Sentenza 11 ottobre 2017
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, è onere del giudice verificare e fornire adeguata motivazione delle ragioni per cui si ritiene attuale il requisito della pericolosità sociale dell'interessato nonostante l'apprezzabile periodo di detenzione da questi subito, soprattutto se gli elementi posti a fondamento del giudizio di prevenzione siano tutti precedenti all'insorgere dello stato detentivo e vi siano ulteriori elementi, successivi alla detenzione, che depongano in senso favorevole al proposto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/10/2017, n. 10248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10248 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2017 |
Testo completo
10248 -18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: · Presidente - Sent. n. sez.BEEQ Giovanni Conti Massimo Ricciarelli C.C. 11/10/2017 R.G.N. 6850/2017 Ersilia Calvanese Fabrizio D'Arcangelo -· Consigliere Rel.- Pietro Silvestri ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da CH IN MA, nata a [...] il [...] avverso il decreto emesso il 12/01/2017 dalla Corte di Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Pietro Silvestri;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dott. Antonio Balsamo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
CONSIDERATO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Torino ha confermato il decreto emesso il 19/05/2016 con cui è stata disposta nei confronti di CH IN MA la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per un anno. Dal provvedimento impugnato emerge che la Urscahe: a) ha riportato, in relazione a fatti commessi nel 2009, due condanne irrevocabili, rispettivamente, per i reati di associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, nonché per il delitto di possesso, cessione e acquisizione di carte di credito di provenienza illecita;
b) nel corso del 2011 è stata attinta da ordinanza custodiale per il reato di associazione mafiosa;
c) per i fatti in questione è stata condannata dalla Corte di Appello di Torino che tuttavia li ha ricondotti nel reato di associazione per delinquere;
d) è stata per un lungo periodo detenuta, si è allontanata dal territorio nazionale ed ha frequentato per l'anno scolastico 2016-2017 un corso di qualificazione professionale in Romania. Sulla base di tale quadro di riferimento la Corte di merito ha ritenuto sussistente il requisito dell'attualità della ravvisata pericolosità sociale nonostante il periodo di detenzione sofferto, non essendo stata fornita la prova di un effettivo mutamento di vita e del definitivo allontanamento dagli ambienti criminali.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore della proposta articolando un unico motivo con cui lamenta violazione di legge in ordine agli artt.
4-6 d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159; la Corte di appello avrebbe illegittimamente riconosciuto il requisito dell'attualità della pericolosità sociale, senza considerare il periodo di detenzione sofferto, che avrebbe prodotto la rescissione di ogni legame con l'associazione criminale di appartenenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato ed il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio per un nuovo giudizio.
2. Va ribadito che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, confortato anche dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenze n. 321 del 2004 e n. 106 del 2015), nel procedimento di prevenzione è esclusa dal novero dei vizi deducibili con ricorso per cassazione che è ammesso soltanto - per violazione di legge l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, - comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (tra le tante, Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246). E', quindi, da escludere, in materia di misure di prevenzione, la deducibilità del vizio di motivazione, a meno che quest'ultima sia del tutto carente o presenti difetti tali da renderla meramente apparente, e cioè che sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la ratio decidendi.
3. Con riferimento al giudizio di attualità della pericolosità sociale, la Corte di cassazione ha avuto modo di affermare che è onere del giudice verificare in 2 ва 5 concreto» la persistenza della pericolosità del proposto, soprattutto nei casi in cui sia decorso un apprezzabile periodo di tempo tra l'epoca dell'accertamento penale e il momento della formulazione del giudizio sulla prevenzione e quando tra la pregressa violazione della legge penale e tale ultimo giudizio si collochi un periodo detentivo tendente alla risocializzazione o comunque esente da ulteriori condotte sintomatiche di pericolosità (tra le tante, Sez. 6, n. 5267 del 14/01/2016, Grande Aracri, Rv. 266184). Se non esiste incompatibilità tra un giudizio di attualità della pericolosità sociale ai fini dell'applicazione di misura di prevenzione e lo stato di detenzione, è altrettanto vero che la detenzione non è un dato neutro. (Corte cost. n. 6 del 2013). La Corte costituzionale, con sentenza del 2 dicembre 2013 n. 291, ha dichiarato parzialmente illegittimi l'art. 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e, in via consequenziale, l'art. 15 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui non prevedono che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione della persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura. Secondo il Giudice delle Leggi, la rivalutazione, va compiuta quando, "all'esito della detenzione, emergano profili o dati di fatto specifici potenzialmente idonei ad incidere sullo stato di pericolosità sociale precedentemente delibato in senso positivo".
