Sentenza 4 febbraio 2004
Massime • 1
In materia di valutazione della prova il giudice può trarre il proprio convincimento da ogni elemento purché acquisito non in violazione di uno specifico divieto: in tal senso anche l'individuazione fotografica cui abbia proceduto la polizia giudiziaria può essere legittimamente assunta come prova, la cui certezza non dipende dal riconoscimento in sè, ma dalla attendibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia dell'imputato, si dice certo della sua identificazione.
Commentari • 5
- 1. Individuazioni fotografiche di P.G.: utilizzabilità, attendibilità e cautele procedimentaliFrancesco Sollazzo · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
I. Premessa. L'attività investigativa relativa alle individuazioni fotografiche ad opera della p.g. palesa evidenti problematiche, specie per quel che concerne la collocazione sistematica di un'incombenza affatto prevista tipicamente dal legislatore, nonché soprattutto in rapporto all'utilizzabilità ed alla “sindacabilità” di tale atto, sia esso in fase investigativa che dibattimentale. La recente sentenza della Cassazione n. 17747, Sez. VI, ud. 15/02/2017, ha permesso, sulla scorta di orientamenti già consolidatisi in materia, di ripercorrere giuridicamente dei punti controversi in tema d'individuazioni fotografiche di p.g., giungendo a conclusioni significative in termini di tutela del …
Leggi di più… - 2. Nessuna regola per riconoscimento fotografico (Cass. 23909/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 31 luglio 2020
L'individuazione di un soggetto - sia personale che fotografica - è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta, una specie del più generale concetto di dichiarazione; pertanto la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale. Non è possibile pervenire ad una compiuta tipizzazione delle cautele procedimentali che devono assistere l'assunzione di un atto di riconoscimento fotografico o personale effettuato dinanzi alla polizia giudiziaria, stante la atipicità di detto strumento probatorio, sicché la metodologia dell'assunzione del …
Leggi di più… - 3. Individuazione di persona in caserma è grave indizio (Cass. 47545/08)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 luglio 2020
L'individuazione di persona, pur non essendo una prova formale, deve rispettare alcune regole dettate per la ricognizione e comunque ha valore di grave indizio di colpevolezza. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE (ud. 02/12/2008) 22-12-2008, n. 47545 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere Dott. CASSANO Margherita - Consigliere Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: 1) M.E., N. IL (OMISSIS); 2) O.R., N. IL (OMISSIS); avverso ORDINANZA del 19/09/2008 GIP TRIBUNALE di PALMI; sentita la relazione …
Leggi di più… - 4. Ricognizione fotografica inattendibile anche se proviene dalla polizia giudiziaria (Cass. 17747/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 febbraio 2019
- 5. Il riconoscimento effettuato durante le indagini preliminari: prova atipica o prova irrituale?https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 febbraio 2019
La utilizzazione incondizionata della ricognizione informale durante le indagini è lesiva del principio di tassatività e quella della formazione della prova nel contraddittorio, risolvendosi - ancora una volta in nome della ricerca della ineffabile verità reale - in una elusione delle garanzie poste dal codice di procedura penale a garanzia dell'indagato. La prova, per risultare idonea all'accertamento dei fatti non può prescindere da forme volte a garantire genuinità e affidabilità sicura. *** Il codice di procedura penale ha operato, come noto, una scelta intermedia tra libertà e tassatività dei mezzi di prova, perché, pur riconoscendo con l'articolo 189 c.p.p. la possibilità di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/02/2004, n. 16902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16902 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 04/02/2004
Dott. BATTISTI Mariano - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 154
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 14747/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA MO n. a Palermo il 18.3.1971;
avverso la sentenza in data 24 febbraio 2003 della Corte di Appello di Palermo;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia PICCIALLI;
udito il Procuratore Generale nella persona del Sostituto Proc. Gen. Dott. GIALANELLA Antonio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di Palermo confermava la sentenza emessa in data 6 febbraio 2002 dal Tribunale monocratico della stessa città, con la quale PA MO è stato riconosciuto colpevole del reato di spaccio e detenzione continuata di sostanze stupefacenti di lieve entità e condannato alla pena di anni 1 di reclusione e Euro 1550,00 di multa.
