Sentenza 3 aprile 2014
Massime • 1
È configurabile lo stato di quasi flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia purché: a) il singolo episodio lesivo risulti non isolato ma quale ultimo anello di una catena di comportamenti violenti o in altro modo lesivi; b) l'episodio delittuoso sia avvenuto immediatamente prima e l'autore di esso si sia dato alla fuga. (Nella fattispecie la Corte ha escluso la quasi flagranza per essere stato il ricorrente arrestato nel corso di incontro concordato telefonicamente con la P.G. procedente).
Commentario • 1
- 1. Video di litigio domestico non consente arresto in flagranza, nemmeno differita (Cass. 4834/26)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 febbraio 2026
Una videoripresa che documenta una condotta aggressiva del padre con violenza sulle cose, utilizzata come prova dei presunti maltrattamenti in famiglia ai danni della madre, non è sufficiente a giustificare l'arresto, in quanto non integra i presupposti della flagranza nella forma “differita”. Per poter rilevare ai fini della misura precautelare, la videoripresa, ove non contornata da altri elementi indiziari, deve dar conto di una condotta lesiva non isolata, ma di contegni ascrivibili ad un più ampio contesto di reiterata sopraffazione della persona offesa. Sussiste la cd. "flagranza differita" di cui all'art. 382-bis cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 10, comma 1, legge 24 novembre …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/04/2014, n. 21900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21900 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 03/04/2014
Dott. CONTI Giovanni - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 664
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 41798/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
E.B.F.H.S. , nato a (SS) ;
avverso il decreto del 23/09/2013 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Conti;
lette le richieste del il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore dott. MURA Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il decreto in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma convalidava l'arresto in flagranza effettuato dalla polizia giudiziaria in data 20 settembre 2013 nei confronti del cittadino egiziano E.B.F.H.S. , ritenendo sussistere la quasi-flagranza del delitto di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 cod. pen. in danno della moglie A.E.S.Z.A.M.A. , essendo emerso che il predetto aveva poco prima realizzato un ennesimo episodio del reato in questione nei confronti della consorte, che aveva dapprima ingiuriato e poi afferrato per i capelli, facendola inchinare e sferrandole pugni sulla schiena, quindi afferrando un coltello da cucina che aveva appuntato sul suo addome dicendole "tu devi morire", il tutto alla presenza delle figlie.
2. Ricorre per cassazione l'arrestato personalmente denunciando la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di sussistenza dei presupposti per l'arresto in flagranza, e puntualizzando che il pomeriggio del (SS) , mentre si trovava in zona (SS) , egli aveva ricevuto sul suo cellulare una chiamata di appartenenti al Commissariato di P.S. "(SS) " con la quale gli veniva chiesto di precisare dove poteva essere raggiunto. Avendo egli fissato un incontro davanti all'Ospedale di (SS) , personale di polizia, poco dopo sopraggiunto, lo traeva in arresto;
il tutto in evidente mancanza dei presupposti della flagranza.
3. Il ricorso è fondato.
In linea generale, perché sussista una condizione di quasi-flagranza occorre che l'episodio delittuoso sia avvenuto immediatamente prima e che l'autore di esso si sia dato alla fuga, non ricorrendo tale ipotesi nel caso in cui la polizia si attivi alla ricerca del soggetto agente a distanza di tempo e solo a seguito delle dichiarazioni della persona-offesa (vedi, tra le altre, Sez. 4, n. 15912 del 07/02/2013, Cecconi, Rv. 254966; Sez. 3, n. 34918 del 13/07/2011, Z., Rv-250861; Sez. 2, n. 44369 del 10/11/2010, Califano, Rv. 249169; Sez. 6, n. 20539 del 20/04/2010, R., Rv. 247379). Quanto, in particolare, alla sussistenza dello stato di quasi- flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia è poi necessario che il singolo episodio lesivo risulti non isolato ma quale ultimo anello di una catena di comportamenti violenti o in altro modo lesivi, ponendosi così in linea di continuità con le condotte denunziate dalla persona offesa (v. Sez. 6, n. 34551 del 09/05/2013, P., Rv. 256128; Sez. 6, n. 888 del 01/03/1994, Pascariello, Rv. 197774).
Il secondo di questi presupposti può ritenersi ricorrere nel caso di specie, alla stregua delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e delle risultanze di p.g., attestanti che lo E.B. si era reso responsabile nel recente passato di atti di violenza nei confronti della moglie, tanto da essere sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento.
Non ricorre però il primo, posto che l'ulteriore episodio di violenze e di ingiurie, denunciato al Commissariato di (SS) solo alle ore 17,30 del (SS) dalla A.E.S. ,
avvenne, stando alle dichiarazioni di questa, alle ore 11,30 di quel giorno e che la polizia procedette all'arresto del ricorrente solo a seguito di un appuntamento dato telefonicamente dal medesimo, che non si era dunque dato alla fuga.
4. Non ricorrendo, per le ragioni dette, il presupposto della quasi flagranza, l'impugnato provvedimento di convalida dell'arresto deve essere annullato senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2014