4. Il Giudice di merito, dunque, deve procedere ai necessari accertamenti, fornendo giustificazione adeguata del perché ritenga che nella situazione concreta la pericolosità sociale che connotava il prevenuto prima del suo ingresso in carcere, sia ancora immutata, nonostante l'intervenuto stato detentivo, soprattutto nei casi in cui gli elementi posti a fondamento nel giudizio di prevenzione siano tutti precedenti all'insorgere dello stato detentivo (Sez. 5, n. 34150 del 22/09/2006, Commisso, Rv. 235203; Sez. 2, n. 39057 del 3/06/2014, Gambino, Rv. 260781). Tali accertamenti, di per sé doverosi, impongono un onere motivazionale ulteriore nei casi in cui, oltre allo stato detentivo, sussistano anche altri elementi successivi alla detenzione che depongano in senso favorevole al proposto. Le Sezioni unite della Corte di cassazione, facendo riferimento al grave reato di associazione di tipo mafioso, hanno di recente affermato che, conformemente a quanto già statuito in sede di applicazione della misura cautelare, occorre 3 confrontarsi, al fine della valutazione di persistente pericolosità, con qualsiasi elemento di fatto suscettibile, anche sul piano logico, di mutare la valutazione di partecipazione al gruppo associativo, al di là della dimostrazione di un dato formale di recesso dalla medesima, quale può ravvisarsi nel decorso di un rilevante periodo temporale o nel mutamento delle condizioni di vita, tali da renderle incompatibili con la persistenza del vincolo (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511).
5. In tale articolato quadro di riferimento la Corte di appello di Torino non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati. Nonostante il lungo periodo di detenzione in carcere sofferto dalla proposta, si è ritenuto immutato il giudizio di attualità della pericolosità sociale "difettando la prova di un effettivo cambiamento di vita del soggetto e del suo allontanamento dagli ambienti criminali", non potendo detta prova farsi discendere dalla documentazione prodotta ed attestante la partecipazione in Romania ad un corso di qualificazione professionale per infermiere per l'anno scolastico 2016- 2017. Si tratta di una affermazione che viola i principi indicati, che è fondata su una illegittima presunzione di attualità della pericolosità, esplicitata attraverso una motivazione anemica, priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, assolutamente inidonea a rendere comprensibile la "ratio decidendi". Non è chiaro perché, a fronte di reati commessi nel 2011, di una successiva detenzione carceraria pluriennale, della inesistenza di elementi sintomatici della pericolosità successivi ai fatti per i quali la CH è stata detenuta, della riqualificazione in senso favorevole alla proposta del reato associativo contestato- essendo stato esclusa la mafiosità del sodalizio-, della prova che la CH abbia trascorso un periodo di tempo in Romania, secondo la Corte di merito si dovrebbe "presumere" che non vi sia stato un cambiamento di vita del soggetto proposto.
6. Il provvedimento impugnato deve quindi essere annullato con rinvio per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino. Così deciso in Roma, l'11 ottobre 2017. DEPOSITATO IN CANCELLERIA Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Conti Pietro Silvestri 6 MAR 2018 Ilves Squiti IL FOR MARIO MUDIZIARIO Fiera Esposito