Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/04/2014, n. 21900
CASS
Sentenza 3 aprile 2014

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Massime1

È configurabile lo stato di quasi flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia purché: a) il singolo episodio lesivo risulti non isolato ma quale ultimo anello di una catena di comportamenti violenti o in altro modo lesivi; b) l'episodio delittuoso sia avvenuto immediatamente prima e l'autore di esso si sia dato alla fuga. (Nella fattispecie la Corte ha escluso la quasi flagranza per essere stato il ricorrente arrestato nel corso di incontro concordato telefonicamente con la P.G. procedente).

Commentario1

  • 1Video di litigio domestico non consente arresto in flagranza, nemmeno differita (Cass. 4834/26)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 febbraio 2026

    Una videoripresa che documenta una condotta aggressiva del padre con violenza sulle cose, utilizzata come prova dei presunti maltrattamenti in famiglia ai danni della madre, non è sufficiente a giustificare l'arresto, in quanto non integra i presupposti della flagranza nella forma “differita”. Per poter rilevare ai fini della misura precautelare, la videoripresa, ove non contornata da altri elementi indiziari, deve dar conto di una condotta lesiva non isolata, ma di contegni ascrivibili ad un più ampio contesto di reiterata sopraffazione della persona offesa. Sussiste la cd. "flagranza differita" di cui all'art. 382-bis cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 10, comma 1, legge 24 novembre …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/04/2014, n. 21900
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21900
Data del deposito : 3 aprile 2014

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