Sentenza 5 febbraio 1999
Massime • 1
La inammissibilità originaria dell'atto di impugnazione comporta la conclusione del processo, in quanto l'atto di impugnazione originariamente inammissibile non è idoneo a produrre l'impulso necessario per introdurre il nuovo grado di giudizio ed a cagionare, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità, anche in presenza di eventuali cause di non punibilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/02/1999, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Paolo Maria TONINI Presidente del 5/2/1999
1. Dott. Antonio ZUMBO Consigliere SENTENZA
2. " Giuseppe SAVIGNANO " N. 481
3. " Aldo RIZZO " REGISTRO GENERALE
4. " Aldo FIALE " N. 37088/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da AM LU, n. a Caserta il 24.7.1966 avverso l'ordinanza 3.6.1998 della Corte di Appello di Napoli Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo FIALE Lette le conclusioni del P.M., il quale ha chiesto "l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo il reato estinto per prescrizione"
Letta la memoria difensiva in data 26.1.1999
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza 3.6.1998 la Corte di Appello di Napoli dichiarava inammissibile, ex art. 571, 3^ comma, c.p.p. - poiché proposto dal difensore dell'imputato contumace sprovvisto di specifico mandato - l'appello presentato nell'interesse di MP LU avverso la sentenza 6.11.1997 del Pretore di Caserta, recante condanna per il reato di atti osceni in luogo pubblico (art. 527 cod. pen.) commesso il 17.6.1990.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso lo MP, il quale ha eccepito violazione di legge poiché la Corte territoriale avrebbe dovuto constatare che, nelle more dell'impugnazione (i cui termini, per esso, venivano a scadenza il 3.1.1998), era sopravvenuta, in data 17.12.1997, la prescrizione del reato contestato.
A fronte di una situazione siffatta quei giudici avrebbero dovuto comunque rilevare la causa estintiva, essendo divenuta irrilevante la circostanza che l'impugnazione fosse stata proposta da difensore sprovvisto di mandato specifico ad impugnare. Ad ulteriore specificazione di tale doglianza il difensore del ricorrente ha trasmesso "note di udienza" in data 29.1.1999. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, poiché infondato. Secondo la previsione dell'art. 571, 3^ comma - seconda parte, c.p.p., il difensore dell'imputato contumace può proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato, avendo il legislatore inteso garantire all'imputato contumace la facoltà di effettuare una scelta diretta, libera e consapevole in ordine allo specifico esercizio del diritto di impugnazione.
Dal mancato rispetto di tale previsione discende l'inammissibilità del gravame, che è originaria, in quanto dipendente da una causa coeva alla proposizione dello stesso, ed impedisce di rilevare e dichiarare, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., eventuali cause di non punibilità.
È vero che, nella fattispecie in esame, la prescrizione del reato è maturata quando ancora non era scaduto il termine per proporre appello e che l'art. 129 c.p.p. impone al giudice il dovere di dichiarare l'estinzione del reato "in ogni stato e grado del processo"; deve ritenersì però (non condividendosi l'orientamento espresso da Cass., Sez. I, 30.10.1990, n. 3228, ric. Martino) che l'inammissibilità originaria dell'atto di impugnazione comporta la conclusione del processo, in quanto l'atto di impugnazione originariamente inammissibile non è idoneo a produrre l'impulso necessario per introdurre il nuovo grado di giudizio ed a cagionare, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità [vedi Cass., Sez. Unite, 11.2.1995, n. 21, ric. Cresci;
Cass., Sez. I:
29.5.1997, n. 5044 e 31.5.1997, n. 883; nonché Cass., Sez. I, 6.12.1995, n. 11982 (declaratoria di estinzione del reato per prescrizione preclusa in ipotesi di gravame presentato per il tramite di difensore non iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 613, 1^ comma, c.p.p,) e Cass., Sez. I, 22.1.1996, n. 669 (declaratoria di estinzione del reato per prescrizione preclusa in ipotesi di gravame presentato da difensore non munito del mandato di cui all'art. 571, 3^ comma, c.p.p. e non iscritto nell'albo speciale di cui all'art.613, 1^ comma, c.p.p.)]. A fronte di orientamenti dottrinari variegati e discordi, le Sezioni Unite non hanno mancato di tener conto della posizione assunta da quegli autori i quali affermano la prevalenza assoluta della declaratoria di non punibilità rispetto a quella d'inammissibilità, ricollegandola al precetto dell'art. 648 c.p.p., ma hanno espressamente rilevato in proposito che, nell'ambito della cognizione del giudice d'impugnazione, la disciplina dei rapporti tra le cause d'inammissibilità e le cause di non punibilità deve trarsi dalle norme che regolano il processo, mentre non può essere utilizzato a tal fine l'art. 648 c.p.p., poiché tale norma, come risulta dalla sua collocazione, è diretta a disciplinare il giudicato ed a segnare l'inizio della fase esecutiva. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 611 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 febbrai 1999.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 1999