2. La sentenza fonda la responsabilità del PA sulle dichiarazioni rese da due testi, che avevano confermato di essere stati consumatori di droghe leggere che si procuravano a Palermo nel quartiere Sperone da uno spacciatore a nome MO, che nel corso delle indagini preliminari avevano riconosciuto nella immagine fotografica loro mostrata dagli inquirenti.
3. Avverso la predetta decisione PA MO propone ricorso per Cassazione articolando un unico articolato motivo. Il ricorrente lamenta la violazione della legge penale con riferimento alle norme che regolano la ricognizione e la individuazione di persone, laddove i giudici di appello avrebbero riconosciuto valore indiziario al riconoscimento fotografico effettato dalla P.G. in mancanza di ogni prova assunta in dibattimento.
Al riguardo viene sottolineato che, atteso il tempo trascorso, i testi avevano dichiarato, nel corso dell'udienza dibattimentale che non erano più in grado di poterlo riconoscere e che uno di essi aveva fornito una descrizione del fornitore di droga con caratteristiche somatiche del tutto differenti rispetto a quelle del PA.
4. Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. Il motivo articolato non può essere accolto, perché, a fronte di una sentenza che ha motivato il convincimento sulla responsabilità del ricorrente, in modo convincente, logico ed ampiamente argomentato, vorrebbe introdurre, infatti, surrettiziamente, un controllo di merito sul modo con cui il giudice ha valutato gli elementi di prova che non è in questa sede consentito. Per assunto pacifico, invece, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione da parte del ricorrente di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenuta più adeguata (Cass., Sez. un., 2 luglio 1997, Dessimone;
da ultimo, ex pluribus, Cass., Sez. 2^, 17 gennaio 2003, parte civile Spinelli in proc. Villella ed altro) questo valendo, in particolare, relativamente alla valutazione sull'attendibilità e valenza dei mezzi di prova posti a fondamento della decisione.
Non va del resto dimenticato che, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di Cassazione non deve (nè può) stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una "plausibile opinabilità di apprezzamento". Ciò in quanto l'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p non consente al giudice di legittimità, come già evidenziato, una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di Cassazione il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (da ultimo, Cass., Sez. 5^, 14 maggio 2003, Pomposi), ed essendo piuttosto consentito solo l'apprezzamento sulla logicità della motivazione, quale desumibile dalla lettura del testo del provvedimento impugnato.
Ciò premesso, le critiche che vengono articolate in ricorso non colgono nel segno, nel senso che non dimostrano affatto la pretesa illogicità della decisione gravata, in quanto si risolvono a ben vedere nella prospettazione di elementi di dubbio, frutto di una lettura delle risultanze processuali assolutamente parziale e non coordinata.
La sentenza, diversamente da quanto argomentato dal ricorrente, poggia su una convincente motivazione basata su una corretta applicazione delle norme.
Va in proposito ricordato, che gli esiti delle individuazioni fotografiche ben possono essere apprezzati dal giudice per fondarvi il proprio convincimento.
È pacifico, infatti, che il giudice può trarre il proprio convincimento da ogni elemento indiziante o di prova e, quindi, tra questi, anche da ricognizioni non formali o da riconoscimenti fotografici: ciò in ossequio ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento, che consentono il ricorso non solo alle cosiddette "prove legali", ma anche ad elementi di giudizio diversi, purché acquisiti non in violazione di specifici divieti (ex pluribus, di recente, Cass., Sez. 4^, 28 marzo 2003, Faillace).
Se, quindi, l'individuazione fotografica cui, nel corso nelle indagini, abbia proceduto la polizia giudiziaria, può essere legittimamente assunta quale elemento di prova ai sensi dell'art. 189 del C.p.p., se ritenuta dal giudice idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti, in tal caso, la certezza della prova dipende non già dal riconoscimento in sè, ma dalla ritenuta attendibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia dell'imputato, si dica certo della sua identificazione (Cass., Sez. 5^, 10 maggio 2002, Proc. gen. App. Napoli in proc. Ferraiuolo ed altri).
L'analisi della motivazione della sentenza gravata, induce a ritenere che questa ha fatto corretta applicazione di tali principi: non solo si è preso atto dell'intervenuto positivo esito delle individuazioni fotografiche effettuate durante le indagini preliminari, ma si è sottoposto ad attenta verifica le successive deposizioni testimoniali rese in dibattimento, concludendo per un giudizio positivo in punto di complessiva attendibilità che qui non può censurarsi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 (cinquecento) in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2004