire dalla camera da letto. Prende una pistola (legittimamente detenuta) e si avvicina alla porta chiusa. L'apre e vede un giovane che sta scavalcando la finestra portando con sé i gioielli di famiglia che ha appena sottratto dal comodino. L'uomo gli intima di fermarsi, ma l'altro lo ignora, esce dalla finestra e si allontana sullo stradello del giardino che porta alla via principale. Il derubato si chiede se poteva usare l'arma per fermare il giovane e difendere i propri beni che stava perdendo per sempre. Certamente nessuno glielo impediva, ma sarebbe stata applicata a lui la scriminante della legittima …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 28/06/2006, n. 25339
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25339
Data del deposito : 28 giugno 2006

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