Cass. pen., sez. III, sentenza 05/02/1999, n. 481
CASS
Sentenza 5 febbraio 1999

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La inammissibilità originaria dell'atto di impugnazione comporta la conclusione del processo, in quanto l'atto di impugnazione originariamente inammissibile non è idoneo a produrre l'impulso necessario per introdurre il nuovo grado di giudizio ed a cagionare, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità, anche in presenza di eventuali cause di non punibilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 05/02/1999, n. 481
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 481
    Data del deposito : 5 febbraio 1999

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