Sentenza 9 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/12/2002, n. 17517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17517 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2002 |
Testo completo
SENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 17517/02 N. 131 TAB. ALL. TRIBUTA N o B - N. 5 t NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria J. v.a. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO R.G.N. 24634/00 Presidente - сход. и 1153 Dott. EN PAPA Consigliere Rep. Dott. Giovanni PAOLINI Rel. Consigliere Ud.18/04/02 Consigliere C.C. Dott. Vittorio Glauco EBNER Dott. Antonio MERONE - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TA RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARNABA ORIANI 91, presso lo studio LEGALE ROSSOTTO, difeso dall'avvocato ESTER PERIFANO, giusta procura in calce;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO 2002 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- resistente 1598 -1-
contro
UFF IVA BENEVENTO;
intimato avversO la sentenza n. 196/99 della Commissione tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 18/10/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 18/04/02 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta CESQUI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Commissione tributaria regionale della La Campania, con la sentenza in data 18 ottobre 1999, di cui in epigrafe, rea in riforma di decisione tributaria di della, già operante, Commissione primo grado di Benevento n. 81.06.95, a suo tempo, i.v.a. di appellata dall'Ufficio provinciale prodotto da Benevento, ha disatteso il reclamo EN CA avverso l'avviso di irrogazione sanzioni n. 604890, emesso dalla suddetta p.a. appellante, sanzionando l'inesistenza del diritto del summenzionato CA, titolare di impresa agricola con sede nel territorio di uno dei comuni centro-meridionale danneggiati dagli dell'Italia eventi sismici del 1980 e 1981, di usufruire della esenzione dall'i.v.a. prevista dall'art. 5, comma 1 lett. d), d.l.
5.12.1980 n. 799, convertito nella L. 22.12.1980 n. 875 in relazione ad acquisti di attrezzature aziendali realizzati nel 1989. EN CA ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza di secondo grado surrichiamata, assunta, non notificata. Il Ministero dell'economia e delle finanze, cui il ricorso è stato notificato il 27 novembre 2000, nell'omesso deposito di controricorso, ha versato 3 nell'incarto processuale, in data 27 febbraio 2001, un c.d. "atto di costituzione". MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente, con gli articolati mezzi di la pronuncia nei sensi gravame, sostiene che illustrati resa sulla fattispecie dalla Commissione tributaria regionale della Campania deve essere ravvisata passibile di cassazione siccome inficiata da a) - "violazione e falsa applicazione dell'art. 8, IV CO., d.l. 20.11.87 n. 474, convertito con modificazioni in legge 11.1.88 n. 12, art. 13, co. 1, L. n. 48/89 in rapporto all'art. 5, co. 1, lett. C ed f, d.l. n. 798/80, convertito con modificazioni in legge n. 875/80, art. 74, CO. 1, T.U. 76/90 del 3.3.90", b)- "violazione e falsa 472,applicazione dell'art. 6 d.l.vo 18.12.97 n. है nonché dell'art. 8 d.l.vo n. 546 del 31.12.92", c) - insufficiente motivazione in rapporto all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.", prospettando, in definitiva, essere destituita di fondamento la pretesa erariale sottesa all'atto impositivo di cui in narrativa per risultare applicabile alle operazioni discusse la esenzione dall'i.v.a. dianzi richiamata. Il ricorso è manifestamente fondato. Cass. Sez. trib. Sent. n. 15372 del 5.12.2001 (cui adde id., sent. n. 16209 del 28.12.2001) ha enunciato il principio, condivisibile, e dal quale non vi è ragione di discostarsi, secondo cui la esenzione dalla i.v.a. prevista dall'art. 5, comma 1 lett. d), d.l.
5.12.1980 n. 799, come convertito nella L. 22.12.1980 n. 875, per le vendite di macchine e di attrezzature destinate ad aziende agricole danneggiate dal sisma del 1980, in vigore fino al 31 dicembre 1988, deve ritenersi concessa anche per l'anno 1989 in virtù dell'art. 8, comma 4, d.l. 20.11.1987 n. 474, convertito in L. 21.1.1988 n. 12, atteso che tale ultima disposi- zione non ha natura meramente interpretativa del ridetto art. 5, comma 1 lett. d), d.l. n. 799 del 1980, ma ha portata introduttiva di un autonomo beneficio tributario. La sentenza impugnata, che, come detto, ha dichiarato non applicabile l'esenzione dall'i.v.a. di cui trattasi in relazione alle operazioni in controversia, incontestatamente poste in essere nel 1989, si rivela confliggente con il principio così enunciato e viziata, perciò ¿ dalla denunciata violazione di legge: deve, consequenzialmente, essere senz'altro cassata. Resta assorbita la delibazione di ogni altra, 5 sottordinata, doglianza del ricorrente. Vertendosi in tema di cassazione per violazione di legge, e non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, a mente dell'art. 384, comma 1, cod. proc. civ., può, e deve, farsi luogo a pronuncia sul merito della causa, che, in applicazione dell'enunciazione di principio surrichiamata, va decisa sanzionando l'annullamento dell'atto impositivo indicato in narrativa e dichiarando l'infondatezza della pretesa erariale allo stesso sottesa. Le spese vengono compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla l'atto impositivo contestato;
compensa fra le parti le spese processuali di tutto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione tributaria della Corte Suprema di cassazione, il 18 aprile 2002 Liebonni Il Relatore Il Presidente Стив дити Атиль бить urben IL Oggi - 9 DIC. 2002 Ашовь Сле C